In caso di cessione di azienda o ramo di azienda, nell`ambito del fallimento di un`impresa, può essere trasferita anche l`iscrizione all`Albo Gestori Ambientali. A dirlo è stato il Ministero dell`Ambiente – Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali – che con la nota del 29 maggio 2007 n. 1131/Albo/Pres ha chiarito alcuni aspetti relativi al trasferimento dell`iscrizione in caso di impresa soggetta a procedura concorsuale.
Il Ministero, in particolare, ha sottolineato che, nel rispetto di quanto stabilito dall`art. 15 del DM 406/1998, nonchè dal Comitato Nazionale in materia di variazioni dell`iscrizione, nel caso di imprese fallite nulla impedisce che unitamente alla cessione dell`azienda o ramo d`azienda sia trasferita anche l`iscrizione all`Albo Gestori Ambientali.
Al riguardo si ricorda che, in base all`art. 15 del DM 406/1998, le imprese sono tenute a comunicare, entro il termine di 30 giorni dalla cessione, alle sezioni regionali ogni fatto che possa avere effetto sull`iscrizione e che implichi il mutamento:
– della natura individuale dell`impresa o del tipo sociale,
– della struttura e della compagine aziendale,
– dei dati anagrafici e delle specifiche tecniche.