Gli articoli 146 e 159 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”” (e in precedenza l`art. 151 del D.Lgs. 490/1999) disciplinano il procedimento di rilascio dell`autorizzazione per eseguire interventi edilizi su immobili soggetti a vincolo paesaggistico, prevedendo due fasi:
–accertamento della compatibilità paesaggistica dell`opera e, in caso di esito positivo, rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte della regione (o del comune delegato)
–controllo di legittimità dell`atto, con eventuale potere di annullamento, della Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio territorialmente competente.
Il Consiglio di Stato (sezione VI, sentenza 29 marzo 2007, n. 1473) ha stabilito che la comunicazione di avvio del procedimento al privato da parte della Soprintendenza non può essere sostituita:
–nè dall`avviso contenuto in fondo all`autorizzazione che verrà inviata alla competente Soprintendenza per il controllo e l`eventuale annullamento
–nè dall`informazione data all`interessato circa l`avvenuta richiesta di documentazione integrativa da parte della Soprintendenza alla Regione (o al Comune).
L`avvio del procedimento di controllo, successivo al rilascio dell`autorizzazione, deve essere sempre preceduto da apposita comunicazione della Soprintendenza al privato, così come previsto in generale dall`art. 7 della 241/1990 per tutti i procedimenti amministrativi.
Infatti, il Consiglio di Stato ha evidenziato come, sia l`avviso contenuto nell`autorizzazione che la stessa verrà trasmessa alla Soprintendenza per il controllo, sia l`informazione al privato che la Soprintendenza ha effettuato una richiesta alla Regione (o al Comune) di documentazione integrativa, non permettono all`interessato di sapere se la p.a. intenda esercitare il suo potere di annullamento, nè quale sia il termine di conclusione del procedimento e il responsabile del procedimento presso cui attivare le forme di partecipazione previste dalla Legge 241/1990