CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
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DDL su “Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limitazioni nella guida e di sanzioni per talune violazioni”” (DDL 44/C e abb.)
La Commissione Trasporti ha approvato, in sede legislativa, in prima lettura, il disegno di legge in oggetto in un testo unificato, a cui sono state apportate alcune modifiche.
Il testo contiene numerose norme di modifica del D.Lgs. 285/92 (Nuovo codice della strada), nonchè disposizioni in materia di circolazione stradale.
In particolare, viene previsto che gli enti proprietari e concessionari delle strade ed autostrade nelle quali si registrano più elevati tassi di incidentalità effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonchè di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione.
Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, saranno individuate le tipologie degli interventi, con particolare riferimento alla sostituzione della segnaletica obsoleta o danneggiata, alla sostituzione delle barriere obsolete o danneggiate, all`utilizzo di strumenti e dispositivi, anche realizzati con materiale proveniente da pneumatici usati, idonei a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonchè alla sistemazione, al ripristino e al miglioramento del manto stradale.
Degli interventi suddetti, nonchè di quelli ai sensi dell`art. 14 del D.Lgs 285/92, relativi, tra l`altro, alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonchè delle attrezzature, impianti e servizi, al controllo tecnico dell`efficienza delle strade e relative pertinenze ed alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, si terrà conto ai fini della definizione degli obblighi a carico dell`ente concessionario e delle modalità di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni da stipulare successivamente alla data di entrata in vigore della legge.
Vengono, altresì, modificati gli articoli 174 e 178 del D.Lgs 285/92, in materia, rispettivamente, di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose e documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo.
Nello specifico, viene previsto, tra l`altro, che la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose (art.174 D.Lgs 285/92) e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
Viene disposto, altresì, che i registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell`orario di servizio di cui al regolamento medesimo devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale. I registri di servizio, conservati dall`impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.
Le violazioni delle norme possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonchè attraverso i documenti sopra menzionati e le sanzioni si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa.
Il conducente che superi la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento CE è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale.
Quando le violazioni hanno una durata superiore ad un`ora si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1559, quando hanno durata superiore a due ore si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
Anche il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento CE è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.
Nel caso in cui tale violazione abbia durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero al limite di durata minima dell`interruzione prescritti dal regolamento CE si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227.
In caso di durata della violazione superiore al 20 per cento rispetto ai limiti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
Viene prevista, altresì, una sanzione amministrativa da euro 307 e 1.227 per il conducente sprovvisto dell`estratto del registro di servizio o della copia dell`orario di servizio di cui al regolamento CE.
La medesima sanzione viene applicata a chiunque non ha con sè o tiene in modo incompleto o alterato l`estratto del registro di servizio o copia dell`orario di servizio, fatta salva l`applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
Le sanzioni suddette si applicano anche agli altri membri dell`equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento europeo. Nei casi indicati, inoltre, l`organo accertatore, oltre all`applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell`intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l`ufficio da cui dipende l`organo accertatore presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati. Il comando o l`ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo aver constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dalle norme.
Viene, altresì, precisato che l`impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l`autore della violazione al pagamento della somma dovuta.
Viene previsto, inoltre, che l`impresa che nell`esecuzione dei trasporti non osservi le disposizioni del regolamento CE, ovvero non tanga i documenti o li tenga scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227 per ciascun dipendente cui la violazione s riferisce, fatta salva l`applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l`impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell`autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivoltale dall`autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
Qualora l`impresa, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell`eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che l`abilita o l`autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
La sospensione, la decadenza o la revoca sono disposte dall`autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.
Qualora le ripetute inadempienze siano commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi si applicano le disposizioni dell`articolo 5, comma 6, del D.Lgs 395/2000 (perdita del requisito dell`onorabilità).
In merito ai documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo (art.178 del Nuovo codice della strada), viene previsto, tra l`altro, che la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti di cronotachigrafo è disciplinata dalle disposizioni dell`accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1o luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell`articolo 2 (veicoli per trasporti internazionali al di fuori della Comunità europea e dello Spazio economico europeo) del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 (armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada).
I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell`orario di servizio di cui all`accordo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale. I libretti individuali conservati dall`impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i traspo rti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
Le sanzioni per le violazioni delle norme si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa e possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonchè attraverso i documenti suddetti. Anche in questo caso vengono previste sanzioni analoghe a quelle dell`art.174 sopra illustrate, nonchè la responsabilità in solido dell`impresa da cui è dipendente l`autore della violazione.
Viene previsto, altresì, che l`impresa che nell`esecuzione dei trasporti non rispetta le disposizioni contenute nell`accordo europeo sopra menzionato (AETR), ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l`applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni dell`articolo 174 sopra illustrate.
Con altra norma vengono disposte modifiche all`art.208 del D.Lgs 285/92, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. In particolare, si prevede la destinazione degli stessi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella misura del 20 per cento del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; una quota non inferiore a un quarto delle risorse è destinata a interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, all`ammodernamento,al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione della segnaletica stradale; un`ulteriore quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione, a interventi di installazione, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere, nonchè di sistemazione del manto stradale.
Viene previsto, inoltre, che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti a Regioni, Province e Comuni è destinata, tra l`altro, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento messa a norma e manutenzione della segnaletica nelle strade di proprietà dell`ente, nonchè ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell`ente, all`installazione, all`ammodernamento messa a norma e manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale nelle medesime strade.
Vengono, altresì, modificati gli articoli 186 e 187 del Codice della strada in materia di guida sotto influenza dell`alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
In particolare, viene previsto, tra l`altro, che chiunque guidi in stato di ebbrezza in conseguenza dell`uso di bevande alcoliche è punito con l`ammenda da euro 1500 a 6000 e l`arresto da 6 mesi (anzichè da tre mesi) ad un anno qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All`accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Analoghe modifiche sono disposte in relazione alle norme sulla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti di cui all`art. 187 sopra citato (arresto da sei mesi ad un anno, anzichè da tre mesi ad un anno).
Viene, altresì, introdotto l`art. 186 bis del Codice della strada, in materia di guida sotto l`influenza dell`alcool per conducenti con età inferiore a ventuno anni e per chi esercita professionalmente l`attività di trasporto di persone o di cose.
Nello stesso si prevede, tra l`altro, il divieto della guida dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l`influenza di queste per i conducenti che esercitano l`attività di trasporto di cose ed i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t.
Con altra disposizione viene previsto, in particolare, che per l`esercizio dell`attività professionale di trasporto su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l`interessato deve produrre in deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 3 dell`articolo 41 del D.Lgs n.81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), l`interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge saranno definite le caratteristiche di tale certificazione, individuati i soggetti competenti a rilasciarla e disciplinate le procedure di rilascio. Le spese connesse al rilascio della certificazione sono a carico dei soggetti che richiedono le tipologie di patente di guida sopra menzionate.
Altre norme del testo riguardano modifiche al D.lgs 285/92, ed, in particolare, all`art.126 sulle procedure per il rinnovo di validità della patente di guida, 128 sulla revisione della patente, 142 sui limiti di velocità; 157 e 158 in materia di arresto, sosta e fermata dei veicoli, 201 sulla notificazione delle violazioni, 204 bis e 205 sul ricorso al giudice di pace e di opposizione, 219 sulla revoca della patente di guida, 222 sulle sanzioni amministrative accessorie all`accertamento di reati e 223 in materia di ritiro della patente in conseguenza di ipotesi di reato, l`introduzione dell`art.224 ter sul procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato e dell`art. 202 bis sulla rateazione delle sanzioni pecuniarie, l`abrogazione dell`art. 130 bis sulla revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone; la raccolta ed invio dei dati relativi all`incidentalità stradale; il rilascio di un permesso di guida provvisoria in occasione del rinnovo della patente; le caratteristiche degli impianti semaforici; le modalità di accertamento delle violazioni al Codice della Strada da pare degli Enti locali, il cabotaggio stradale in violazione alla normativa comunitaria.
Il provvedimento passa ora alla lettura del Senato.
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DDL su “Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali”” (DDL 2602/C).
Le Commissioni riunite Affari Esteri e Difesa hanno approvato, in sede legislativa, in prima lettura, il disegno di legge in oggetto con alcune modifiche.
Il provvedimento contiene, in particolare, norme sulla prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e stabilizzazione. Al riguardo, viene previsto, tra l`altro, che per iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonchè il sostegno alla ricostruzione civile, sono autorizzate, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 28 milioni di euro ad integrazione degli stanziamenti di cui alla L.49/87 sulla nuova disciplina della cooperazione allo sviluppo, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 (finanziaria 2009).
Al riguardo, viene autorizzato il Ministero degli Affari Esteri, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato. Viene disposto, inoltre, che alle attività ed iniziative relative agli interventi suddetti, per quanto non diversamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all`art.57, commi 6 e 7, del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) sulla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nonchè le disposizioni di cui all`art. 3 e 4 del DL 165/2003 (sugli Interventi urgenti a favore della popolazione irachena), relativi, rispettivamente, al regime degli interventi e alle relative risorse umane e dotazione strumentale.
Il testo contiene, altresì, norme sulla prosecuzione delle missioni delle forze armate e di polizia, disposizioni in materia di personale ed in materia penale nonchè norme in materia contabile.
A quest`ultimo proposito viene previsto, tra l`altro, che per esigenze connesse con le missioni internazionali, in presenza di situazioni di necessità e urgenza, gli stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati, ovvero il Comando generale dell`Arma dei carabinieri o il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, anche in deroga alle vigenti diposizioni di contabilità generale dello Stato, possono acquisire in economia lavori, servizi e forniture, entro un limite complessivo di 50 milioni di euro annui, per l`esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, nonché per servizi e forniture specificatamente indicati.
Con altra norma, viene prevista la copertura finanziaria del provvedimento, i cui oneri sono quantificati in euro 509.996.466 per il 2009, tramite corrispondente riduzione dell`autorizzazione di spesa di cui all`art.24, comma 76, del decreto legge 78/09 (DDL 2561/C).
Il provvedimento passa ora alla lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
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Decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009 recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”” (DDL 2561/C).
Le Commissioni riunite Bilancio e Finanze hanno approvato in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo del Governo.
(Nella settimana di riferimento il Governo ha presentato in Aula un maxi-emendamento integrativo e sostitutivo del testo su cui è stata posta la questione fiduciaria, che riproduce in gran parte le modifiche apportate dalle Commissioni).
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 1, commi aggiuntivi
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In relazione alla norma sul potenziamento degli ammortizzatori sociali e l`istituzione del premio di occupazione, viene previsto che in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, qualora ne faccia richiesta per intraprendere una attività di lavoro autonomo, per avviare un` attività autoimprenditoriale o una micro impresa ovvero per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite. Inoltre, nel caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell`impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore è liquidato altresì (nel caso in cui lo stesso lavoratore rientri nelle previsioni di cui all`articolo 16, comma 1, della L. 223/91 sull`indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale) il trattamento di mobilità per un periodo di massimo dodici mesi. Viene al riguardo precisato che, in ogni caso, il lavoratore a seguito dell`ammissione del beneficio e prima dell`erogazione dello stesso, deve dimettersi dall`impresa di appartenenza e che le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all`articolo 17 della L. 49/85 relativo al fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.
Al fine di rendere efficiente e flessibile l`utilizzo delle complessive risorse destinate ad interventi relativi agli ammortizzatori sociali per l`anno 2009, l`ulteriore somma di 100 milioni di euro di cui all`articolo 19, comma 2-bis, del DL 185/08, convertito dalla L 2/09 può essere, in via alternativa a quanto previsto dallo stesso comma 2-bis, destinata in tutto o in parte, previo specifico versamento all`entrata del bilancio dello Stato, ad incrementare per l`anno 2009 le risorse del Fondo sociale per l`occupazione e la formazione, di cui all`articolo 18, comma 1, lettera a), del suddetto DL 185/08.
Inoltre, viene sostituito il comma 511 dell`articolo 2 della L 244/07 (legge finanziaria 2008) relativo alle risorse destinate al Fondo di rotazione per favorire l`accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo di cui all`articolo 25 della L.845/78 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) prevedendo l`autorizzazione della spesa di 13 milioni di euro, a partire dall`anno 2009, fermo restando per l`anno 2009 il limite dell`ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto fondo come stabilito dall`articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della L.203/08 (legge finanziaria 2009).
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Emendamenti dei Relatori e a firma di parlamentari
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Articolo aggiuntivo
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In materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni viene disposto che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, possono essere eccezionalmente emanate norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall`articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 27 novembre 1997, n.477.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Articolo 2
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Vengono apportate modifiche alla norma sul contenimento del costo delle commissioni bancarie precisando che a decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di recepire le disposizioni contenute nella direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno, la data di valuta e di disponibilità riconosciuta al beneficiario di bonifici, di assegni circolari e di assegni bancari non può mai superare, rispettivamente uno, uno e tre giorni successivi alla data del versamento. è nulla qualsiasi pattuizione contraria e resta fermo quanto previsto dall`articolo 120, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 385/93.
Inoltre, viene previsto che a partire dal 1° novembre 2009, il prestatore di servizi di pagamento dell`ordinante un`operazione di bonifico assicura che dal momento della ricezione dell`ordine l`importo dell`operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Fino al 1° gennaio 2012 l`ordinante e il suo prestatore di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso che non può comunque essere superiore a tre giornate operative e tali termini possono essere prorogati d`intesa tra le parti di un`ulteriore giornata operativa per operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo.
Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica quale data di valuta quella in cui l`importo è accreditato sul proprio conto e rende subito disponibile l`importo dell`operazione al beneficiario. (Le disposizioni di cui sopra non sono riportate nel testo del maxi-emendamento).
Inoltre, al fine di consentire la promozione, la prosecuzione ed il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale del Paese e per favorire la lotta alla povertà, nel quadro degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi, in favore del Comitato nazionale italiano per il microcredito, di cui all`articolo 4-bis, comma 8, del DL 2/06, convertito, dalla L.81/06 è autorizzata la spesa annua di 1,8 milioni di euro da destinare anche al suo funzionamento.
Al suddetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all`articolo 10, comma 5, del DL 282/04, convertito dalla L.307/04.
Infine, vengono apportate modifiche all`articolo 118 (sulle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali) del Testo unico in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 385/93. (La disposizione non è riportata nel testo del maxi-emendamento).
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Emendamenti dei Relatori, a firma di parlamentari e subemendamento a firma di parlamentari
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Articolo 4, commi aggiuntivi
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Vengono previste modifiche all`articolo 17 (sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza) del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs.163/06 prevedendo che tra le opere, i servizi e le forniture, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza, destinati ad attività della Banca d`Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto nonchè dell`amministrazione della giustizia, vengano incluse quelle dell`amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità.
Inoltre, viene previsto che fatti salvi gli effetti della revoca da parte del giudice dell`esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite ai sensi dell`articolo 44, comma 2, del testo unico di cui al DPR 380/01 (che prevede la confisca in caso di sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva) ai fini della restituzione all`avente diritto e della liquidazione delle somme reciprocamente dovute per effetto della decisione della Corte europea dei diritti dell`uomo che abbia accertato il contrasto della misura della confisca con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell`uomo e delle libertà fondamentali, la stima degli immobili avviene comunque in base alla destinazione urbanistica attuale e senza tenere conto del valore delle opere abusivamente cost ruite. Al riguardo, viene precisato che qualora sugli immobili confiscati siano stati realizzati interventi di riparazione straordinaria, miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto, al valore in essere all`atto della restituzione all`avente diritto e, infine, ai medesimi fini si tiene conto delle spese compiute per la demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi.
Viene prevista l`assegnazione alla società Stretto di Messina spa di un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Infrastrutture di cui all`articolo 18, comma 1, lettera b) del DL 185/08, convertito dalla L.2/09 e viene stabilito che l`amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento è nominato commissario straordinario delegato ai sensi dell`articolo 20 del suddetto DL 185/08 per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività, anche mediante l`adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell`opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario.
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Emendamenti a firma di parlamentari
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Articolo aggiuntivo
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Viene introdotta una disposizione che apporta modifiche a norme del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/06 sui criteri di verifica delle offerte anormalmente basse. In particolare, le modifiche riguardano l`articolo 87 e viene previsto che quando un`offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all`offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l`importo complessivo posto a base di gara, nonchè, in caso di aggiudicazione con il criterio dell`offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell`offerta, procedendo ai sensi dell`articolo 88 dello stesso Codice che disciplina il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse.
All`esclusione può provvedersi solo all`esito dell`ulteriore verifica, in contraddittorio.
Vengono apportate modifiche, altresì, al suddetto articolo 88 e viene precisato che la stazione appaltante richiede, per iscritto, la presentazione, da fornire per iscritto, delle giustificazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni e che la stessa, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici per esaminare le giustificazioni prodotte. La stessa stazione qualora non ritenga sufficienti le suddette giustificazioni ad escludere l`incongruità dell`offerta, richiede per iscritto all`offerente le precisazioni ritenute pertinenti. Inoltre viene previsto che le previsioni di cui sopra e le altre modifiche apportate al Codice si applicano si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Inoltre, viene prevista l` abbreviazione di alcuni dei termini previsti dagli articoli 165 e 166 del Codice in relazione alle valutazioni sul progetto preliminare delle amministrazioni interessate, alle proposte o alle richieste sul progetto definitivo da parte dei soggetti interessati nonchè in relazione alle valutazioni delle proposte rese dalla Conferenza di servizi sul progetto definitivo.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Articolo 5
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Vengono apportate modifiche alla norma sulla detassazione degli investimenti in macchinari precisando che la misura fiscale si applica agli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature e che può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d`imposta di effettuazione degli investimenti.
Viene stabilito che l`incentivo fiscale è revocato anche se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in paesi non aderenti allo spazio economico europeo.
Inoltre, viene previsto che per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 5.000 euro, effettuati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli artt. 2342 e 2464 del codice civile, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data del perfezionamento dell`aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.
Inoltre, al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, il Ministro dell`Economia e delle Finanze è autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, un`apposita convenzione con l`ABI per favorire l`adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate alla attenuazione degli oneri finanziari sulle citate piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti.
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Emendamenti dei Relatori e a firma di parlamentari
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Articolo aggiuntivo
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Con apposita norma aggiuntiva vengono dettate disposizioni in materia di Patto di stabilità interno per gli Enti locali.
In particolare, viene previsto che le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all`anno 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 per un importo non superiore al 4 per cento dell`ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell`esercizio 2007, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all`anno 2008, ovvero, qualora non l`abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall`articolo 77-bis, comma 21-bis, del DL 112/08, convertito dalla L.133/08.
Gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni derivanti dalla suddetta previsione vengono compensati mediante il mancato utilizzo delle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per l`anno 2009, di cui all`art.17, primo comma, della L.468/78.
Inoltre, al riguardo, viene prevista l`esclusione dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano dei pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.
Per anticipare l`attuazione delle misure connesse alla realizzazione di un sistema di federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalla L. 42/09 e allo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali fondamentali su tutto il territorio nazionale, ai sensi di quanto disposto dall`articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni e acquisito il parere espresso in sede di tavolo di confronto di cui all`articolo 27, comma 7, della L.42/09, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, sono adottati i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall`anno 2009, dell`ammontare dei proventi spettanti a regioni e province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia delle regioni ad autonomia speciale e delle citate province autonome, ivi compresi quelli afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali statali, in misura tale da garantire disponibilità finanziarie complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui.
Sempre in materia di Patto di stabilità viene previsto che i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell`Economia e delle Finanze ai sensi del decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze 5 dicembre 2003, in base a leggi speciali che prevedono l`ammortamento a carico dello Stato, interamente o parzialmente non erogati, possono essere oggetto di rinuncia, anche parziale, a seguito di deliberazione del soggetto beneficiario o dell`ente pubblico di riferimento.
A tale proposito, viene stabilito che l`eventuale quota parte del finanziamento non rinunciata e non erogata può essere devoluta: in misura non superiore al 50 per cento dell`importo non erogato, con decreto del Ministero dell`Economia e delle Finanze, su richiesta dei medesimi beneficiari originari o dei loro enti pubblici di riferimento, ad altre opere pubbliche o a investimenti infrastrutturali di loro competenza; in misura non superiore al 25 per cento delle disponibilità che residuano ad interventi infrastrutturali compresi nel programma di infrastrutture strategiche di cui all`articolo 1 della L.443/01 suscettibili di produrre positive ricadute sullo sviluppo delle comunità locali e del territorio e, infine, per la parte ulteriormente residua, ad uno speciale fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell` Economia e delle Finanze destinato al sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo del territ orio degli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell`ultimo triennio. Le modalità di attuazione delle suddette previsioni relative alla devoluzione della quota parte non rinunciata e non erogata sono determinate con decreto del Ministero dell` Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, d`intesa con la Conferenza Stato -Regioni.
Infine, sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità per l`anno 2009 le risorse trasferite dallo Stato al Comune di Viareggio al fine di finanziare le opere di ricostruzione connesse al disastro ferroviario del 29 giugno 2009 e le spese effettuate da parte del Comune a valere sulle predette risorse.
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Emendamento dei Relatori
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Articolo aggiuntivo
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Viene introdotta una norma con cui vengono dettate disposizioni per il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato. In particolare viene prevista l`istituzione di un`imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato senza l`osservanza delle disposizioni del DL 167/90, convertito dalla L. 227/90 a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all`Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perchè detenute in Stati dell`Unione europea ed in paesi aderenti allo spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa. Al riguardo vengono indicate nello specifico le modalità applicative dell`imposta.
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Emendamento dei Relatori
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Articolo aggiuntivo
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Viene inserita una norma con cui viene stabilito che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, il Ministro dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con uno o più decreti adottati in attuazione delle norme di legge sull`istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui all`articolo 189 del D.Lgs. 152/06, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attività svolte, tra l`altro, i tempi e le modalità di attivazione nonchè la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, l`entità dei contributi da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189 del D.Lgs. 152/06 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema.
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Emendamento dei Relatori
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Articolo 15, commi aggiuntivi
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Con apposite modifiche rispettivamente all`articolo 32 del DPR 600/73 (sulle disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e all`articolo 51 del DPR 633/72 (in materia di IVA) viene previsto che per l`adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono, altresì, richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell`Economia e delle Finanze da adottare d`intesa con l`Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del Direttore Centrale dell`accertamento dell`Agenzia delle entrate o del Direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di finanza, del Comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria ed assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolta dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge.
Inoltre, in materia di autotrasporto viene previsto, tra l`altro, che nei limiti di spesa di cui alle somme residuate dall`adozione delle misure di sostegno al credito e agli investimenti destinate al settore dell`autotrasporto, di cui all`articolo 2 del DL 162/08, convertito dalla L.201/08, pari a 44 milioni di euro, è riconosciuto, per l`anno 2009, un credito d`imposta corrispondente a quota parte dell`importo pagato quale tassa automobilistica per l`anno 2009 per ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito d`imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate.
Allo scopo di incrementare l`efficienza del sistema della riscossione dei comuni e di contenerne i costi complessivi, nonchè di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa l`ingiunzione di pagamento di cui al Regio decreto n. 639/1910, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al D.Lgs.285/92, i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l`adozione dei propri atti, la possibilità, per i debitori di estinguere il debito provvedendo al pagamento:
– di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale
prevista per ogni singola norma violata;
– delle spese di procedimento e notifica del verbale;
– di un aggio per l`agente della riscossione pari al 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti di notifica della cartella.
Inoltre, viene precisato che la convenzione di cui all`articolo 83 del DL 112/08, convertito dalla L.133/08 stipulata tra l`INPS e l`Agenzia delle Entrate per garantire maggiore efficacia ai controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni, disciplina anche le modalità di trasmissione tra le due Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva, per le quali non si applicano le disposizioni di cui all`articolo 1 del D.Lgs. 462/97, rilevate dall`Agenzia delle entrate a seguito dei controlli effettuati e delle violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate in materia di ritenute, individuate dall`INPS a seguito delle attività ispettive.
Vengono, inoltre, apportate modifiche all`articolo 39-quater del DL 269/03, convertito dalla L. 326/03 in materia di accertamento e controlli in materia di prelievo erariale unico.
Infine, in materia fiscale viene previsto, tra l`altro, che l`Agenzia delle Entrate può avvalersi dei poteri di cui all` 32, primo comma, n. 7) del DPR 600/73, nonchè all`art. 51, secondo comma, n. 7) del DPR 633/72 nei casi previsti dall`articolo 22 del D.Lgs. 472/97 in materia di ipoteca e sequestro conservativo e dall`articolo 27, commi 5, 6 e 7 del DL 185/08, convertito dalla L. 2/09 in materia di accertamento.
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Emendamenti dei Relatori e a firma di parlamentari
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Articolo aggiuntivo
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Viene inserita una norma in materia di rassegnazione dei fondi per infrastrutture irrigue. In particolare viene previsto che a valere sulle economie realizzate sui fondi assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008 al commissario ad acta di cui all`articolo 19, comma 5, del DL 32/95, convertito dalla L. 104/95 gravano gli oneri accessori alla prosecuzione delle attività di competenza del suddetto commissario, relativi, in particolare, al completamento dei programmi infrastrutturali irrigui che devono essere approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE); alla definizione amministrativa delle opere ultimate e agli oneri relativi ai provvedimenti di adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale nel limite del 3 per cento delle economie realizzate.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Articolo 17, commi aggiuntivi
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In relazione alle disposizioni dettate con riferimento alla Corte dei Conti, viene altresì previsto che le Procure regionali della Corte dei Conti esercitano l`azione per il risarcimento del danno all`immagine subito dall`amministrazione nei soli casi previsti dall`articolo 7 della legge L.97/01 (quando ci sia stata sentenza irrevocabile di condanna per danno erariale).
Al riguardo per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti si intende l`effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale
arrecato ad uno degli organi previsti dall`articolo 114 della Costituzione o ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi dell`articolo 2043 del codice civile. L`azione è esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di una specifica e precisa notizia di danno, qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle suddette disposizioni, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, è nullo e la nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine di trenta giorni dal deposito della richiesta.
Vengono, altresì, apportate alcune modifiche alla L. 20/94 (sulle disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti).
Inoltre, fatte salve le altre competenze attribuite dalle norme vigenti, la Corte dei conti a sezioni riunite giudica, anche con sentenza definitiva di accertamento, sui ricorsi proposti dagli organi politici di vertice delle amministrazioni che vi abbiano interesse avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni di particolare rilevanza per la finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale. I ricorsi sono proposti nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime. (La disposizione non è riportata nel testo del maxi-emendamento).
Al fine di rafforzare l`attività parlamentare di controllo della finanza pubblica e di garantire l`indipendenza della Corte dei Conti in attuazione dell`articolo 100 della Costituzione, il Presidente della Corte, entro il 30 maggio di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione in merito allo svolgimento delle funzioni istituzionali e alle connesse esigenze finanziarie della Corte, evidenziando separatamente i costi di gestione e i piani di sviluppo. (La disposizione non è riportata nel testo del maxi-emendamento).
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Emendamento a firma di parlamentari
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Articolo 17, commi aggiuntivi
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Al fine di incentivare l`adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui, viene disposto che nel caso in cui gli investimenti si fondino sull`utilizzo di capitali di mercato del gestore, l`ente nazionale aviazione civile (ENAC) è autorizzato alla stipulazione di contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati, ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento validi per l`intera durata del rapporto.
Inoltre, al fine di assicurare l`operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all`eccezionale impegno connesso all`emergenza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per l`anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l`acquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali.
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Emendamenti a firma di parlamentari
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Articolo 17, commi aggiuntivi
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Con riferimento ai contributi alle imprese di autotrasporto per l`acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione pari a complessivi 70 milioni di euro, di cui al DPR 273/07, viene precisato che sono fruiti mediante credito d`imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell`articolo 17 del D.Lgs. 241/97 salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvede, nei limiti delle risorse disponibili, al versamento all`Agenzia delle entrate delle somme occorrenti, fornendo all`Agenzia le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione. Inoltre, il suddetto credito d`imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al D.Lgs. 446/97, nè dell`imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 917/86.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Articolo 19
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Viene prevista, con un`apposita modifica ai commi 1020 e 1021 dell`articolo 1 della L.296/06 (legge finanziaria 2007), la maggiorazione, calcolata sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell`infrastruttura stradale, del canone annuo corrisposto dal concessionario all`ANAS spa che verrà destinata alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonchè all`adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Articolo aggiuntivo
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Con una norma aggiuntiva vengono dettate disposizioni in materia di accesso al pensionamento. In particolare, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, viene previsto l`innalzamento pari ad un anno dei requisiti anagrafici dell`età pensionabile delle lavoratrici nel pubblico impiego. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonchè di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell`età di sessantacinque anni.
La disposizione, stabilisce, inoltre, che a partire dal 1° gennaio 2015 i requisiti di età anagrafica per l`accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati all`incremento della speranza di vitaaccertato dall`Istat e validato dall`Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente (cosiddetta finestra mobile). Al riguardo, con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014 viene emanata la normativa tecnica di attuazione. In sede di prima attuazione, l`incremento dell`età pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non può comunque superare i tre mesi.
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Emendamento del Governo
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Articolo 23
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In materia di proroga dei termini legislativi in scadenza vengono estese al 2010 le disposizioni di cui all`art.1, comma 1 bis del DL 112/2008, convertito dalla L.133/08 sui contenuti della legge finanziaria, nonchè di cui all`art.60, comma 3 del decreto legge medesimo sulle rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun Ministero.
Viene poi incrementato di 10 milioni di euro, per l`anno 2010, il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale di cui all`articolo 2, comma 566, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008).
Inoltre, viene previsto che il termine di cinque anni per la realizzazione di progetti sottoposti a VIA, di cui all`articolo 26, comma 6, del D.Lgs. 152/06 (Codice in materia ambientale), si applica ai provvedimenti adottati successivamente all`entrata in vigore del D.Lgs. 4/08 sulle ulteriori disposizioni correttive ed integrative del suddetto Codice.
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Emendamenti dei Relatori e a firma di parlamentari
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Articolo 24 (soppressi i commi da 1 a 72)
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Vengono eliminate le disposizioni sulla proroga delle missioni di pace relative, tra l`altro, alle iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia dirette a garantire il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi e il sostegno alla ricostruzione civile.
Conseguentemente il decreto legge assume il nuovo titolo: “Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini””.
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Emendamenti dei Relatori
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Il decreto legge prevede, nella prima parte, misure economico-finanziarie di sostegno all`economia e, nella seconda parte, proroghe di alcuni termini legislativi in scadenza e sulla partecipazione italiana a missioni di pace all`estero.
In particolare, il testo contiene le seguenti disposizioni.
Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali
Il provvedimento prevede che al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, l`impresa possa utilizzare in progetti di formazione o riqualificazione i lavoratori già percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.
In particolare, l`inserimento del lavoratore nelle attività del progetto può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l`accordo relativo agli ammortizzatori e viene previsto che al lavoratore spetta, a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro, la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione. Le modalità attuative sono disciplinate con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall`entrata in vigore del decreto legge.
Inoltre, per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all`articolo 1, comma 1, del DL 249/04 (sugli interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali), convertito con modificazioni dalla L.291/04, sono destinati 25 milioni di euro per l`anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all`articolo 18, comma 1, lettera a), del DL 185/08, convertito dalla L.2/09, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009 (come precisato in corso di esame).
La stessa norma prevede che, in via sperimentale, per gli anni 2009 e 2010 l`ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all`articolo 1 del DL 726/84 (sulle misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito dalla L. 863/84, è aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per l`anno 2009 e di 80 milioni di euro per l`anno 2010. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al suddetto articolo 18 del DL 185/08, convertito dalla L. 2/09, trasferite al medesimo con la suddetta delibera Cipe n. 2 del 6 marzo 2009.
Le modalità di attuazione della previsione concernente i contratti di solidarietà e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell`Accordo tra Stato e Regioni del 12 febbraio 2009 sono stabilite con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.
Vengono apportate integrazioni all`articolo 7-ter (sulle misure urgenti a tutela dell`occupazione), comma 7, del DL 5/09, convertito dalla L. 33/09 prevedendo che l`incentivo contemplato dalla stessa norma erogato dall`INPS ai datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, è erogato al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere una attività di lavoro autonomo, avviare un`attività autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa. In caso di cassa integrazione in deroga o di sospensione ai sensi dell`articolo 19, comma 1, del DL 185/08, convertito dalla L 2/09 (come precisato in corso di esame), il lavoratore, successivamente all`ammissione al beneficio e prima dell`erogazione del medesimo, deve dimettersi dall`impresa di appartenenza.
Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni
Per garantire la tempestività dei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il D.Lgs. 231/02, vengono dettate apposite disposizioni sia per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie sia per i debiti già in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento (come precisato in corso di esame).
In particolare, con riferimento ai debiti già in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento viene stabilito che l`ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, i quali siano iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l`anno 2009 ed in essere alla data di entrata in vigore (come precisato in corso di esame) del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, venga determinato all`esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze. I suddetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili con la legge di assestamento di cui all`articolo 17, primo comma, della L. 468/78, relativa all`anno finanziario 2009 (come precisato in corso di esame).
Per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie viene previsto che le pubbliche amministrazioni incluse nell`elenco adottato dall`Istituto nazionale di statistica (Istat) pubblicato in applicazione del comma 5 dell`articolo 1 della L.311/04, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (come precisato in corso di esame). , le misure organizzative per ga rantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, da pubblicarsi sul sito internet dell`amministrazione.
In relazione alle predette pubbliche amministrazioni viene prescritto l`obbligo per il funzionario, il quale adotti provvedimenti che comportino impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Dalla violazione di tale obbligo di accertamento, deriva la responsabilità disciplinare ed amministrativa del funzionario. Nel caso in cui lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all`obbligo contrattuale, l`amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le prescrizioni relative al funzionario non si applicano alle aziende sanitarie locali , ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni.
Inoltre, per ottimizzare l`utilizzo delle risorse ed evitare l`insorgere di nuove situazioni debitorie, l`attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell`allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall`articolo 9, comma 1-ter, del DL 185/08, convertito dalla L.2/09, è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni incluse nel suddetto elenco ISTAT pubblicato in attuazione del suddetto comma 5 dell`articolo 1 della L. 311/04, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la disposizione in oggetto costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.
Infine, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, il Ministero dell`Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni dettate per le situazioni future, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell`Economia e delle Finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall`entrata in vigore del presente decreto-legge.
Detassazione degli investimenti in macchinari
Viene disposta la detassazione, ai fini delle imposte sul reddito d`impresa (IRPEF/IRES), degli utili reinvestiti prevedendo che a partire dal periodo di imposta 2010 sia escluso dall`imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature (come precisato in corso di esame) compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007 (come precisato in corso di esame) i quali siano stati realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 30 giugno 2010.
Al riguardo, viene disposto che i soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del D.Lgs. 334/99 (recante attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), come modificato dal D.Lgs. 238/05, possano usufruire degli incentivi suddetti a condizione che sia documentato l`adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
Infine, l`incentivo fiscale viene revocato qualora l`imprenditore ceda a terzi o destini i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all`esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all`acquisto.
Accelerazione dell`ammortamento sui beni strumentali di impresa
Viene previsto che, entro il 31 dicembre 2009, si provvede alla revisione dei coefficienti di ammortamento, di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 31 dicembre 1988, al fine di tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia, suscettibili di un rapido processo di obsolescenza, nonchè dei beni che consentono un maggior risparmio energetico. Al riguardo viene precisato che la suddetta revisione viene compensata con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.
Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali
Con apposita norma viene rivisto il sistema delle compensazioni fiscali e, in particolare, vengono apportate modifiche a diverse disposizioni di legge, tra cui l`articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 241/97, in materia di riscossione, prevedendo che la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all`anno dell`imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell`istanza da cui il credito risulta. Questo al fine di consentire un riscontro preventivo dei dati comprovanti l`esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi.
Viene altresì previsto, con una modifica all`articolo 37 (sulle disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario) del DL 223/06, convertito dalla L. 248/06, che i soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione prevista dal suddetto articolo 17 del D.Lgs. 241/97 del credito annuale o relativo a periodi inferiori all`anno dell`imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall`Agenzia delle Entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore dell`Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della previsione normativa (come precisato in corso di esame) .
Viene stabilito, inoltre, che i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all`imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 15.000 euro annui (anzichè 10.000 come previsto in precedenza), hanno l`obbligo di richiedere l`apposizione del visto di conformità di cui all`articolo 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 241/97, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
Infine, con un`integrazione all`articolo 34, comma, della L.388/00 (legge finanziaria 2001), viene previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2010 e con apposito decreto del Ministro delle Finanze, il limite massimo annuale di utilizzo dei crediti tributari a compensazione dei versamenti di imposte e contributi dovuti dai contribuenti potrà essere elevato fino a 700.000 euro.
Potenziamento della riscossione
In particolare, viene previsto, con un`apposita modifica all`articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al DPR 195/99, che su opzione del contribuente si possa versare la maggiore IVA, dovuta per effetto dell`adeguamento agli studi di settore, in rate mensili di pari importo, con maggiorazione degli interessi decorrenti dal mese di scadenza, e comunque entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, piuttosto che in un`unica soluzione entro il termine di versamento a saldo dell`imposta sui redditi.
Inoltre, viene disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l` Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica sono tenute a fornire all` INPS, e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria (come precisato in corso di esame) informazioni utili a determinare l`importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari presenti in tutte le banche dati a loro disposizione.
Contenimento del costo delle commissioni bancarie
In relazione alla commissione di massimo scoperto, con un`integrazione al comma 1 dell`articolo 2-bis, del DL 185/08, sulle disposizioni concernenti i contratti bancari, viene previsto che l`ammontare del corrispettivo onnicomprensivo per il servizio di messa a disposizione di fondi a favore del cliente disciplinato dalla stesso articolo 2-bis ivi compreso quanto eventualmente richiesto a titolo di corrispettivo per lo sconfinamento oltre l`affidamento richiesto (come precisato in corso di esame), non può comunque superare lo 0,5%, per trimestre, dell`importo dell`affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione.
Inoltre, in materia di mutui per la prima casa di cui all`articolo 2 del DL 185/08, convertito dalla L. 2/09 e, in particolare, per quanto riguarda la surrogazione del mutuo prevista dall`articolo 8 del DL 7/07, convertito dalla L.40/07, viene previsto a favore del cliente, da parte della banca cedente, il risarcimento pari all`1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo per il caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell`avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell`operazione di surrogazione.
Sistema “export banca””
Con apposita norma viene previsto che con decreti del Ministro dell`Economia e delle Finanze vengono autorizzate e disciplinate le attività di Cassa depositi e prestiti s.p.a. al servizio di SACE s.p.a. per dare vita, a condizioni di mercato, ad un sistema integrato di “export banca””.
A tal fine, tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. con l`utilizzo dei fondi di cui all`articolo 5 (sulla trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni) comma 7, lettera a) del DL 269/03, convertito dalla L.326/03 (come precisato in corso di esame), rientrano anche le operazioni per sostenere l`internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a.
Inoltre, con gli stessi decreti del Ministro dell`Economia di cui sopra sono stabiliti modalità e criteri al fine di consentire le operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni da parte della SACE SpA anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali (come precisato in corso di esame).
Riduzione del costo dell`energia per imprese e famiglie e interventi urgenti per le reti dell`energia
In particolare, viene previsto che con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, su proposta dell`Autorità per l`energia elettrica e il gas, vengano adottate specifiche misure che vincolino, per l`anno termico 2009-2010, i soggetti (che nell`anno termico 2007-2008 abbiano immesso nella rete nazionale di trasporto una quota superiore al 40% del gas naturale destinato al mercato italiano) ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto conto dei limiti di flessibilità contrattuale, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalità determinate dall`Autorità per l`energia elettrica e il gas e nel rispetto degli indirizzi definiti nel suddetto decreto ministeriale.
In relazione agli interventi urgenti per le reti dell`energia viene previsto che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sentito il Ministro per la Semplificazione normativa, individua gli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell`energia, nonchè d`intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, agli interventi relativi alla produzione dell`energia (come precisato in corso di esame) da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.
Viene prevista la nomina di uno o più Commissari straordinari del Governo (come precisato in corso di esame) ai sensi dell`articolo 11 della L. 400/88, ciascuno dei quali, sentiti gli Enti locali interessati (come precisato in corso di esame) emana gli atti e i provvedimenti, nonchè cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all`autorizzazione e all`effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all`articolo 20, comma 4, del DL 185/08, convertito dalla L.2/09.
Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei Conti
In materia di “taglia-enti””, con una modifica all`articolo 26 del DL 112/08, convertito dalla L.133/08, viene prorogato al 31 ottobre 2009 (in precedenza 31 marzo 2009) il termine entro cui decorre la soppressione automatica per tutti gli enti pubblici non economici per i quali, alla suddetta scadenza, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell`articolo 2 della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) e viene precisato che il predetto termine si intende comunque rispettato con l`approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli Schemi dei regolamenti di riordino.
Con riguardo all`informatizzazione della Pubblica amministrazione viene inserita una disposizione aggiuntiva al Codice dell`Amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/05 che prevede l`istituzione dell` Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l`elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l`invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
La realizzazione e la gestione dell`indice è affidato al Centro Nazionale per l`informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) e viene prevista l`applicazione delle regole tecniche di cui al DPR 272/01. Gli indirizzi e i contenuti dell`indice sono aggiornati dalle amministrazioni con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. Infine, a riguardo, viene disposto che la mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell`indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell`attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.
Relativamente alla Corte dei Conti, allo scopo di assicurare la coerenza nell`unitaria attività svolta dalla stessa per le funzioni esercitate in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in considerazione del federalismo fiscale, viene previsto che il Presidente della Corte dei Conti può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo, nonchè sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza a cui le sezioni regionali di controllo si conformano.
Inoltre, viene stabilito che gli interventi disciplinati dai commi 17 e 18 dell`articolo 2 della L. 203/08 (legge finanziaria 2009) relativi ai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all`autotrasporto, sono sostituiti nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di cui all`articolo 2, comma 3, del DL 451/98, convertito dalla L.40/99, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi all`utilizzo delle infrastrutture.
Vengono, altresì, previste disposizioni dirette alle amministrazioni vigilanti per gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall`anno 2009.
Spese indifferibili
Viene disposto che la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione concessa per far fronte all`emergenza sismica in Abruzzo, di cui all`articolo 1 dell`ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene senza l`applicazione di sanzioni ed interessi, mediante ventiquattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione devono essere effettuati entro il mese di marzo 2010. Le modalità per l`effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della suddetta sospensione sono determinate con provvedimento del direttore dell`Agenzia delle entrate. Viene, altresì, stabilito che la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l`assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione prevista dall`articolo 2, comma 1, dell`ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.
Inoltre, tra le spese indifferibili viene prevista, tra l`altro, l` autorizzazione di 284 milioni di euro per l`anno 2009 per adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali.
Previste, inoltre, norme in materia di:
– modifiche all`articolo 106 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al DPR 917/86, riguardanti la deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti degli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. 87/92 (recante, tra l`altro, attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari);
– tesoreria statale con cui viene disposto, tra l`altro, che con decreti del Ministro dell`Economia e delle Finanze, di natura non regolamentare, siano fissati i criteri, i modi e i tempi per l`utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato per le società non quotate a totale partecipazione statale e per gli enti pubblici nazionali inclusi nell`elenco adottato dall`Istat ai sensi dell`articolo1, comma 5 della L.311/04 (come precisato in corso di esame), previa garanzia che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilità e per effettive esigenze di spesa. Con gli stessi decreti può, altresì, essere stabilito che le società predette debbano detenere le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato;
– indebiti arbitraggi fiscali con cui, analogamente ed in armonia con quanto già disposto in altri ordinamenti europei, viene previsto che l`accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, è sottoposto ad una verifica di effettività sostanziale;
– contrasto alle frodi in materia di invalidità civile secondo cui, ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell`INPS;
– contrasto ai paradisi fiscali per dare attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l`attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonchè di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati;
– società pubbliche relativamente ai divieti o limitazioni alle assunzioni di personale e, per quanto riguarda Alitalia, il rimborso dei relativi titoli finanziari (norma modificata in corso di esame, vedi emendamento di cui sopra);
– flussi finanziari per far fronte alle minori entrate ed alle maggiori spese derivanti dal provvedimento.
Proroghe di termini legislativi in scadenza
Tra le numerose disposizioni di proroga si evidenziano le seguenti:
– prorogato al 31 dicembre 2009 in termine già fissato al 30 giugno 2009 dal DL 158/08, convertito dalla legge 199/08, per l`esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, per le particolari categorie sociali individuate dall`articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n.9, in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all`articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
– prorogato al 31 dicembre 2009 il termine, già fissato al 30 giugno 2009, per l`applicazione del regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica di cui all`art.159 del D.Lgs. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell`autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2009 non si siano ancora conclusi con l`emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all`esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall`articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all`assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle Regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009;
– prorogato al 31 dicembre 2010 il termine di cui al DL 300/06, convertito dalla legge 17/07, per completare l`adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell`Interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.116 del 20 maggio 1994. La proroga del termine di cui sopra, si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l`acquisizione del parere di conformità previsto dall`articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.37. In pendenza del termine per la presentazione del progetto restano sospesi i procedimenti volti all`accertamento dell`ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell`Interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.116 del 20 maggio 1994;
– prorogato al 30 settembre 2009 il termine, già fissato al 30 giugno 2009 dal DL 248/07, convertito dalla legge 31/08, dei rapporti in essere dell`EIPLI per la gestione degli impianti idrici nelle regioni Puglia e Basilicata. Nello specifico riguarda il potere del Commissario straordinario dell`Ente per l`irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata e Irpinia (EIPLI) di prorogare, con proprio decreto, i contratti di gestione e manutenzione di diversi impianti, considerando che le procedure di gara per l`affidamento del servizio di gestione e manutenzione sono state avviate nello scorso mese di giugno;
– prorogati di sei mesi i termini previsti dagli artt.191,192,e 193 del D.Lgs. 30/05 (Codice della proprietà industriale) sul diritto di proprietà industriale da parte del titolare, per le popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici c he hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, come identificati con decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n.3, pubblicato sulla G.U. n.89 del 17 aprile 2009. La richiesta e l`istanza previsti dalle disposizioni deve essere accompagnata unicamente dall`autocertificazione da cui risulti la condizione di residente nei comuni sopra individuati;
– prorogati al 30 aprile 2010 il termine per procedere al rinnovo degli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi in essere;
– prorogato il termine per l`entrata in vigore delle disposizioni sull`azione collettiva risarcitoria (class action) di cui ai commi 445 e 449 delle legge 244/07 (legge finanziaria 2008). L`efficacia era in origine prevista decorsi 18 mesi dall`entrata in vigore della legge 244 che vengono ora modificati in 24 mesi;
– prorogato al 31 dicembre 2009 il termine, in origine fissato al 30 giugno 2009 dal DL 208/08, convertito dalla legge 13/09, entro cui, ove non sia adottato il regolamento di cui all`art.238 del D.Lgs.152/06, i comuni possono adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) in luogo della TARSU.
Disposizioni in materia di forze armate, forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato
Ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (come precisato in corso di esame), viene autorizzata la spesa complessiva di 510 milioni di euro (utilizzata per la copertura finanziaria del DDL 2602/C.
Il decreto legge, che scade il 30 agosto 2009, passa ora all`esame dell`Aula.