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L`Aula, in terza lettura, ha approvato definitivamente il decreto legge sull`adeguamento dei prezzi negli appalti. Confermate le procedure semplificate per i lavori compresi tra 100 e 500 mila euro e la proroga al 30 marzo 2009 della sospensione della norma che vieta il ricorso agli arbitrati.

Archivio, Governo e Parlamento

DL 162/08 sull’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzioni:approvazione definitiva del Senato

19 Dicembre 2008
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L`Aula del Senato ha approvato, in terza lettura, il decreto legge 162/08 recante “Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell`autotrasporto, dell`agricoltura e della pesca professionale, nonchè di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997“ (DDL 1152-B/S – Relatore Sen. Angelo Maria Cicolani del Gruppo Parlamentare PdL) nel testo licenziato, con modifiche, dalla Camera dei Deputati.
Il testo legislativo prevede in deroga alla disciplina dell`art.133, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), limitatamente al 2008, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilevi, entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto le variazioni percentuali su base annuale, in aumento o in diminuzione, superiori all`8%, relative all`anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzioni ritenuti più significativi.
In corso d`esame è stato disposto, in luogo della originaria formulazione, che le variazioni percentuali suddette sono su base semestrale e che la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell`anno 2008 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di cui sopra con riferimento alla data dell`offerta, eccedenti l`8% se riferite esclusivamente all`anno 2008 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni.
Rivista anche la disposizione con la quale, nel testo del Governo, si prevede la non applicazione per variazioni in aumento, qualora il responsabile del procedimento abbia accertato, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell`andamento dei lavori addebitabile all`appaltatore.
Al riguardo viene previsto per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d`opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell`andamento dei lavori addebitabile all`impresa esecutrice, l`applicazione delle disposizioni è subordinata alla costituzione, da parte dell`appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all`importo dell`adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l`imputabilità del ritardo dell`impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento.
Inoltre, è stata sostituita la norma sulla disciplina da applicare alle variazioni precedenti l`anno 2008 per cui per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l`anno 2008, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell`art. 133, comma 6, del D.Lgs. 163/06.
Restano confermate le altre disposizioni con le quali si prevede che le norme non si applicano ai materiali per i quali trova applicazione il pagamento anticipato degli stessi, di cui all`art.133, comma 1/bis, del D.Lgs. 163/06, nonchè le norme sulla copertura finanziaria che è individuata dall`art.133, comma 7, del Codice dei contratti pubblici.
In caso di insufficienza delle risorse di cui al suddetto comma, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione di lavori e delle relative risorse presenti nell`elenco annuale di cui all`art. 128 del Codice stesso. A tale fine è previsto che le amministrazioni aggiudicatrici provvedano ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011.
Per i soggetti tenuti all`applicazione del Codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei concessionari di lavori pubblici di cui all`art. 142, comma 4, del Codice per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, al relativo onere, stimato, nell`ipotesi di assenza delle risorse di cui sopra, si provvede mediante l`istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una dotazione di 300 milioni di euro per l`anno 2009. In corso di esame è stato previsto che detto importo costituisce tetto massimo di spesa. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l`adeguamento prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonchè la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell`assegnazione delle risorse.
Le disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzioni viene precisato che si applicano anche ai contratti di lavori affidati nei settori speciali di cui alla Parte III del D.Lgs 163/06, ad esclusione degli affidamenti per i quali sia già previsto contrattualmente un meccanismo di adeguamento dei prezzi. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l`anno 2008, resta fermo quanto contrattualmente previsto.
Inoltre, allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di semplificare le procedure di appalto per i lavori sottosoglia, viene introdotta una disposizione al D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture) per cui i lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall`art.57 (procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara); l`invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
Tra le norme introdotte in corso di esame, prevista la proroga, al 30 marzo 2009, della sospensione della norma che vieta il ricorso all`arbitrato nei contratti di lavori pubblici al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi previste, da ultimo differita al 31 dicembre 2008 dall`art.4/bis del decreto legge 97/08, convertito con modifiche, dalla L. 129/08.
Con altra disposizione viene prevista l`esclusione delle fondazioni, di cui al D.Lgs. 153/99, nonchè degli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, di cui al D.Lgs. 509/94 (enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria) e di cui al D.Lgs. 103/96, dalla disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 163/06), purchè non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti, servizi e forniture.
Altre norme, approvate in corso di esame, attengono il canone annuo dei pedaggi autostradali corrisposto ad ANAS Spa, nella misura del 42%, di cui al comma 1020, della L. 296/06 (finanziaria 2007), che dovrà essere destinato prioritariamente alle attività di vigilanza e controllo sui concessionari fino alla concorrenza dei relativi costi, compresa la corresponsione di contributi alle concessionarie, e le modifiche del D.Lgs. 284/05 sul riordino della Consulta generale dell`autotrasporto e del Comitato Centrale dell`Albo degli autotrasportatori relative alla sua organizzazione e funzionamento.
Nel testo viene, altresì, prevista l`autorizzazione di spesa a favore della Regione Sardegna per opere connesse al “grande evento”” della Presidenza italiana del G8, di cui al DPCM 21 settembre 2007, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), di cui all`art. 61 della legge 289/02, per un importo pari a 233 milioni di euro.
Altre norme sono volte a dare attuazione alle previsioni di cui all`art. 2, comma 109, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008), e dell`art. 2, comma 1, del DL 61/08, convertito dalla L. 113/08, in tema di definizione delle posizioni dei soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le regioni Marche ed Umbria nel 1997.
Le disposizioni, come precisato in corso di esame, si applicano ai soggetti privati e, in deroga all`art.6, comma 1-bis, del decreto legge 263/06, convertito, con modificazioni, dalla L. 290/06, limitatamente ai pagamenti relativi a contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, ai soggetti pubblici che hanno usufruito della sospensione prevista dall`art.13 dell`ordinanza del Ministro dell`Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n.2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.228/97, e successive proroghe e integrazioni.
Tali disposizioni prevedono che i soggetti interessati dalle ordinanze di sospensione restituiscano i tributi ed i contributi, oggetto delle sospensioni in misura ridotta al quaranta per cento, senza aggravio di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione in centoventi rate mensili da versare il giorno 16 di ogni mese a decorrere da giugno 2009, anzichè gennaio 2009 come in origine previsto.
Il decreto legge prevede, infine, misure di sostegno per il settore agricolo, della pesca e dell`autotrasporto che verranno adottate con appositi decreti, per le misure di rispettiva competenza, dei Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, entro il 15 gennaio 2009 e, il successivo 31 gennaio (date modificate in corso di esame) saranno definite, mediante appositi bandi, le procedure di attuazione delle suddette misure. All`onere connesso si provvede nel limite di 230 milioni di euro da utilizzarsi entro il 31 dicembre 2008.
Si vedano precedenti del 5 novembre 2008, del 24 novembre 2008 e del 18 dicembre 2008.
Testo del decreto legge come definitivamente approvato (DDL 1152-B/S)
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