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Approvate, tra l'altro, le deroghe al Patto di stabilità interno per gli Enti locali in materia di investimenti infrastrutturali ed il finanziamento, nel limite di 600 milioni di euro per il 2009, degli ammortizzatori sociali. Confermata, onoltre, la proroga al 2011 delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.

Archivio, Governo e Parlamento

DDL finanziaria 2009: dalla Camera dei Deputati il via libero definitivo.

22 Dicembre 2008
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L`Aula della Camera dei Deputati ha approvato, in terza lettura, nel testo licenziato dal Senato, il disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) “ (DDL 1713-B/C – Relatore On. Gaspare Giudice del Gruppo parlamentare PdL).
Il provvedimento di manovra economica, che si compone di tre articoli (finanziaria “snella””) è stato modificato in corso di esame da entrambi i rami del Parlamento, con l`introduzione di alcune integrazioni al testo. Le modifiche di maggior rilievo, attengono, in particolare, alle deroghe, sia per le Regioni che per gli Enti locali, alla disciplina del Patto di stabilità interno prevista dal DL 112/08 convertito dalla L.133/08 ed alla concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale, nel limite di 600 milioni di euro per il 2009.
Riguardo alla modifica della disciplina del Patto di stabilità interno per le Regioni e per gli Enti locali, nello specifico, vengono apportate modifiche all`art.77/ter del DL 112/08, convertito dalla L.133/08, sul Patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome.
Pertanto, a decorrere dall`anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell`Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.
Nei casi in cui l`Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell`applicazione di quanto sopra previsto, l`importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all`anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell`ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell`anno successivo.
Altre modifiche attengono all`art.77/bis del DL 112/08, convertito dalla L.133/08, sul Patto di stabilità interno per gli Enti locali.
Al riguardo, viene disposto che nel saldo finanziario non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l`attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L`esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purchè nei limiti complessivi delle medesime risorse.
Le province e i comuni che beneficiano dell`esclusione sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell`anno successivo, l`elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite per la parte corrente e per la parte in conto capitale.
Viene previsto, altresì, che le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonchè quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati regolamentati e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta nel 2007 a riferimento per l`individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del Patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.
In caso di mancato rispetto del Patto relativo agli anni 2008-2011, alla Provincia o Comune inadempiente sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale e comunque, per un importo non superiore al 5 per cento, i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell`Interno per l`anno successivo (la disposizione sostituisce la precedente che fissava la riduzione secca del 5 per cento).
Viene, altresì, stabilito che, in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno per l`anno 2008, relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti, ai sensi dell`articolo 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/00 (Testo Unico delle leggi sull`ordinamento degli enti locali), entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto legge 112/08, le disposizioni per gli Enti inadempienti (commi 20 e 21 dell`art.77/bis), non si applicano agli Enti locali che hanno rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell`anno 2008 impegni per spesa corrente al netto delle spese per adempimenti contrattuali del personale dipendente e del segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.
Con altra norma le deroghe al Patto di stabilità interno per gli Enti locali per il 2008, relativamente agli investimenti infrastrutturali, vengono ampliate anche agli anni a venire. In particolare, viene disposto che le sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno, di cui all`articolo 77/bis, commi 20 e 21, del decreto legge suddetto, non si applicano agli Enti locali che hanno rispettato il Patto nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato, nell`anno 2008, impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente nel triennio 2005-2007, in caso di mancato rispetto del Patto conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell`Economia e delle Finanze, d`intesa con la Conferenza Unificata, previa individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie, anche ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse finanziarie autonomamente rese disponibili da ciascuna regione nell`ambito degli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale.
Con decreto del Ministero dell`Economia e delle Finanze saranno stabilite le modalità di verifica dei risultati utili al patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati dall`applicazione della norma per l`eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti. Sul decreto è previsto, altresì, il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari.
Viene, previsto, inoltre, che con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro trenta giorni dall`entrata in vigore della legge, saranno adottate le disposizioni concernenti i criteri di selezione delle istanze degli enti territoriali ai sensi del presente comma nonche´ i termini e le modalità per l`invio delle istanze da parte degli interessati.
Il testo dispone, altresì, che in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel limite di 600 milioni di euro per l`anno 2009, a carico del “Fondo per l`occupazione”” di cui al DL 148/93, convertito dalla L. 236/93, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2009, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti con specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite con accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009.
Nell`ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo è destinata, per l`anno 2009, la somma di 150 milioni di euro per le finalità di cui all`articolo 31, comma 3 (diritto-dovere all`istruzione e alla formazione), del D.Lgs. 226/05. Conseguentemente per l`anno 2009 l`ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo non può eccedere l`importo di 420 milioni di euro.
Con altra disposizione viene prevista l`integrazione, per un importo di 22 milioni di euro per il 2009 e 2010 e di 27 milioni di euro per il 2011, del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territorialmente svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale di cui all`art.6, comma 7, DL 81/07, convertito dalla legge 127/07. Vengono, altresì, modificate le modalità di erogazione del Fondo predetto, che saranno stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, di concerto con il Ministro dell`Economia, sentite la Conferenza Unificata e le Commissioni parlamentari competenti. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvederà a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti dalla norma, i comuni interessati.
In relazione al Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all`art.61, della L289/02, viene disposto che, con apposita relazione annuale trasmessa alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per i profili di carattere finanziario, sulla base del costante monitoraggio delle modalità di utilizzo delle relative risorse finanziarie a cura del CIPE, il Governo indica l`ammontare delle risorse finanziarie disponibili e di quelle utilizzate in forza di apposite delibere del CIPE ovvero di provvedimenti normativi che recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo, specificando l`incidenza delle citate utilizzazioni rispetto al principio di ripartizione territoriale delle stesse in favore delle aree sottoutilizzate in misura non inferiore all`85 per cento a favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e 15 per cento a favore delle aree del Centro-Nord. In caso di adozione di disposizioni normative di iniziativa governativa con carattere di urgenza, le predette indicazioni sono rese in occasione della presentazione in Parlamento del relativo disegno di legge di conversione. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono adottate le disposizioni occorrenti per l`attuazione della disposizione. L`obbligo di trasmissione della relazione annuale suddetta sussiste, come precisato con apposita norma, anche per il 2008.
Altra disposizione riguarda il contenimento dell`uso degli strumenti derivati e dell`indebitamento delle Regioni e degli Enti locali, che modifica l`art.62 del DL 112/08, convertito dalla legge 133/08. Con la stessa, tra l`altro, si prevede il divieto, per le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un`unica soluzione alla scadenza. Viene specificato, inoltre, che la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente non può essere superiore a 30 anni nè inferiore a 5 anni.
La tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati di cui all`articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 58/98 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), che possono essere stipulati dalle Regioni e Province autonome verrà individuata con uno più regolamenti del Ministro dell`Economia e delle Finanze, sentita, per i profili d`interesse regionale, la Conferenza Stato-Regioni.
Agli Enti di cui sopra è fatto divieto di stipulare, fino alla data di entrata in vigore del suddetto Regolamento e, comunque, per il periodo minimo di un anno, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.
Nel testo viene, altresì, precisato che le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nel 2009 rispetto alle previsioni del documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e pensionati.
Confermata nel testo la norma relativa alla proroga, al 31 dicembre 2011, della detrazione ai fini IRPEF per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, per interventi di recupero del patrimonio edilizio già prevista per gli anni 2008, 2009, 2010 dall`articolo 1, comma 17, lett a) della L. 244/07 (legge finanziaria 2008).
La stessa proroga della detrazione d`imposta spetta, altresì, nel caso di acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, semprechè gli interventi siano eseguiti entro il 31 dicembre 2011 e che l`alienazione o l`assegnazione avvenga entro il 30 giugno 2012 (termini già fissati rispettivamente al 31 dicembre 2010 e al 30 giugno 2011 dall`art. 1, comma 17, lett. b) della legge finanziaria 2008).
Viene, inoltre, prorogata al 2011 l` IVA agevolata, con aliquota al 10%, in materia di recupero del patrimonio edilizio, anch`essa prevista dall` art. 1, comma 18 della medesima L. 244/07 per gli anni 2008, 2009 e 2010.
Tra le altre disposizioni di proroga viene previsto, altresì, il differimento al 31 dicembre 2009, del termine stabilito dall`art. 43, comma 3, della L. 166/02, relativo all`esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale nonchè dalle tasse sulle concessioni governative per gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei Comuni della Valle del Belice colpiti dal sisma del gennaio 1968.
Confermate, altresì, le disposizioni concernenti il settore dell`autotrasporto.
In particolare, vengono rideterminati, nei limiti di spesa di complessivi 30 milioni di euro: la quota di indennità percepita nell`anno 2009 dai prestatori di lavoro addetti alla guida, dipendenti delle imprese autorizzate all`autotrasporto di merci, per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nello stesso anno, di cui all`articolo 51, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/86), che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente; nonchè l`importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte fuori dal territorio comunale nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009, previsto dall`articolo 95, comma 4, del suddetto DPR 917/86 per le imprese autorizzate all`autotrasporto di merci, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
Inoltre, sempre nei limiti di spesa di 30 milioni di euro, viene fissata la percentuale delle somme percepite nell`anno 2009 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al D.Lgs 66/03 (recante Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell`organizzazione dell`orario di lavoro), effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all`autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.
Viene, infine, prevista la proroga per l`anno 2009, e nei limiti di spesa di 40 milioni di euro, dell`agevolazione introdotta dall`articolo 83-bis, comma 26 del DL 112/08 convertito dalla L.133/08 a favore del settore dell`autotrasporto. Nella specie si tratta di un`agevolazione sotto forma di credito d`imposta corrispondente ad una quota dell`importo pagato quale tassa automobilistica per lo stesso anno 2009 e per ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto ed utilizzato per l`attività di trasporto merci.
Ulteriori norme del disegno di legge finanziaria,confermate dal testo originario,prevedono, infine:
– l`introduzione in via strutturale, a partire dal 1° gennaio 2009, delle disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui all`articolo 4 del D.L. 356/01, convertito dalla L.418/01;
– l`applicazione, anch`essa in via strutturale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, delle disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all`articolo 5 del suddetto D.L. 356/01 e delle disposizioni in materia di agevolazioni per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica previste dall`articolo 6 dello stesso decreto;
– il riordino dei trasferimenti dal bilancio dello Stato all`INPS, in conseguenza degli interventi di rimodulazione delle aliquote contributive contenuti nella L. 296/06 (legge finanziaria 2007) e nella L. 247/07 (recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007).
Si vedano precedenti del 15 ottobre 2008, del 18 novembre 2008 e del 12 dicembre 2008.
Testo del disegno di legge come definitivamente approvato (DDL 1713 -B/C)
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