L’Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro con l’allegata
Circolare n° 59/E del 22 ottobre scorso hanno fornito alcuni chiarimenti circa l’ambito applicativo dell’agevolazione relativa alla detassazione delle prestazioni di lavoro straordinario, supplementare e dei premi di produttività, introdotta dall’art.2 del D.L. 93/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n.126 (
Cfr. D.L. 93/2008 – Detassazione degli straordinari – I chiarimenti della C.M. n.49/E/2008).
Particolare interesse destano le precisazioni fornite sul tema dell’elemento economico territoriale che hanno spinto l’ANCE, congiuntamente alle altri parti sociali del settore, a ribadire, presso le sedi competenti, i requisiti fondamentali dell’elemento medesimo tale da renderlo assoggettabile allo sgravio in parola.
1. Somme che beneficiano dell’agevolazione
- Modalità applicative dell’imposta sostitutiva
- Erogazioni liberali in natura
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- Somme che beneficiano dell’agevolazione
La C.M. n.59/E/2008 chiarisce quali sono le somme relative alle prestazioni di lavoro straordinario, supplementare ed ai premi di produttività su cui si applica, per importi imponibili nel limite di 3.000 euro, l’imposta sostitutiva del 10% riconosciuta, in via sperimentale[1], ai lavoratori dipendenti del settore privato, il cui reddito, percepito nel 2007, non abbia superato 30.000 euro lordi (art.2, commi 1 e 5, del D.L. 93/2008).
In particolare, per quanto riguarda i lavoratori del settore edile, l’agevolazione, con riferimento ai premi di produttività, spetta per gli importi relativi all’elemento economico territoriale (E.E.T.), di cui all’art. 38 del CCNL, che costituiscano «un elemento retributivo erogato in corrispondenza di incrementi di produttività, innovazione, efficienza, ovvero per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa»[2].
Diversamente, secondo le indicazioni dell’Amministrazione finanziaria, l’agevolazione non trova applicazione qualora l’E.E.T. costituisca una «somma stabilmente riconosciuta al lavoratore», entrata a far parte del suo patrimonio.
A tal proposito, nella lettera congiunta sottoscritta da tutte le parti sociali (cfr. News n. 2060 del 3/11/2008) è stato ribadito che l’elemento economico territoriale costituisce un elemento delle retribuzione legato all’andamento congiunturale delle imprese del settore nell’ambito territoriale, di ogni singola provincia, da riconoscersi ai lavoratori in base alle determinazioni della contrattazione collettiva, con validità quadriennale, anche se talvolta è rivisitato annualmente.
Sulla base di tali determinazioni, le imprese sono tenute a versare l’E.E.T. ai propri lavoratori, al di là dell’andamento economico della singola impresa in quanto tale, ma valutando il medesimo nel quadro complessivo dell’andamento congiunturale stabilito a livello territoriale.
Al riguardo, si ritiene, come già affermato nella suddetta lettera congiunta, che l’E.E.T., ancorché non determinato in funzione dell’andamento della singola impresa, vada, comunque, incluso tra le somme che beneficiano del regime di detassazione, tenuto conto che già nella precedente C.M. 49/E/2008 l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto agevolabili, genericamente, gli «incrementi di produttività determinati in ambito territoriale».
Inoltre, la medesima C.M. 59/E/2008 chiarisce che l’imposta sostitutiva del 10% si applica anche a:
– somme relative a prestazioni di lavoro festivo e notturno:
tali somme devono essere comunque riconducibili a compensi erogati per prestazioni di lavoro straordinario oppure alle ipotesi di cui al comma 1, lett. c (incrementi di produttività, efficienza […]);
– maggiorazioni retributive relative alla cd. “banca delle ore”:
in tal caso può essere oggetto di sgravio la sola maggiorazione retributiva erogata in denaro;
– straordinari forfetizzati e superminimi:
in tale caso deve essere riconosciuto lo sgravio con riferimento, ad esempio, al personale non soggetto a limite di orario sulle somme percepite a titolo di straordinario forfetizzato, a prescindere dalla effettività delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate; quanto al superminimo, sarà oggetto di sgravio solo ove riconducibile a prestazioni di lavoro rese oltre il normale orario o, comunque, ai fini di cui alla lett. c) dell’art. 2, co. 1;
– somme relative al lavoro a tempo parziale (per le prestazioni di lavoro supplementare e per quelle rese in funzione di clausole cd. “elastiche” o “flessibili”):
per tali fattispecie, ad essere oggetto di detassazione saranno le somme erogate per prestazioni rese oltre l’orario contrattualmente stabilito;
– somme relative ad incrementi di produttività, come, ad esempio «l’eventuale quota fissa di un premio composto anche da una quota variabile, legata agli elementi di valutazione dell’andamento aziendale».
2. Modalità applicative dell’imposta sostitutiva
In tal ambito, con riferimento alle modalità di calcolo del limite massimo di 3.000 euro lordi, su cui il datore di lavoro-sostituto d’imposta applica l’imposta sostitutiva del 10%, la citata C.M. n.59/E/2008 ha chiarito che dagli importi corrisposti al lavoratore per prestazioni di lavoro straordinario, supplementare, o premi di produttività, devono essere, innanzitutto, sottratte le trattenute previdenziali obbligatorie.
In particolare, nell’ipotesi in cui le somme erogate al dipendente, al netto dei contributi previdenziali obbligatori, siano pari od inferiori a 3.000 euro, l’imposta sostitutiva del 10% si applica sull’intero importo, come evidenziato nell’esempio n.1 della medesima C.M. 59/E/2008, che si riporta.
esempio n. 1
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retribuzione per straordinari
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3.000
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contributi previdenziali obbligatori
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275,7 (3.000 x 9,19%)
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Imponibile imposta sostitutiva
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2724,3
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imposta sostitutiva
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272,43 (2724,30 x 10%)
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Diversamente, qualora le somme erogate al lavoratore, al netto dei contributi previdenziali, siano superiori a 3.000 euro, l’imposta sostitutiva del 10% si applica unicamente fino a concorrenza dei 3.000 euro, come mostrato nell’esempio n.2 fornito dall’Amministrazione Finanziaria.
esempio n. 2
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retribuzione per straordinari
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4.000
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contributi previdenziali obbligatori
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367,6 (4.000 x 9,19%)
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Imponibile imposta sostitutiva
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3.000
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imposta sostitutiva
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300 (3.000 x 10%)
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Inoltre, la C.M. 59/E/2008, nel ribadire che l’agevolazione spetta ai lavoratori dipendenti che, nel 2007, abbiano avuto un reddito non superiore a 30.000 euro (o che non abbiano percepito alcun reddito da lavoro dipendente), chiarisce che l’imposta sostitutiva si applica anche a coloro che, sempre nel 2007, non abbiano percepito alcun tipo di reddito.
3. Erogazioni liberali in natura
Sul punto, la C.M. n.59/E/2008 chiarisce che, a seguito di tale abrogazione, rimane, comunque, in vigore la norma secondo cui le erogazioni liberali in natura sono escluse dalla formazione del reddito da lavoro dipendente, qualora i beni ceduti ed i servizi prestati siano di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro (art. 51, comma 3, del TUIR).
Per tali componenti, infatti, l’esclusione dalla formazione del reddito opera senza ulteriori condizioni, non rilevando la circostanza che i medesimi siano erogati ad un singolo dipendente oppure alla generalità dei dipendenti, in occasione di festività o particolari ricorrenze.
Al contrario, nell’ipotesi in cui il valore delle predette liberalità, concesse al lavoratore, sia superiore a tale importo, le stesse concorreranno, per intero, a formare il suo reddito complessivo.
[1] Fino al 31 dicembre 2008.
[2] In via generale, la citata C.M. n.49/2008, aveva già espressamente incluso nel regime di tassazione agevolata anche «gli incrementi di produttività determinati in ambito territoriale, sulla base di indicatori correlati all’andamento congiunturale e ai risultati conseguiti dalle imprese di uno specifico settore in ambito territoriale».
1242-Circolare n. 59-E del 22 ottobre 2008.pdfApri