Gli elaborati tecnici allegati al provvedimento di concessione edilizia (ora permesso di costruire) scontano l’imposta di bollo solamente in caso d’uso, non venendo quindi ricompresi fra gli atti assoggettati all’imposta di bollo fin dall’origine.
Questo quanto chiarito nella Risoluzione Ministeriale n.74/E del 23 marzo 2009, con la quale l’Amministrazione finanziaria, nel rispondere all’interpello avanzato da un Comune, specifica la corretta applicazione dell’imposta di bollo sui singoli elaborati che compongono il progetto allegato al permesso di costruire.
A parere dell’Agenzia delle Entrate, tali documenti, anche se allegati ad atti che scontano l’imposta sin dall’origine, conservano comunque la natura di elaborato tecnico, venendo ricompresi tra gli atti relativi a “
tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori […]”
[1], e come tali assoggettati ad imposta di bollo solamente in caso d’uso nella misura di 0,52 euro per ogni foglio o esemplare
[2] (art. 28 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 642/72).
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 642/72 si verifica il caso d’uso “[…] quando gli atti, i documenti, e i registri sono presentati all’ufficio del registro per la registrazione”.
In conclusione, mentre per il permesso di costruire l’imposta di bollo è dovuta sin dall’origine, per gli elaborati e gli scritti tecnici, la stessa dovrà essere assolta solo in caso d’uso.
[1] Cfr. anche la R.M. n. 97/E/2002, con la quale l’Amministrazione finanziaria ha espresso il medesimo orientamento anche per ciò che concerne gli atti e i documenti relativi ad appalti di lavori pubblici (cfr., da ultimo, News ANCE n. 1584 del 31 maggio 2005).
[2] Nel rispetto della misura minima d’imposta, pari a 1 euro, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 642/72.
1249-Risoluzione Ministeriale n.74-E del 23 marzo 2009.pdfApri