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DDL di Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell`Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione (DDL 2551/C ed abb.) - DL 78/2009 recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (DDL 2561/C) - DDL Legge comunitaria 2009 (DDL 2449/C).

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Sintesi parlamentare n. 31 /2009 della settimana dal 27 luglio al 31 luglio 2009

27 Luglio 2009
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CAMERA DEI DEPUTATI
________________________

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– DDL su “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell`Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell`ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonchè norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale”” (DDL 2551/C ed abb.).
L`Aula ha approvato, in seconda lettura, il disegno di legge in oggetto, nel testo trasmesso dal Senato.
Il provvedimento concerne la ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro la corruzione, adottata nell`Assemblea generale del 31 ottobre 2003, nonchè norme di adeguamento interno e modifiche al Codice penale e al codice di procedura penale.
Nel testo viene prevista, in particolare, l`introduzione di una norma nel D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, con cui si prevede che, in relazione alla commissione del delitto di dichiarazioni mendaci all`autorità giudiziaria, di cui all`art.377 bis del Codice penale, viene applicata all`Ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (l`importo di una quota può variare da un minimo di circa 250 euro ad un massimo di circa 1.500 euro).
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI
DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009 recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”” (DDL 2561/C).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con la votazione della questione di fiducia su un maxiemendamento del Governo integrativo e sostitutivo del testo.
Il testo del maxiemendamento riproduce in larga parte il lavoro svolto dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze (vedi Sintesi n. 30/2009).
Il decreto legge, che scade il 30 agosto 2009, nella settimana di riferimento, è stato approvato, in seconda lettura, in sede referente, dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato e in via definitiva dall`Aula.
– DDL su “Modifiche all`articolo 1 della legge 11 giugno 2004, n. 146. Aggregazione dei comuni di Lentate sul Seveso, Busnago, Caponago, Cornate d`Adda e Roncello alla provincia di Monza e della Brianza e disposizioni conseguenti258/C e abb. Brianza”” (DDL 2258/C ed abb.).
La Commissione Affari Costituzionali ha approvato, in seconda lettura, in sede legislativa, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo trasmesso dal Senato.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 10/2009.
In particolare, con le modifiche apportate, viene interamente sostituito il testo iniziale e viene previsto che i comuni di Busnago, Caponago, Cornate d`Adda, Lentate sul Seveso e Roncello sono distaccati dalla provincia di Milano e aggregati alla provincia di Monza e della Brianza.
Con apposita norma relativa agli adempimenti amministrativi viene disposto che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Ministro dell` Interno, con proprio decreto, nomina un Commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all`attuazione della suddetta aggregazione. Inoltre, le province di Milano e di Monza e della Brianza provvedono agli adempimenti previsti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Nel caso in cui uno o più adempimenti non siano espletati entro il predetto termine, il Commissario fissa un ulteriore congruo termine e agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il Commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
Il provvedimento torna ora all`esame del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Disposizioni per l`adempimento di obblighi derivanti dall`appartenenza dell`Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009“ (DDL 2449/C).
La Commissione Politiche dell`Unione europea ha approvato in sede referente, in prima lettura, il disegno di legge in oggetto, con alcune modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1
Vengono aggiunte nell`allegato B alcune direttive da recepire, tra cui in particolare:
– 2008/110/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
– 2009/5/CE direttiva della Commissione del 30 gennaio 2009 che modifica l`allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l`applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.
Con altra modifica viene, altresì, soppressa la seguente direttiva, già prevista nell`Allegato B suddetto:
– 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive – termine di recepimento: 12 dicembre 2010.
Emendamenti del Relatore
Art. 2
Viene aggiunto il seguente criterio direttivo tra quelli previsti per l`esercizio della delega legislativa volta all`attuazione della normativa comunitaria:
– nella predisposizione dei decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la cui revisione è assicurato il coinvolgimento delle parti sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali, specifici, avvisi comuni e dell`acquisizione, ove richiesto dalla complessità della materia, di un parere delle stesse parti sociali sui relativi schemi di decreti legislativi.
Emendamento a firma della Commissione Lavoro
Art. 5
Viene portato a 24 mesi (da 18) il termine entro il quale il Governo è delegato ad adottare testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal testo per il recepimento di direttive comunitarie, al fine del coordinamento delle stesse con le norme già vigenti nelle stesse materie.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Vengono introdotte norme di modifica alla L.11/2005 sulle norme generali sulla partecipazione dell`Italia al processo normativo dell`Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.
In particolare, viene riformulato l`art.15 relativo alla relazione annuale presentata dal Governo al Parlamento.
Al riguardo, la nuova norma prevede la presentazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di due relazioni. La prima indica:
– gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell`anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e ciascuna politica dell`Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea, e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle Istituzioni dell`UE. Nell`ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell`Unione europea;
– gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell`Unione europea, documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l`anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;
– le strategie di comunicazione del Governo in merito all`attività dell`Unione europea e alla partecipazione italiana all`Unione europea.
La seconda relazione concerne:
– gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell`anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell`Unione europea, alle questioni istituzionali, alla Politica estera e di sicurezza comune dell`Unione europea nonchè alle relazioni esterne dell`Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell`Unione;
– la partecipazione dell`Italia al processo normativo comunitario con l`esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell`emanazione degli atti normativi comunitari;
– l`attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l`andamento dei flussi finanziari verso l`Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l`Italia;
– il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonchè le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell`Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome;
– l`elenco e i motivi delle impugnazioni delle decisioni della Comunità europee deliberate dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell`articolo 14, comma 2 della legge.
Viene previsto, inoltre, che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono le relazioni suddette anche alla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti dell`Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.
Viene, altresì, modificato l`art.15 bis della legge, relativo all`informazione del Governo al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l`Italia.
Al riguardo viene previsto che l`elenco, articolato per settore e per materia, concernente le sentenze della Corte di giustizia e degli altri organi giurisdizionali dell`unione europea, i rinvii pregiudiziali, le procedure d`infrazione e i procedimenti d`indagine formale avviate dalla Commissione, nonchè le informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure suddette vengano trasmessi ogni tre mesi, anzichè sei.
Viene disposto, inoltre, che nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell`articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, le informazioni siano trasmesse ogni mese.
Emendamenti del Relatore
Il provvedimento, che disciplina annualmente il recepimento nell`ordinamento interno degli atti comunitari attraverso la ricognizione degli adempimenti e degli obblighi che derivano all`Italia dall`appartenenza alle Comunità europee, prevede, analogamente al disegno di legge comunitaria 2008, l`allineamento del termine per l`esercizio della delega legislativa al termine di recepimento fissato dalle singole direttive e la delega al Governo per l`attuazione delle decisioni-quadro adottate nell`ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia.
In particolare, con apposita norma viene disciplinata la delega al Governo per l`attuazione di direttive comunitarie, elencate in appositi allegati A e B, che richiedono l`introduzione di normative organiche e complesse, con l` illustrazione dei relativi principi e criteri direttivi generali.
La disposizione prevede che per le direttive indicate dall`allegato B, il relativo schema di provvedimento attuativo deve essere trasmesso, dopo l`acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari, mentre, per le direttive di cui all`allegato A, il suddetto parere è prescritto soltanto nel caso in cui sia contemplato il ricorso a sanzioni penali. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del suddetto parere.
Al riguardo, viene inoltre specificatamente indicato il termine entro cui il Governo dovrà esercitare la delega, il quale coincide, in via generale, con la scadenza del termine di recepimento della direttiva altresì indicato negli Allegati A e B, ovvero, qualora esso sia scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dall`entrata in vigore della stessa legge comunitaria. Per quanto riguarda le direttive il cui termine di recepimento non è previsto, la delega dovrà esercitarsi entro dodici mesi dall`entrata in vigore del provvedimento.
Viene prevista, altresì, la “clausola di cedevolezza”” (come nelle ultime leggi comunitarie) in virtù della quale lo Stato, in via sostitutiva e, se necessario, anticipata, adotta i decreti legislativi nelle materie riservate alla competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall`articolo 117, quinto comma, della Costituzione. I suddetti decreti legislativi entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l`attuazione della normativa comunitaria e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale.
Con altra norma vengono dettati i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l`esercizio della delega legislativa diretta all`attuazione della normativa comunitaria, che si aggiungono a quelli contenuti nelle direttive da attuare e tra cui si evidenziano, in particolare, i seguenti:
– le amministrazioni direttamente interessate provvedono all`attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
– ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
– al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l`osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi;
– all`attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
– nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell`esercizio della delega;
– quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l`unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l`efficacia e l`economicità nell`azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
– quando non sono di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;
– nella predisposizione dei decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la cui revisione è assicurato il coinvolgimento delle parti sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali, specifici, avvisi comuni e dell`acquisizione, ove richiesto dalla complessità della materia, di un parere delle stesse parti sociali sui relativi schemi di decreti legislativi (criterio aggiunto dall`emendamento di cui sopra).
Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell`ordinamento nazionale, con apposita disposizione viene attribuita una delega al Governo, da esercitarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge e fatte salve le norme penali vigenti, per l`adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore del disegno di legge comunitaria, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
Per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie, inoltre, il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi (come modificato dall`emendamento di cui sopra) dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal provvedimento per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.
Con apposita norma viene prevista l`attuazione della direttiva 2008/46/CE, che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all`esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici, integrando, al riguardo, l`articolo 306, comma 3 del D.Lgs. 81/08 (recante attuazione dell`articolo 1 della L. 123/07, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).
In particolare, la direttiva 2008/46/CE ha sostituito il paragrafo 1 dell`articolo 13 della direttiva 2004/40/CE, prorogando al 30 aprile 2012 il termine per l`adozione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa direttiva.
Il provvedimento contiene, altresì, disposizioni per l`attuazione di decisioni quadro adottate nell`ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (il c.d. “terzo pilastro”” dell`Unione europea), con la previsione di un`apposita delega da esercitarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge.
In particolare, si tratta delle seguenti decisioni quadro:
– decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;
– decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell`ingresso, del transito e del soggiorno illegali;
– decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti;
– decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.
Tra i principi e criteri direttivi da osservare nell`attuazione delle suddette decisioni quadro, oltre a quelli di carattere generale per l`esercizio della delega legislativa diretta all`attuazione della normativa comunitaria, sopra menzionati, è prevista l`introduzione, tra i reati di cui alla Sezione III del Capo I del D.Lgs. 231/01 (sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), di fattispecie criminose indicate nelle stesse decisioni quadro, con la previsione di adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti degli enti nell`interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso il reato.
Nella relazione al disegno di legge, in attuazione dell`articolo 8, comma 5, della L.11/05, il Governo riferisce: sullo stato di conformità dell`ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure di infrazione, considerando, in particolare, la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana (al riguardo, al 31 dicembre 2008 le procedure ufficialmente aperte nei confronti dell`Italia, ammontano a 159, di cui 136 riguardano casi di violazione del diritto comunitario e 23 la mancata attuazione di direttive nell`ordinamento italiano); l`elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa e di quelle attuate con regolamento con l`indicazione dei regolamenti di attuazione già adottati; sulle ragioni del mancato inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l`esercizio della delega legislativa; l`elenco degli atti normativi con cui nelle singole Regioni e Province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle Regioni e Province autonome.
Tra le direttive da recepire e, in particolare, tra quelle contenute nell`allegato B, si segnalano le seguenti:
– 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali – termine di recepimento: 19 dicembre 2010;
– 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell`ambiente – termine di recepimento: 26 dicembre 2010;
– 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale- termine di recepimento: 5 dicembre 2011;
– 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonchè modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio – termine di recepimento: 13 luglio 2010.

Il provvedimento passa ora all`esame dell`Aula.

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DL 78/2009 recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (DDL 1724/S) - DDL di Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (DDL 1715/S).

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Sintesi parlamentare n. 31 /2009 della settimana dal 27 luglio al 31 luglio 2009

27 Luglio 2009
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SENATO DELLA REPUBBLICA
_____________________________

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– Decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009 recante “Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”” (DDL 1724/S).
L`Aula ha approvato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto con la votazione di fiducia sul testo licenziato con la stessa procedura fiduciaria dalla Camera dei Deputati.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 30/2009.
Il provvedimento d`urgenza contiene, nella prima parte, misure economico-finanziarie di sostegno all`economia e, nella seconda parte, proroghe di alcuni termini legislativi in scadenza.
In particolare, il testo prevede disposizioni su:.
Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici
Vengono introdotte modifiche a norme del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/06 sui criteri di verifica delle offerte anormalmente basse. In particolare, le modifiche riguardano l`articolo 87 e viene previsto che quando un`offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all`offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l`importo complessivo posto a base di gara, nonchè, in caso di aggiudicazione con il criterio dell`offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell`offerta, procedendo ai sensi dell`articolo 88 dello stesso Codice che disciplina il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse.
All`esclusione può provvedersi solo all`esito dell`ulteriore verifica, in contraddittorio.
Vengono apportate modifiche, altresì, al suddetto articolo 88 e viene precisato che la stazione appaltante richiede, per iscritto, la presentazione, da fornire per iscritto, delle giustificazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni e che la stessa, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici per esaminare le giustificazioni prodotte. La stessa stazione qualora non ritenga sufficienti le suddette giustificazioni ad escludere l`incongruità dell`offerta, richiede per iscritto all`offerente le precisazioni ritenute pertinenti.
Inoltre viene previsto che le previsioni di cui sopra e le altre modifiche apportate al Codice si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Inoltre, viene prevista l`abbreviazione di alcuni dei termini previsti dagli articoli 165 e 166 del Codice in relazione alle valutazioni sul progetto preliminare delle amministrazioni interessate, alle proposte o alle richieste sul progetto definitivo da parte dei soggetti interessati nonchè in relazione alle valutazioni delle proposte rese dalla Conferenza di servizi sul progetto definitivo.
Patto di stabilità interno per gli enti locali
Viene previsto che le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all`anno 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 per un importo non superiore al 4 per cento dell`ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell`esercizio 2007, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all`anno 2008, ovvero, qualora non l`abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall`articolo 77-bis, comma 21-bis, del DL 112/08, convertito dalla L. 133/08.
Gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni derivanti dalla suddetta previsione vengono compensati mediante il mancato utilizzo delle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per l`anno 2009, di cui all`art.17, primo comma, della L. 468/78.
Inoltre, al riguardo, viene prevista l`esclusione dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano dei pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.
Per anticipare l`attuazione delle misure connesse alla realizzazione di un sistema di federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalla L. 42/09 e allo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali fondamentali su tutto il territorio nazionale, ai sensi di quanto disposto dall`articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni e acquisito il parere espresso in sede di tavolo di confronto di cui all`articolo 27, comma 7, della L.42/09, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, sono adottati i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall`anno 2009, dell`ammontare dei proventi spettanti a regioni e province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia delle regioni ad autonomia speciale e delle citate province autonome, ivi compresi quelli afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali statali, in misura tale da garantire disponibilità finanziarie complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui.
Sempre in materia di Patto di stabilità viene previsto che i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell`Economia e delle Finanze ai sensi del decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze 5 dicembre 2003, in base a leggi speciali che prevedono l`ammortamento a carico dello Stato, interamente o parzialmente non erogati, possono essere oggetto di rinuncia, anche parziale, a seguito di deliberazione del soggetto beneficiario o dell`ente pubblico di riferimento.
A tale proposito, viene stabilito che l`eventuale quota parte del finanziamento non rinunciata e non erogata può essere devoluta: in misura non superiore al 50 per cento dell`importo non erogato, con decreto del Ministero dell`Economia e delle Finanze, su richiesta dei medesimi beneficiari originari o dei loro enti pubblici di riferimento, ad altre opere pubbliche o a investimenti infrastrutturali di loro competenza; in misura non superiore al 25 per cento delle disponibilità che residuano ad interventi infrastrutturali compresi nel programma di infrastrutture strategiche di cui all`articolo 1 della L.443/01 suscettibili di produrre positive ricadute sullo sviluppo delle comunità locali e del territorio e, infine, per la parte ulteriormente residua, ad uno speciale fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell` Economia e delle Finanze destinato al sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell`ultimo triennio. Le modalità di attuazione delle suddette p revisioni relative alla devoluzione della quota parte non rinunciata e non erogata sono determinate con decreto del Ministero dell` Economia
e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, d`intesa con la Conferenza Stato -Regioni.
Infine, sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità per l`anno 2009 le risorse trasferite dallo Stato al Comune di Viareggio al fine di finanziare le opere di ricostruzione connesse al disastro ferroviario del 29 giugno 2009 e le spese effettuate da parte del Comune a valere sulle predette risorse.
Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni
Con riferimento ai settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni, viene disposto che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, possono essere eccezionalmente emanate norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall`articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477.
Rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato
Viene prevista l`istituzione di un`imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato senza l`osservanza delle disposizioni del DL 167/90, convertito dalla L. 227/90 a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all`Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perchè detenute in Stati dell`Unione europea ed in paesi aderenti allo spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa. Al riguardo vengono indicate nello specifico le modalità applicative dell`imposta.
Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
Viene stabilito che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, il Ministro dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con uno o più decreti adottati in attuazione delle norme di legge sull`istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui all`articolo 189 del D.Lgs. 152/06, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attività svolte, tra l`altro, i tempi e le modalità di attivazione nonchè la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, l`entità dei contributi da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189 del D.Lgs. 152/06 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema.
Riassegnazione dei fondi per le infrastrutture irrigue
Viene previsto che a valere sulle economie realizzate sui fondi assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008 al commissario ad acta di cui all`articolo 19, comma 5, del DL 32/95, convertito dalla L. 104/95 gravano gli oneri accessori alla prosecuzione delle attività di competenza del suddetto commissario, relativi, in particolare, al completamento dei programmi infrastrutturali irrigui che devono essere approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE); alla definizione amministrativa delle opere ultimate e agli oneri relativi ai provvedimenti di adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale nel limite del 3 per cento delle economie realizzate.
Disposizioni in materia di accesso al pensionamento
In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, viene previsto l`innalzamento pari ad un anno dei requisiti anagrafici dell`età pensionabile delle lavoratrici nel pubblico impiego. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal 1o gennaio 2012, nonchè di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell`età di sessantacinque anni.
La disposizione, stabilisce, inoltre, che a partire dal 1° gennaio 2015 i requisiti di età anagrafica per l`accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati all`incremento della speranza di vita accertato dall`Istat e validato dall`Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente (cosiddetta finestra mobile). Al riguardo, con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014 viene emanata la normativa tecnica di attuazione. In sede di prima attuazione, l`incremento dell`età pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non può comunque superare i tre mesi.
Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali
Il provvedimento prevede che al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, l`impresa possa utilizzare in progetti di formazione o riqualificazione i lavoratori già percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.
In particolare, l`inserimento del lavoratore nelle attività del progetto può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l`accordo relativo agli ammortizzatori e viene previsto che al lavoratore spetta, a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro, la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione. Le modalità attuative sono disciplinate con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall`entrata in vigore del decreto legge.
Inoltre, per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all`articolo 1, comma 1, del DL 249/04 (sugli interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali), convertito con modificazioni dalla L.291/04, sono destinati 25 milioni di euro per l`anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all`articolo 18, comma 1, lettera a), del DL 185/08, convertito dalla L.2/09, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009.
La stessa norma prevede che, in via sperimentale, per gli anni 2009 e 2010 l`ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all`articolo 1 del DL 726/84 (sulle misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito dalla L. 863/84, è aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per l`anno 2009 e di 80 milioni di euro per l`anno 2010. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al suddetto articolo 18 del DL 185/08, convertito dalla L. 2/09, trasferite al medesimo con la suddetta delibera Cipe n. 2 del 6 marzo 2009.
Le modalità di attuazione della previsione concernente i contratti di solidarietà e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell`Accordo tra Stato e Regioni del 12 febbraio 2009 sono stabilite con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.
Vengono apportate integrazioni all`articolo 7-ter (sulle misure urgenti a tutela dell`occupazione), comma 7, del DL 5/09, convertito dalla L. 33/09 prevedendo che l`incentivo contemplato dalla stessa norma erogato dall`INPS ai datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, è erogato al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere una attività di lavoro autonomo, avviare un`attività autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa. In caso di cassa integrazione in deroga o di sospensione ai sensi dell`articolo 19, comma 1, del DL 185/08, convertito dalla L 2/09, il lavoratore, successivamente all`ammissione al beneficio e prima dell`erogazione del medesimo, deve dimettersi dall`impresa di appartenenza.
Inoltre, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, qualora ne faccia richiesta per intraprendere una attività di lavoro autonomo, per avviare un` attività autoimprenditoriale o una micro impresa ovvero per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite. Inoltre, nel caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell`impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore è liquidato, altresì, (nel caso in cui lo stesso lavoratore rientri nelle previsioni di cui all`articolo 16, comma 1, della L. 223/91 sull`indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale) il trattamento di mobilità per un periodo di massimo dodici mesi. Viene al riguardo precisato che, in ogni caso, il lavoratore a seguito dell`ammissione del beneficio e prima dell`erogazione dello stesso, deve dimettersi dall`impresa di appartenenza e che le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all`articolo 17 della L. 49/85 relativo al fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.
Al fine di rendere efficiente e flessibile l`utilizzo delle complessive risorse destinate ad interventi relativi agli ammortizzatori sociali per l`anno 2009, l`ulteriore somma di 100 milioni di euro di cui all`articolo 19, comma 2-bis, del DL 185/08, convertito dalla L 2/09 può essere, in via alternativa a quanto previsto dallo stesso comma 2-bis, destinata in tutto o in parte, previo specifico versamento all`entrata del bilancio dello Stato, ad incrementare per l`anno 2009 le risorse del Fondo sociale per l`occupazione e la formazione, di cui all`articolo 18, comma 1, lettera a), del suddetto DL 185/08.
Inoltre, viene sostituito il comma 511 dell`articolo 2 della L 244/07 (legge finanziaria 2008) relativo alle risorse destinate al Fondo di rotazione per favorire l`accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo di cui all`articolo 25 della L.845/78 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) prevedendo l`autorizzazione della spesa di 13 milioni di euro, a partire dall`anno 2009, fermo restando per l`anno 2009 il limite dell`ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto fondo come stabilito dall`articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della L.203/08 (legge finanziaria 2009).
Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni
Per garantire la tempestività dei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il D.Lgs. 231/02, vengono dettate apposite disposizioni sia per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie sia per i debiti già in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento.
In particolare, con riferimento ai debiti già in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento viene stabilito che l`ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, i quali siano iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l`anno 2009 ed in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, venga determinato all`esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze. I suddetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili con la legge di assestamento di cui all`articolo 17, primo comma, della L. 468/78, relativa all`anno finanziario 2009.
Per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie viene previsto che le pubbliche amministrazioni incluse nell`elenco adottato dall`Istituto nazionale di statistica (Istat) pubblicato in applicazione del comma 5 dell`articolo 1 della L.311/04, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica , le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, da pubblicarsi sul sito internet dell`amministrazione.
In relazione alle predette pubbliche amministrazioni viene prescritto l`obbligo per il funzionario, il quale adotti provvedimenti che comportino impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Dalla violazione di tale obbligo di accertamento, deriva la responsabilità disciplinare ed amministrativa del funzionario. Nel caso in cui lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all`obbligo contrattuale, l`amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le prescrizioni relative al funzionario non si applicano alle aziende sanitarie locali , ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni.
Inoltre, per ottimizzare l`utilizzo delle risorse ed evitare l`insorgere di nuove situazioni debitorie, l`attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell`allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall`articolo 9, comma 1-ter, del DL 185/08, convertito dalla L.2/09 è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni incluse nel suddetto elenco ISTAT pubblicato in attuazione del suddetto comma 5 dell`articolo 1 della L. 311/04, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la disposizione in oggetto costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.
Infine, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, il Ministero dell`Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni dettate per le situazioni future, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell`Economia e delle Finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall`entrata in vigore del presente decreto-legge.
Detassazione degli investimenti in macchinari
Viene disposta la detassazione, ai fini delle imposte sul reddito d`impresa (IRPEF/IRES), degli utili reinvestiti prevedendo che a partire dal periodo di imposta 2010 sia escluso dall`imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007 i quali siano stati realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 30 giugno 2010.
Al riguardo, viene disposto che i soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del D.Lgs. 334/99 (recante attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), come modificato dal D.Lgs. 238/05, possano usufruire degli incentivi suddetti a condizione che sia documentato l`adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
Inoltre, l`incentivo fiscale viene revocato qualora l`imprenditore ceda a terzi o destini i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all`esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all`acquisto e qualora i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in paesi non aderenti allo spazio economico europeo.
Viene, altresì, previsto che per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 5.000 euro, effettuati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli artt. 2342 e 2464 del codice civile, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data del perfezionamento dell`aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.
Infine, al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, il Ministro dell`Economia e delle Finanze è autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, un`apposita convenzione con l`ABI per favorire l`adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate alla attenuazione degli oneri finanziari sulle citate piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti.
Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali
Con apposita norma viene rivisto il sistema delle compensazioni fiscali e, in particolare, vengono apportate modifiche a diverse disposizioni di legge, tra cui l`articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 241/97, in materia di riscossione, prevedendo che la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all`anno dell`imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell`istanza da cui il credito risulta. Questo al fine di consentire un riscontro preventivo dei dati comprovanti l`esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi.
Viene altresì previsto, con una modifica all`articolo 37 (sulle disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario) del DL 223/06, convertito dalla L. 248/06, che i soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione prevista dal suddetto articolo 17 del D.Lgs. 241/97 del credito annuale o relativo a periodi inferiori all`anno dell`imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall`Agenzia delle Entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore dell`Agenzia delle entrate
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della previsione normativa.
Viene stabilito, inoltre, che i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all`imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 15.000 euro annui (anzichè 10.000 come previsto in precedenza), hanno l`obbligo di richiedere l`apposizione del visto di conformità di cui all`articolo 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 241/97, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
Infine, con un`integrazione all`articolo 34, comma, della L.388/00 (legge finanziaria 2001), viene previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2010 e con apposito decreto del Ministro delle Finanze, il limite massimo annuale di utilizzo dei crediti tributari a compensazione dei versamenti di imposte e contributi dovuti dai contribuenti potrà essere elevato fino a 700.000 euro.
Potenziamento della riscossione
In particolare, viene previsto, con un`apposita modifica all`articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al DPR 195/99, che su opzione del contribuente si possa versare la maggiore IVA, dovuta per effetto dell`adeguamento agli studi di settore, in rate mensili di pari importo, con maggiorazione degli interessi decorrenti dal mese di scadenza, e comunque entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, piuttosto che in un`unica soluzione entro il termine di versamento a saldo dell`imposta sui redditi.
Inoltre, viene disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l` Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica sono tenute a fornire all`INPS, e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria informazioni utili a determinare l`importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari presenti in tutte le banche dati a loro disposizione.
Con apposite modifiche rispettivamente all`articolo 32 del DPR 600/73 (sulle disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e all`articolo 51 del DPR 633/72 (in materia di IVA) viene previsto che per l`adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono, altresì, richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell`Economia e delle Finanze da adottare d`intesa con l`Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del Direttore Centrale dell`accertamento dell`Agenzia delle entrate o del Direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di finanza, del Comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria ed assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolta dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge.
Inoltre, in materia di autotrasporto viene previsto, tra l`altro, che nei limiti di spesa di cui alle somme residuate dall`adozione delle misure di sostegno al credito e agli investimenti destinate al settore dell`autotrasporto, di cui all`articolo 2 del DL 162/08, convertito dalla L.201/08, pari a 44 milioni di euro, è riconosciuto, per l`anno 2009, un credito d`imposta corrispondente a quota parte dell`importo pagato quale tassa automobilistica per l`anno 2009 per ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito d`imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate.
Allo scopo di incrementare l`efficienza del sistema della riscossione dei comuni e di contenerne i costi complessivi, nonchè di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa l`ingiunzione di pagamento di cui al Regio decreto n. 639/1910, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al D.Lgs.285/92, i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l`adozione dei propri atti, la possibilità, per i debitori di estinguere il debito provvedendo al pagamento:
– di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata;
– delle spese di procedimento e notifica del verbale;
– di un aggio per l`agente della riscossione pari al 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti di notifica della cartella.
Inoltre, viene precisato che la convenzione di cui all`articolo 83 del DL 112/08, convertito dalla L.133/08 stipulata tra l`INPS e l`Agenzia delle Entrate per garantire maggiore efficacia ai controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni, disciplina anche le modalità di trasmissione tra le due Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva, per le quali non si applicano le disposizioni di cui all`articolo 1 del D.Lgs. 462/97, rilevate dall`Agenzia delle entrate a seguito dei controlli effettuati e delle violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate in materia di ritenute, individuate dall`INPS a seguito delle attività ispettive.
Vengono, inoltre, apportate modifiche all`articolo 39-quater del DL 269/03, convertito dalla L. 326/03 in materia di accertamento e controlli in materia di prelievo erariale unico.
Infine, in materia fiscale viene previsto, tra l`altro, che l`Agenzia delle Entrate può avvalersi dei poteri di cui all` 32, primo comma, n. 7) del DPR 600/73, nonchè all`art. 51, secondo comma, n. 7) del DPR 633/72 nei casi previsti dall`articolo 22 del D.Lgs. 472/97 in materia di ipoteca e sequestro conservativo e dall`articolo 27, commi 5, 6 e 7 del DL 185/08, convertito dalla L. 2/09 in materia di accertamento.
Contenimento del costo delle commissioni bancarie
Viene disposto che a partire dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Con riferimento agli stessi titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità economica non può mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. è nulla ogni pattuizione contraria.
In relazione alla commissione di massimo scoperto, con un`integrazione all`articolo 2-bis, del DL 185/08, sulle disposizioni concernenti i contratti bancari, viene previsto che l`ammontare del corrispettivo onnicomprensivo per il servizio di messa a disposizione di fondi a favore del cliente disciplinato dalla stesso articolo 2-bis, non può comunque superare lo 0,5%, per trimestre, dell`importo dell`affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione.
Inoltre, in materia di mutui per la prima casa di cui all`articolo 2 del DL 185/08, convertito dalla L.2/09 e, in particolare, per quanto riguarda la surrogazione del mutuo prevista dall`articolo 8 del DL 7/07, viene previsto a favore del cliente, da parte della banca cedente, il risarcimento pari all`1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo per il caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, da parte della banca cessionaria alla banca cedente, dell`avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell`operazione di surrogazione.
Inoltre, al fine di consentire la promozione, la prosecuzione ed il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale del Paese e per favorire la lotta alla povertà, nel quadro degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi, in favore del Comitato nazionale italiano per il microcredito, di cui all`articolo 4-bis, comma 8, del DL 2/06, convertito, dalla L.81/06 è autorizzata la spesa annua di 1,8 milioni di euro da destinare anche al suo funzionamento.
Al suddetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all`articolo 10, comma 5, del DL 282/04, convertito dalla L.307/04.
Sistema “export banca””
Con apposita norma viene previsto che con decreti del Ministro dell`Economia e delle Finanze vengono autorizzate e disciplinate le attività di Cassa depositi e prestiti s.p.a. al servizio di SACE s.p.a. per dare vita, a condizioni di mercato, ad un sistema integrato di “export banca””.
A tal fine, tra le operazioni di intere sse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. con l`utilizzo dei fondi di cui all`articolo 5 (sulla trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni) comma 7, lettera a) del DL 269/03, convertito dalla L.326/03, rientrano anche le operazioni per sostenere l`internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a.
Inoltre, con gli stessi decreti del Ministro dell`Economia di cui sopra sono stabiliti modalità e criteri al fine di consentire le operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni da parte della SACE SpA anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali.
Riduzione del costo dell`energia per imprese e famiglie e interventi urgenti per le reti dell`energia
In particolare, viene previsto che con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, su proposta dell`Autorità per l`energia elettrica e il gas, vengano adottate specifiche misure che vincolino, per l`anno termico 2009-2010, i soggetti (che nell`anno termico 2007-2008 abbiano immesso nella rete nazionale di trasporto una quota superiore al 40% del gas naturale destinato al mercato italiano) ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto conto dei limiti di flessibilità contrattuale, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalità determinate dall`Autorità per l`energia elettrica e il gas e nel rispetto degli indirizzi definiti nel suddetto decreto ministeriale.
In relazione agli interventi urgenti per le reti dell`energia viene previsto che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro per la semplificazione normativa individua gli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell`energia, nonchè d`intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell`energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.
Viene prevista la nomina di uno o più Commissari straordinari del Governo ai sensi dell`articolo 11 della L. 400/88, ciascuno dei quali, sentiti gli Enti locali interessati emana gli atti e i provvedimenti, nonchè cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all`autorizzazione e all`effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all`articolo 20, comma 4, del DL 185/08, convertito dalla L.2/09.
Vengono previste modifiche all`articolo 17 (sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza) del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs.163/06 prevedendo che tra le opere, i servizi e le forniture, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza, destinati ad attività della Banca d`Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto nonchè dell`amministrazione della giustizia, vengano incluse quelle dell`amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità.
Inoltre, viene previsto che fatti salvi gli effetti della revoca da parte del giudice dell`esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite ai sensi dell`articolo 44, comma 2, del testo unico di cui al DPR 380/01 (che prevede la confisca in caso di sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva) ai fini della restituzione all`avente diritto e della liquidazione delle somme reciprocamente dovute per effetto della decisione della Corte europea dei diritti dell`uomo che abbia accertato il contrasto della misura della confisca con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell`uomo e delle libertà fondamentali, la stima degli immobili avviene comunque in base alla destinazione urbanistica attuale e senza tenere conto del valore delle opere abusivamente costruite. Al riguardo, viene precisato che qualora sugli immobili confiscati siano stati realizzati interventi di riparazione straordinaria, miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto, al valore in essere all`atto della restituzione all`avente diritto e, infine, ai medesimi fini si tiene conto delle spese compiute per la demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi.
Viene prevista l`assegnazione alla società Stretto di Messina spa di un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Infrastrutture di cui all`articolo 18, comma 1, lettera b) del DL 185/08, convertito dalla L.2/09. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte.
Al riguardo, viene stabilito che l`amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento è nominato commissario straordinario delegato ai sensi dell`articolo 20 del suddetto DL 185/08 per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività, anche mediante l`adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell`opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario.
Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei Conti
In materia di “taglia-enti””, con una modifica all`articolo 26 del DL 112/08, convertito dalla L.133/08, viene prorogato al 31 ottobre 2009 (in precedenza 31 marzo 2009) il termine entro cui decorre la soppressione automatica per tutti gli enti pubblici non economici per i quali, alla suddetta scadenza, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell`articolo 2 della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) e viene precisato che il predetto termine si intende comunque rispettato con l`approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli Schemi dei regolamenti di riordino.
Con riguardo all`informatizzazione della Pubblica amministrazione viene inserita una disposizione aggiuntiva al Codice dell`Amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/05 che prevede l`istituzione dell` Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l`elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l`invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
La realizzazione e la gestione dell`indice è affidato al Centro Nazionale per l`informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) e viene prevista l`applicazione delle regole tecniche di cui al DPR 272/01. Gli indirizzi e i contenuti dell`indice sono aggiornati dalle amministrazioni con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. Infine, a riguardo, viene disposto che la mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell`indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell`attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.
Relativamente alla Corte dei Conti, viene previsto che le Procure regionali della Corte dei Conti esercitano l`azione per il risarcimento del danno all`immagine subito dall`amministrazione nei soli casi previsti dall`articolo 7 della legge L.97/01 (quando ci sia stata sentenza irrevocabile di condanna per danno erariale).
Al riguardo per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti si intende l`effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall`articolo 114 della Costituzione o ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi dell`articolo 2043 del codice civile. L`azione è esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di una specifica e precisa notizia di danno, qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui sopra, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, è nullo e la nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine di trenta giorni dal deposito della richiesta.
Vengono, altresì, apportate alcune modifiche alla L. 20/94 (sulle disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti).
Inoltre, allo scopo di assicurare la coerenza nell`unitaria attività svolta dalla stessa Corte dei Conti per le funzioni esercitate in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in considerazione del federalismo fiscale, viene previsto che il Presidente della Corte dei Conti può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo, nonchè sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza a cui le sezioni regionali di controllo si conformano.
Inoltre, viene stabilito che gli interventi disciplinati dai commi 17 e 18 dell`articolo 2 della L. 203/08 (legge finanziaria 2009) relativi ai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all`autotrasporto, sono sostituiti nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di cui all`articolo 2, comma 3, del DL 451/98, convertito dalla L.40/99, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi all`utilizzo delle infrastrutture.
Al fine di incentivare l`adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui, viene disposto che nel caso in cui gli investimenti si fondino sull`utilizzo di capitali di mercato del gestore, l`ente nazionale aviazione civile (ENAC) è autorizzato alla stipulazione di contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati, ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento validi per l`intera durata del rapporto.
Inoltre, al fine di assicurare l`operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all`eccezionale impegno connesso all`emergenza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per l`anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l`acquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali.
Vengono, altresì, previste disposizioni dirette alle amministrazioni vigilanti per gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall`anno 2009.
Con riferimento ai contributi alle imprese di autotrasporto per l`acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione pari a complessivi 70 milioni di euro, di cui al DPR 273/07, viene precisato che sono fruiti mediante credito d`imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell`articolo 17 del D.Lgs. 241/97 salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvede, nei limiti delle risorse disponibili, al versamento all`Agenzia delle entrate delle somme occorrenti, fornendo all`Agenzia le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione. Inoltre, il suddetto credito d`imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al D.Lgs. 446/97, nè dell`imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 917/86.
Tesoreria statale
Viene disposto, tra l`altro, che con decreti del Ministro dell`Economia e delle Finanze, di natura non regolamentare, siano fissati i criteri, i modi e i tempi per l`utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato per le società non quotate a totale partecipazione statale e per gli enti pubblici nazionali inclusi nell`elenco adottato dall`Istat ai sensi dell`articolo1, comma 5 della L.311/04, previa garanzia che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilità e per effettive esigenze di spesa. Con gli stessi decreti può, altresì, essere stabilito che le società predette debbano detenere le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato.
Società pubbliche
Vengono dettate disposizioni concernenti i divieti o le limitazioni alle assunzioni di personale e, per quanto riguarda Alitalia, il rimborso dei relativi titoli finanziari.
Inoltre, viene prevista, con un`apposita modifica ai commi 1020 e 1021 dell`articolo 1 della L.296/06 (legge finanziaria 2007), la maggiorazione, calcolata sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell`infrastruttura stradale, del canone annuo corrisposto dal concessionario all`ANAS spa che verrà destinata alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonchè all`adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta.
Accelerazione dell`ammortamento sui beni strumentali di impresa
Viene previsto che, entro il 31 dicembre 2009, si provvede alla revisione dei coefficienti di ammortamento, di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 31 dicembre 1988, al fine di tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia, suscettibili di un rapido processo di obsolescenza, nonchè dei beni che consentono un maggior risparmio energetico. Al riguardo viene precisato che la suddetta revisione viene compensata con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.
Spese indifferibili
Viene disposto che la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione concessa per far fronte all`emergenza sismica in Abruzzo, di cui all`articolo 1 dell`ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene senza l`applicazione di sanzioni ed interessi, mediante ventiquattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione devono essere effettuati entro il mese di marzo 2010. Le modalità per l`effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della suddetta sospensione sono determinate con provvedimento del direttore dell`Agenzia delle entrate. Viene, altresì, stabilito che la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l`assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione prevista dall`articolo 2, comma 1, dell`ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.
Inoltre, tra le spese indifferibili viene prevista, tra l`altro, l` autorizzazione di 284 milioni di euro per l`anno 2009 per adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali.
Il provvedimento contiene, inoltre, norme in materia di:
– modifiche all`articolo 106 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al DPR 917/86, riguardanti la deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti degli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. 87/92 (recante, tra l`altro, attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari);
– indebiti arbitraggi fiscali con cui, analogamente ed in armonia con quanto già disposto in altri ordinamenti europei, viene previsto che l`accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, è sottoposto ad una verifica di effettività sostanziale;
– contrasto alle frodi in materia di invalidità civile secondo cui, ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell`INPS;
– contrasto ai paradisi fiscali per dare attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l`attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonchè di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati;
– flussi finanziari per far fronte alle minori entrate ed alle maggiori spese derivanti dal provvedimento.
Tra le numerose disposizioni di proroga di termini legislativi in scadenza:
– prorogato al 31 dicembre 2009 in termine già fissato al 30 giugno 2009 dal DL 158/08, convertito dalla legge 199/08, per l`esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, per le particolari categorie sociali individuate dall`articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n.9, in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all`articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
– prorogato al 31 dicembre 2009 il termine, già fissato al 30 giugno 2009, per l`applicazione del regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica di cui all`art.159 del D.Lgs. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell`autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2009 non si siano ancora conclusi con l`emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all`esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall`articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all`assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle Regioni, di quanto prescritto al pre cedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009;
– prorogato al 31 dicembre 2010 il termine di cui al DL 300/06, convertito dalla legge 17/07, per completare l`adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell`Interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.116 del 20 maggio 1994. La proroga del termine di cui sopra, si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l`acquisizione del parere di conformità previsto dall`articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.37. In pendenza del termine per la presentazione del progetto restano sospesi i procedimenti volti all`accertamento dell`ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell`Interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.116 del 20 maggio 1994;
– prorogato al 30 settembre 2009 il termine, già fissato al 30 giugno 2009 dal DL 248/07, convertito dalla legge 31/08, dei rapporti in essere dell`EIPLI per la gestione degli impianti idrici nelle regioni Puglia e Basilicata. Nello specifico riguarda il potere del Commissario straordinario dell`Ente per l`irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata e Irpinia (EIPLI) di prorogare, con proprio decreto, i contratti di gestione e manutenzione di diversi impianti, considerando che le procedure di gara per l`affidamento del servizio di gestione e manutenzione sono state avviate nello scorso mese di giugno;
– prorogati di sei mesi i termini previsti dagli artt.191,192,e 193 del D.Lgs. 30/05 (Codice della proprietà industriale) sul diritto di proprietà industriale da parte del titolare, per le popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, come identificati con decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n.3, pubblicato sulla G.U. n.89 del 17 aprile 2009. La richiesta e l`istanza previsti dalle disposizioni deve essere accompagnata unicamente dall`autocertificazione da cui risulti la condizione di residente nei comuni sopra individuati;
– prorogati al 30 aprile 2010 il termine per procedere al rinnovo degli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi in essere;
– prorogato il termine per l`entrata in vigore delle disposizioni sull`azione collettiva risarcitoria (class action) di cui ai commi 445 e 449 delle legge 244/07 (legge finanziaria 2008). L`efficacia era in origine prevista decorsi 18 mesi dall`entrata in vigore della legge 244 che vengono ora modificati in 24 mesi;
– prorogato al 31 dicembre 2009 il termine, in origine fissato al 30 giugno 2009 dal DL 208/08, convertito dalla legge 13/09, entro cui, ove non sia adottato il regolamento di cui all`art.238 del D.Lgs.152/06, i comuni possono adottare la tariff a integrata ambientale (TIA) in luogo della TARSU.
Prevista, inoltre, l`estensione al 2010 delle disposizioni di cui all`art.1, comma 1 bis del DL 112/2008, convertito dalla L.133/08 sui contenuti della legge finanziaria, nonchè di cui all`art.60, comma 3 del decreto legge medesimo sulle rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun Ministero.
Viene poi incrementato di 10 milioni di euro, per l`anno 2010, il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale di cui all`articolo 2, comma 566, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008).
Inoltre, viene previsto che il termine di cinque anni per la realizzazione di progetti sottoposti a VIA, di cui all`articolo 26, comma 6, del D.Lgs. 152/06 (Codice in materia ambientale), si applica ai provvedimenti adottati successivamente all`entrata in vigore del D.Lgs. 4/08 sulle ulteriori disposizioni correttive ed integrative del suddetto Codice.
Disposizioni in materia di forze armate, forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato
Vengono eliminate le disposizioni (commi da 1 a 72) sulla proroga delle missioni di pace relative, tra l`altro, alle iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia dirette a garantire il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi e il sostegno alla ricostruzione civile.
Di conseguenza il decreto legge ha assunto un nuovo titolo “Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini””.
Ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali viene autorizzata la spesa complessiva di 510 milioni di euro (a copertura del DDL 2602/C sulla stessa materia).
Il decreto legge, che scade il 30 agosto 2009, nella settimana di riferimento, è stato approvato, in seconda lettura, in sede referente, dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato e, in prima lettura, dall`Aula della Camera dei Deputati.
– DDL su “Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant`Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia- Romagna, nell`ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell`articolo 132, secondo comma, della Costituzione”” (DDL 1552/S).
La Commissione Affari Costituzionali ha approvato, in seconda lettura, in sede deliberante, il provvedimento in oggetto nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 19/2009.
Il provvedimento dispone il distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant`Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell`ambito della provincia di Rimini in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.
In particolare, viene prevista, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la nomina da parte del Ministro dell`Interno di un Commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all`attuazione di quanto sopra.
Altre disposizioni disciplinano ulteriori adempimenti amministrativi volti a realizzare il distacco dei comuni suddetti e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell`ambito della provincia di Rimini.
– DDL su “Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali”” (DDL 1715/S).
Le Commissioni Affari Esteri e Difesa hanno approvato, in sede deliberante, il disegno di legge in oggetto nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 30/2009.
Il provvedimento contiene, in particolare, norme sulla prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e stabilizzazione. Al riguardo, viene previsto, tra l`altro, che per iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonchè il sostegno alla ricostruzione civile, sono autorizzate, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 28 milioni di euro ad integrazione degli stanziamenti di cui alla L.49/87 sulla nuova disciplina della cooperazione allo sviluppo, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 (finanziaria 2009).
Al riguardo, viene autorizzato il Ministero degli Affari Esteri, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in ec onomia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato. Viene disposto, inoltre, che alle attività ed iniziative relative agli interventi suddetti, per quanto non diversamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all`art.57, commi 6 e 7, del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) sulla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nonchè le disposizioni di cui all`art. 3 e 4 del DL 165/2003 (sugli Interventi urgenti a favore della popolazione irachena), relativi, rispettivamente, al regime degli interventi e alle relative risorse umane e dotazione strumentale.
Il testo contiene, altresì, norme sulla prosecuzione delle missioni delle forze armate e di polizia, disposizioni in materia di personale ed in materia penale nonchè norme in materia contabile.
A quest`ultimo proposito viene previsto, tra l`altro, che per esigenze connesse con le missioni internazionali, in presenza di situazioni di necessità e urgenza, gli stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati, ovvero il Comando generale dell`Arma dei carabinieri o il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, anche in deroga alle vigenti diposizioni di contabilità generale dello Stato, possono acquisire in economia lavori, servizi e forniture, entro un limite complessivo di 50 milioni di euro annui, per l`esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, nonchè per servizi e forniture specificatamente indicati.
Con altra norma, viene prevista la copertura finanziaria del provvedimento, i cui oneri sono quantificati in euro 509.996.466 per il 2009, tramite corrispondente riduzione dell`autorizzazione di spesa di cui all`art.24, comma 76, del decreto legge 78/09.
– DDL su “Riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l`Europa di Parma”” (DDL 1721/S).
La Commissione Istruzione ha approvato, in sede deliberante, il disegno di legge in oggetto nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Il testo prevede il riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l`Europa di Parma istituita in attuazione dell`Accordo di Sede tra l`Italia e l`Autorità europea per la sicurezza alimentare – EFSA, ratificato ai sensi della L.17/2006), a decorrere dal 1° settembre 2010.
Viene, altresì, autorizzata, per gli anni 2009 e 2010, la spesa, rispettivamente, di euro 569.000 e di euro 5.474.000 per la costruzione della nuova sede della Scuola ed al riguardo sono previste apposite norme si copertura finanziaria.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO

– Decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009 recante “Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”” (DDL 1724/S).
Le Commissioni riunite Bilancio e Finanze hanno approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati e licenziato con la votazione della questione di fiducia.
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    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro
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