Con la sentenza n. 329 del 1 aprile 2008 il Tar Calabria, Sez. I, si pronuncia sulla dibattuta questione della possibilità da parte dell`Amministrazione Comunale di adottare provvedimenti sospensivi sull`efficacia di una concessione edilizia (ora permesso di costruire) a suo tempo regolarmente rilasciata.
Aderendo ad un principio già affermato in giurisprudenza (Cons.Stato, Sez V, n. 6134 del 16/10/06; Tar Campania, Sez II, n. 9486/06; Tar Campania, Sez III, n. 10305 del 15/07/04) si afferma che la sospensione del titolo ad edificandum già regolarmente rilasciato è un istituto non previsto e disciplinato da alcuna disposizione della vigente disciplina urbanistico-edilizia e, come tale, rilevi chiari caratteri di atipicità nel quadro delle misure repressive consentite dall`ordinamento.
Ogni ripensamento successivo all`intervenuto rilascio del titolo edificatorio deve, infatti, necessariamente estrinsecarsi nell`ambito del generale potere di autotutela; ovvero, prima del rilascio, nell`adozione della misura cautelare di salvaguardia a tutela del piano ancora in itinere.
Nel caso di specie, inoltre, l`Amministrazione Comunale disponeva la sospensione della concessione con un`ordinanza Sindacale contingibile e urgente sul presupposto di adeguare il progetto assentito alle prescrizioni impartite dal commissario ad acta, senza, inoltre, chiarire in quali termini lo stesso costituisse pericolo per la pubblica incolumità.
Il carattere di ravvisata atipicità della misura repressiva, nonchè l`impiego di uno strumento cautelare come l`ordinanza sindacale a fini diversi e non consentiti rispetto a quelli consentiti hanno, quindi, indotto il Tar a ritenere illegittimo l`esercizio del potere amministrativo sostanziatosi nell`adozione dell`impugnato provvedimento sospensivo.
In allegato la sentenza