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Anche il convivente non legalmente sposato può usufruire della detrazione IRPEF del 36% per opere di ristrutturazione edilizia. Questo quanto sancito dalla Sentenza n.26543/2008 della Corte di Cassazione

Archivio, Fiscalità e incentivi

Detrazione Irpef del 36% per opere di ristrutturazione edilizia – Sentenza della Cassazione

12 Marzo 2009
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Anche il convivente non legalmente sposato è legittimato alla fruizione della detrazione Irpef del 36% per le spese effettivamente sostenute per opere di ristrutturazione edilizia.
Questo quanto sancito dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la Sentenza 5 novembre 2008 n. 26543, in cui viene equiparata la posizione del convivente “more uxorio” a quella del coniuge convivente, ai fini della detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia.
Nel caso in esame della Corte di Cassazione, un contribuente aveva chiesto la detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione da lui sostenute, pur non risultando residente, alla data di comunicazione di inizio lavori, nel Comune in cui era sito l’immobile oggetto degli interventi.
Nel caso di specie, il diritto alla detrazione non è stato riconosciuto, non per il fatto che il convivente non fosse legalmente sposato, ma per l’assenza del presupposto essenziale del possesso o della detenzione dell’immobile.
In tal ambito, viene ribadito altresì che l’agevolazione compete eventualmente al comodatario solo in presenza di un contratto di comodato debitamente registrato.
La pronuncia in questione assume rilevanza in ordine all’individuazione dei soggetti che hanno diritto alla detrazione Irpef del 36%, in quanto la Suprema Corte di Cassazione perviene all’espressa assimilazione del rapporto di convivenza “more uxorio” a quella di coniugio.
In sostanza, si ammette tra i soggetti legittimati alla fruizione della detrazione, non solo il coniuge convivente col titolare dell’immobile ristrutturato, ma anche il convivente “more uxorio”.

1265-Sentenza 5 novembre 2008 n. 26543 .pdfApri
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