CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
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Decreto legge n. 103 del 3 agosto 2009 recante “Disposizioni correttive del decreto legge anticrisi n. 78 del 2009“ (DDL 2714/C).
L`Aula ha approvato, in seconda lettura, il decreto legge in oggetto con la votazione di fiducia posta sul testo licenziato dal Senato.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 37/2009.
Il testo interviene, in particolare, sulle disposizioni relative agli interventi urgenti per le reti dell`energia, di cui all`art. 4, commi 1 e 3, del decreto legge 78/09.
Nello specifico viene disposto che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Ministro dell`Ambiente e della tutela del territorio e del Mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell`energia, nonchè d`intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell`energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.
Viene disposto, altresì, che ciascun Commissario, sentiti gli Enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonchè cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all`autorizzazione e all`effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all`art.20 (contenente norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo) del DL 185/2008, convertito dalla L.2/2009.
Con altra disposizione viene modificato il comma 4 quater del suddetto art.4, con una precisazione interpretativa. La norma, come riformulata, dispone quindi la nomina di un Commissario straordinario ai sensi dell`art.20 del DL185/2008 suddetto per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività connesse alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, anche mediante l`adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell`opera e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico- finanziario.
Riguardo alle norme concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato (scudo fiscale) di cui all`art. 13 /bis del Dl 78/09, viene aggiunta una precisazione al comma 3, per cui il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell`imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, civile, amministrativa ovvero tributaria (come previsto in corso d`esame) in via autonoma o addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo ne comporta l`obbligo di segnalazione di cui all`art.41 del D.Lgs. 231/07, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per cui si producono gli effetti previsti dal decreto (come modificato in corso d`esame).
Inoltre, è stato previsto che l`effettivo pagamento dell`imposta comporta, in materia di esclusione della punibilità penale limitatamente al rimpatrio e alla regolarizzazione prevista dalla norma, l`applicazione della disposizione di cui all`articolo 8, comma 6, lettera c) della L. 289/02 relativo alla esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, e 10 del D.Lgs. 74/2000, nonchè per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del Codice penale, nonchè dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del Codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L`esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell`azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa. Resta ferma l`abrogazione dell`articolo 2623 del Codice civile disposta con l`articolo 34 della L. 262/05 sul falso in prospetto.
L`imposta straordinaria si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 dicembre 2009(e non più 15 aprile 2010).
Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione altresì le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168 del decreto del Presidente della Repubblica n.917/86. In tal caso gli effetti del rimpatrio ovvero della regolarizzazione si producono in caso di partecipanti nei limiti delle attività rimpatriate ovvero regolarizzate. Negli stessi limiti non trovano applicazione le suddette disposizioni con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato nei periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008.
Vengono, altresì, modificate le disposizioni contenute all`art.17, comma 30 ter, del decreto legge 78/09, relative all`esercizio dell`azione di risarcimento del danno erariale da parte della Corte dei conti. Al riguardo, viene previsto che le procure della Corte dei conti possono iniziare l`attività istruttoria ai fini dell`esercizio dell`azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte slave le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Viene, inoltre, previsto che le procure esercitano l`azione per il risarcimento del danno all`immagine nei soli casi e modi previsti dall`art. 7 della L.97/2001, su “Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche””. A tal fine, viene sospeso il decorso del termine di prescrizione di cinque anni di cui all`art.1, comma 2, della L.20/94, su “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti””, fino alla conclusione del procedimento penale.