Le attrezzature di lavoro, messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, con la modifica dell`art. 306 apportata dal decreto correttivo del Testo Unico sulla sicurezza erano state ricomprese in una deroga all`obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione a vibrazioni.
Tale deroga era prevista fino al 6 luglio 2010.
Da tale data vige invece l`obbligo del rispetto di tali valori limite di esposizione a vibrazioni anche per le attrezzature più obsolete in base al progresso tecnico e per le quali l`adozione di misure organizzative concretamente messe in atto (quali la fornitura di attrezzature accessorie o l`attivazione di programmi di manutenzione o la riprogettazione del luogo di lavoro) non ha consentito il rispetto di tali valori.