• cerca twitter sharing button Stampa Contatti Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
        • CHI SIAMO

        • Identità e Valori
        • Storia
        • Statuto
        • Codice Etico
        • Carta dei Servizi
        • GOVERNANCE

        • Consiglio di presidenza
        • Organi ANCE
        • Struttura
  • Sistema Ance
        • SISTEMA ANCE

        • ANCE Territoriali
        • ANCE Regionali
        • ANCE Giovani
        • Settori specialistici
        • La rete
        • Il sistema Ance si articola su tutto il territorio nazionale ed è composto da 88 Associazioni Territoriali e 20 Organismi Regionali. Centri di eccellenza di una rete associativa diffusa in modo capillare e in grado di rispondere alle reali esigenze delle imprese del settore.
  • Attività
  • Temi
          • Iper-ammortamento, al via le comunicazioni di completamento sul portale GSE
            19 Ottobre 2026
          • Forum Education e Open Innovation Aperitech Taormina 22 e 23 ottobre 2026
            19 Ottobre 2026
        • Studi e analisi
        • Opere pubbliche
        • Edilizia e territorio
        • Finanza d'impresa
        • Fiscalità e incentivi
        • Lavoro, welfare e sicurezza
        • Transizione ecologica e sostenibilità
        • Tecnologia e digitalizzazione
        • In Europa e all'estero
        • Governo e Parlamento
        • Comunicazione e media
        • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
  • HTML personalizzato

DL 113/2009 recante “Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L`Aquila” (DDL 2775/C) - DDL su “Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato” (DDL 2766/C) - DDL Legge di contabilità e finanza pubblica (DDL 2555/C).

Archivio

Sintesi parlamentare n. 42/2009 della settimana dal 26 ottobre al 30 ottobre 2009

26 Ottobre 2009
Categories
  • Archivio
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

CAMERA DEI DEPUTATI
________________________

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 113 del 18 settembre 2009 recante “Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L`Aquila”” (DDL 2775/C).
L`Aula ha approvato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto nel testo licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 41/2009.
Il testo prevede il rinvio, nella provincia di L`Aquila, delle elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, da tenersi nell`autunno 2009, al turno annuale ordinario di elezioni amministrative del 2010, con conseguente proroga del mandato degli organi citati fino allo svolgimento delle elezioni.
Con apposita norma introdotta in corso d`esame è stato stabilito, tra l`altro, lo svolgimento delle elezioni dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli comunali, limitatamente al turno annuale 2010, tra il 15 marzo e il 15 giugno.
Il decreto legge, che scade il 20 novembre 2009, torna ora alla lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO

– DDL su “Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”” (DDL 2766/C).
La Commissione Affari Costituzionali ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto nel testo trasmesso dal Senato.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 38/2009.
Il provvedimento, modificando il D.Lgs. 300/99, prevede l`istituzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del Ministero della Salute che il decreto legge 85/08, convertito dalla L. 121/08 (recante disposizioni per l`adeguamento delle strutture di Governo) aveva unificato con l`istituzione di un unico Dicastero (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali).
In relazione a tele modifica il disegno di legge dispone che il numero dei Ministeri è pari a tredici e il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, Vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantatre e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell`articolo 51 della Costituzione.
Dispone, inoltre, il trasferimento al Ministero della Salute delle funzioni di cui al Capo X-bis, artt. Da 47/bis a 47/quater del D.Lgs. 300/99 già attribuite al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali tra cui:
– la programmazione tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività tecniche sanitarie regionali, di concerto con il Ministero dell`Economia e delle Finanze per tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali;
– l`organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell`Economia e delle Finanze per tutti i profili di carattere finanziario;
– il monitoraggio della qualità delle attività sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni erogate, sul quale il Ministro riferisce annualmente al Parlamento (come previsto in corso d`esame).
Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula.
– DDL su “Legge di contabilità e finanza pubblica”” (DDL 2555/C).
La Commissione Bilancio ha approvato, in seconda lettura, in sede referente il disegno di legge in oggetto, con alcune modifiche al testo trasmesso dal Senato.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 4
Viene riformulata la norma che prevedeva l`istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici. In luogo della stessa viene previsto, un controllo parlamentare sulla finanza pubblica con un potenziamento delle attività di controllo e verifica sulla contabilità e finanza pubblica delle Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
a) monitoraggio, controllo e verifica degli andamenti di finanza pubblica e analisi delle misure finalizzate al miglioramento della qualità della spesa;
b) verifica dello stato di attuazione del processo di riforma e dell`adeguamento della struttura del bilancio, con particolare riferimento alla progressiva adozione del bilancio di cassa e al suo collegamento con la contabilità economica e con riferimento alla ridefinizione funzionale dei programmi;
c) analisi del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo;
d) verifica delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa, nonchè per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da provvedimenti legislativi;
e) analisi delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore.
Emendamento del Relatore
Articolo 5
Viene riformulata la norma sulla nomina del Presidente dell`ISTAT con cui si prevede che la designazione effettuata dal Governo sia previamente sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all`audizione della persona designata.
La nomina è subordinata all`espressione di un parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.
Tale disposizione si applica dalla nuova nomina successiva a quella cui procedere alla data di entrata in vigore della presente legge
Emendamento del Relatore
Articolo 16
Viene integrata la norma contenente disposizioni speciali e transitorie relative al monitoraggio dei conti pubblici.
Al riguardo, è previsto che, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati con l`adesione al patto di stabilità e crescita, per assicurare il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell`amministrazione statale, regionale e locale di cui all`articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e per l`istituzione della banca dati per l`attuazione della L.42/09 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell`art.119 della Costituzione), le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Commissione tecnica paritetica per l`attuazione del federalismo fiscale di cui all`articolo 4 della citata legge 42/09, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i dati relativi agli accertamenti e agli impegni, nonchè agli incassi e ai pagamenti, risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008 articolati secondo lo schema di classificazione allegato al presente articolo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i predetti dati relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 entro il 30 giugno dell`anno successivo a quello di riferimento, secondo il medesimo schema di classificazione.
A decorrere dall`esercizio 2008 e fino a tutto l`anno 2011 le certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio degli enti locali recano anche le sezioni riguardanti il ricalcolo delle spese per funzioni e le esternalizzazioni dei servizi, previste dal decreto del Ministero dell`Interno 14 agosto 2009, pubblicato nel supplemento ordinario n. 158 della Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 agosto 2009, concernente le modalità relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2008 delle amministrazioni provinciali, dei comuni o unioni di comuni e delle comunità montane, e dai successivi decreti. I dati concernenti i predetti rendiconti sono trasmessi dal Ministero dell`Interno alla Commissione tecnica paritetica di cui all`articolo 4 della citata legge n. 42/09.
Viene previsto che contestualmente all`adozione del primo Schema di decreto legislativo previsto dalla L. 42/09 recante i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010 (e non più contestualmente come originariamente previsto), in allegato allo Schema, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, le Province autonome e gli Enti locali, con l`indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.
Emendamento del Relatore
Articolo 18
Viene modificata la norma relativa alla copertura finanziaria delle leggi. In particolare, con riferimento alle leggi di delega è stabilito che qualora non risulti possibile, in sede di conferimento della delega, quantificare gli oneri finanziari derivanti dai decreti legislativi, tale quantificazione deve avvenire al momento dell`adozione dei singoli decreti. Inoltre, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri possono essere emanati solo successivamente all`entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le risorse finanziarie necessarie.
Emendamento del Relatore
Articolo 43
Viene riformulata la norma contenente la delega al Governo per il completamento della riforma del bilancio dello Stato e adozione del metodo della programmazione triennale dello Stato ora rubricato “Delega al Governo per la revisione della struttura del bilancio dello Stato””. Tale norma prevede che, ferme restando le disposizioni sulla armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per consentire il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni, e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.
Vengono, inoltre, fissati una serie di ulteriori principi e criteri direttivi sulla base dei quali devono essere adottati i decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare:
– revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando una opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;
– revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare: 1) la univoca corrispondenza fra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile programmi condivisi tra più Ministeri;
2) l`affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa; 3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello, indicando la relativa percentuale di attribuzione, da calcolare sulla base della composizione interna del programma in caso di programmi corrispondenti a due o più funzioni COFOG di secondo livello;
– revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire;
– revisione per l`entrata delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l`oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente ed univocamente individuabile;
– previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa.
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Viene attribuita al Governo la delega ad adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di consentire il passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa. A tal fine, il Ministro dell`Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avvia una sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari regolata da apposito decreto ministeriale d`intesa con le amministrazioni coinvolte.
Emendamento del Relatore
Articolo 53
Viene integrata la disposizione relativa alla abrogazione delle norme con la previsione, oltre alla abrogazione della legge 468/78, recante “Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio””, anche dell`art. 80 del R.D. 2440/1923 “Nuove disposizioni sull`amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato””. Viene, altresì, prevista l`abrogazione, con alcune specifiche eccezioni di cui al provvedimento, di tutte le disposizioni di legge che autorizzano l`apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunitari riconducibili alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove tali contabilità non siano espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l`autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato.
Emendamento del Relatore
Articolo 54
Viene modificata la norma contenente disposizioni transitorie e finali. In particolare, si prevede che in sede di prima applicazione della legge, la legge di stabilità dispone la soppressione della tabella (di cui all`art. 11, comma 3, lett. d) del testo), riguardante gli importi delle singole autorizzazioni legislative di spesa o quote di esse, con le relative aggregazioni per programma e per missione, sia di parte corrente sia di conto capitale, che sono rifinanziate, ridotte e rimodulate anche per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale. Le disposizioni di cui all`articolo 12 si applicano a partire dall`anno 2011. Entro il 30 aprile 2010, è presentata alle Camere una Relazione unificata sull`economia e la finanza redatta secondo i medesimi criteri utilizzati per predisporre la relazione nell`anno 2009. Fino all`istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, i compiti ad essa attribuiti dal disegno di legge sono svolti dalla Conferenza unificata. Il provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2010.
Emendamento del Relatore
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi n. 22/2009 e 26/2009.
Nel testo, in particolare, viene previsto che le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi fondamentali dell`armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e ne condividono le conseguenti responsabilità (norma modificata in corso d`esame).
A tal fine viene delegato il Governo ad adottare, entro un anno dall`entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto di specifici criteri direttivi, per l`armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle Regioni e degli Enti locali (come precisato in corso d`esame) e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi suddetti sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.
Vengono previsti, quali strumenti della programmazione degli obiettivi di finanza pubblica:
– la relazione sull`economia e la finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno;
– la Decisione di finanza pubblica(che sostituisce il Documento di programmazione economico-finanziaria – DPEF) da presentare alle Camere entro il 15 settembre (anzichè 20 dicembre, termine modificato in corso d`esame);
– il disegno di legge di stabilità (già legge finanziaria), da presentare alle Camere entro il 15 ottobre, corredato di una Nota tecnico-illustrativa da inviare alle Camere;
– il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre;
-& nbsp; i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica(anzichè legge di stabilità come in origine previsto), da presentare alle Camere entro il mese di febbraio (anzichè 15 novembre, termine modificato in corso d`esame);
– l`aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare al Consiglio dell`Unione europea (aggiunto in corso d`esame) e alla Commissione europea secondo il calendario concordato in sede europea;
– gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.
La decisione di finanza pubblica, in particolare, contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e definisce gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazione centrale, all`amministrazione locale e agli enti di previdenza ed assistenza sociale ed aggiorna, altresì, le previsioni per l`anno in corso.
Entro il 15 luglio (anzichè 20 luglio, termine modificato in corso d`esame) il Governo, tenendo conto delle determinazioni assunte in sede di definizione del patto di convergenza di cui all`art. 18 Legge 42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell`articolo 119 della Costituzione.), invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all`art. 5 della Legge 42/2009, anzichè Conferenza Unificata come precedentemente previsto, per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici indicati dal provvedimento. Acquisito il parere, le linee guida sono trasmesse alle Camere.
Il disegno di legge di stabilità ed il disegno di legge di bilancio compongono la manovra triennale di finanza pubblica, che contiene, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dalla decisione di finanza pubblica sopra menzionata. Nel corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello in corso.
Nello specifico, la legge di stabilità dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. La legge suddetta contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale e non può contenere norme di delega o di carattere ordina mentale, ovvero organizzatorio.
Nel testo vengono, altresì, individuati i contenuti propri della legge stessa e viene precisato che, relativamente alla spesa, le disposizioni normative del disegno di legge di stabilità sono articolate, di norma, per missione ed indicano il programma a cui si riferiscono (missioni e programmi costituiscono ripartizioni della spesa dello Stato).
Sulla copertura finanziaria delle leggi, viene disposto che, in attuazione dell`articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia – che deve essere automatica ed effettiva ed indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria – per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata attraverso specifiche modalità appositamente elencate.
Con riferimento specifico alle leggi di delega sono state adottate alcune modifiche di cui sopra.
Viene precisato, inoltre, che i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa e del relatore che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell`Economia e delle Finanze sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonchè delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell`onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla stessa è allegato altresì un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell`indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Le Commissioni parlamentari possono richiedere al Governo la relazione tecnica per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri dagli stessi recati.
In merito al bilancio dello Stato, viene previsto che la gestione finanziaria statale si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e cassa. L`unità temporale della gestione è l`anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è formato sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati nella decisione di finanza pubblica.
Vengono, altresì, previste norme sulla classificazione delle entrate e delle spese dello Stato. Al riguardo, le spese dello Stato sono ripartitein:
– missioni, che individuano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica;
– programmi, ai fini dell`approvazione parlamentare. I programmi sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per onere del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie;
– capitoli, secondo l`oggetto della spesa. I capitoli, classificati secondo il contenuto economico e funzionale, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e possono essere ripartiti in articoli.
Vengono, inoltre, istituiti, nello stato di previsione del Ministero dell`Economia, il fondo di riserva per le spese obbligatorie, il fondo di riserva per le spese impreviste, il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, nonchè fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale.
Riguardo a questi ultimi, nello specifico, viene disposto che nello stato di previsione della spesa del Min istero dell`Economia e delle Finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. Il trasferimento di somme dai fondi suddetti e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell`Economia e delle Finanze, da registrarsi alla Corte dei Conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.
Con altra norma viene disposto, tra l`altro, che il Ministro dell`Economia e delle Finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell`esercizio scaduto il 31 dicembre dell`anno precedente, articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge è corredato da apposita nota preliminare.
Al rendiconto suddetto è, inoltre, allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa, articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione. La nota integrativa al consuntivo si compone di due sezioni, una contenente il rapporto sui risultati, l`altra concernente l`illustrazione, con riferimento ai programmi, dei risultati finanziari e dei principali fatti della gestione, con la motivazione degli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel Rendiconto generale.
Nel testo viene, altresì, prevista, ferme restando le disposizioni sull`armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, la delega al Governo per la revisione della struttura del bilancio dello Stato.
Al riguardo, l`Esecutivo viene delegato ad adottare, entro due anni dall`entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per consentire il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato e la programmazione delle risorse assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.
Tra i criteri direttivi vengono previsti, in particolare:
– l`introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione degli indicatori di performance semplici, misurabili e riferibili ai programmi di bilancio;
– l`introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima in sede di decisione di finanza pubblica e adottati con la successiva legge di bilancio, dovranno essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;
– l`accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti sul bilancio dello Stato;
– il riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d`anno.
Sono altresì previsti una serie di ulteriori criteri introdotti dall`emendamento di cui sopra.
Viene, inoltre, definito, in relazione alla programmazione dei flussi di cassa, il saldo di cassa del settore statale quale risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale. Il saldo esprime il fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine.
Il saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche è il risultato del consolidamento dei flussi di cassa fra i diversi sottosettori. Con decreto del Ministero dell`Economia e Finanze sono definiti, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i saldi suddetti e i criteri metodologici per il calcolo degli stessi.
Altre disposizioni riguardano la delega al Governo ad adottare, entro un anno dall`entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il potenziamento dell`attività di analisi e valutazione della spesa e per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui al D.Lgs 286/99 su “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell`attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell`articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59“, secondo specifici criteri direttivi.
Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro due anni dall`entrata in vigore della legge, un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato, anche con modifica delle disposizioni di legge preesistenti e con abrogazione espressa di quelle non più in vigore o incompatibili con la normativa vigente.
Inoltre, è stata modificata la norma sulle disposizioni finali e transitorie nonchè quella relativa alla abrogazione di norme (vedi emendamento di cui sopra).
Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula.
Share

DDL Legge finanziaria 2010 (DDL 1790/S) - DL 135/2009 recante “Disposizioni urgenti per l`attuazione di obblighi comunitari e per l`esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee” (DDL 1784/S).

Archivio

Sintesi parlamentare n. 42/2009 della settimana dal 26 ottobre al 30 ottobre 2009

26 Ottobre 2009
Categories
  • Archivio
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

SENATO DELLA REPUBBLICA
_____________________________

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO

– DDL su “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)“ (DDL 1790/S).
La Commissione Bilancio ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, con alcune modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 2, commi aggiuntivi
Vengono previste una serie di disposizioni aggiuntive.
In particolare, ai fini dello svolgimento dell`attività negoziale diretta all`acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell`Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all`attività operativa delle Forze armate, compresa l`Arma dei Carabinieri, da individuarsi con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, nonchè dell`articolo 7 della L. 808/85, è costituita la società per azioni denominata “Difesa Servizi Spa””, con sede in Roma. Il capitale sociale è stabilito in un milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della Difesa che esercita i diritti dell`azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della Difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi. La Società di cui sopra, è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell`economia e delle finanze ed ha ad oggetto la prestazione di servizi e l`espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-Amministrativo in favore dell`Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest`ultima. L`oggetto sociale, riguardante l`attività negoziale e diretta all`acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlata allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l`espletamento per le Forze armate, compresa l`Arma dei Carabinieri, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell`articolo 33 del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le Amministrazioni interessate. La società può altresì esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.
è stato, altresì, previsto, al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree al più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione, nonchè per potenziare gli strumenti di tutela della stabilità dell`occupazione, nell`ambito delle risorse del fondo di garanzia di cui alla L. 266/97, una quota di 10 milioni di euro è destinata agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle Province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione e guadagni. Con decreto del Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento verranno stabilite le modalità attuative.
Inoltre, per i Comuni di cui all`articolo 1 del decreto legge 39/09, convertito dalla L. 77/09, viene prevista l`esclusione dal saldo del patto di stabilità interno per l`anno 2010, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, dei pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonchè per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell`aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all`articolo 14, del predetto decreto n. 39.
Infine, viene prevista l`istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù, di un Fondo per agevolare l`accesso al credito per l`acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Emendamenti del Relatore
Il disegno di legge finanziaria, che si compone di tre articoli e cinque Tabelle, oltre a fissare il livello massimo dei saldo netto da finanziare e del ricorso al mercati per l`anno 2010 nonchè per i successivi 2011 e 2012 prevede che le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nell`anno 2010 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013 siano destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e pensionati.
Il testo interviene sulle disposizioni contenute nell`articolo 1, commi 17 e 18, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008). Nello specifico, viene disposta la proroga al 31 dicembre 2012 della detrazione ai fini IRPEF per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, per interventi di recupero del patrimonio edilizio già prevista per gli anni 2010 e 2011 dal suddetto articolo 1, comma 17, lett a) della suddetta legge.
La stessa proroga della detrazione d`imposta spetta, altresì, nel caso di acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, semprechè gli interventi siano eseguiti entro il 31 dicembre 2012 e che l`alienazione o l`assegnazione avvenga entro il 30 giugno 2012 (termini già fissati rispettivamente al 31 dicembre 2012 e al 30 giugno 2012 dall`art. 1, comma 17, lett. b) della legge finanziaria 2008), come modificato dalla L. 203/08 (finanziaria 2009).
Viene, inoltre, prorogata al 2012 e anni successivi (messa a regime) l` IVA agevolata, con aliquota al 10%, in materia di recupero del patrimonio edilizio, anch`essa prevista dall` art. 1, comma 18 della medesima L. 244/07 per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011.
Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula.
– Decreto legge n. 135 del 25 settembre 2009 recante “Disposizioni urgenti per l`attuazione di obblighi comunitari e per l`esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”” (DDL 1784/S).
La Commissione Affari Costituzionali ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo del Governo.
Tra quest e, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo aggiuntivo
Viene modificata la norma di cui al comma 289, dell`articolo 2, della L. 244/07.
In particolare, viene previsto, al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, di esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione e previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipata dall`ANAS S.p.A. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato, che esercita esclusivamente i sopra indicati poteri e funzioni.
Sono fatti salvi i poteri e le funzioni conferite ai soggetti pubblici già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell`articolo 1, comma 979, della L. 296/06 e successive modificazioni, e dell`articolo 2, commi 289 e 290, della L.244/07, nel testo vigente prima dell`entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Vengono dettate specifiche disposizioni per la realizzazione dell`evento Expo Milano 2015.
Al riguardo, il Prefetto della provincia di Milano, quale Prefetto del capoluogo della regione Lombardia, assicura il coordinamento e l`unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell`affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture connessi, nonchè nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connesse alla realizzazione del grande evento Expo Milano 2015.
Al fine di assicurare l`efficace espletamento delle attività di cui sopra, il Comitato di coordinamento per l`alta sorveglianza delle grandi opere isti tuito ai sensi dell`articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n.163/06, opera a immediato, diretto supporto del Prefetto di Milano, attraverso una sezione specializzata istituita presso la Prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, nè quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con decreto del Ministro dell`Interno, di concerto con i Ministri della Giustizia e delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuarsi comunque nell`ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito, con il decreto di cui al comma 2, il gruppo interforze centrale per l`Expo Milano 2015 (GICEX), che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale nè quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con il medesimo decreto sono definite, nell`ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del gruppo che opera in stretto raccordo con la sezione specializzata di cui al comma 2.
I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l`osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l`alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
Per l`efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell`Interno, della Giustizia, delle Infrastrutture e Trasporti, dello Sviluppo economico e dell`Economia e delle Finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso la Prefettura di Milano, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto della presente legge. Il Governo presenta una relazione annuale alle Camere concernente l`applicazione delle disposizioni.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati con l`adesione al patto di stabilità e crescita, per assicurare il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell`amministrazione statale, regionale e locale di cui all`articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e per l`istituzione della banca dati per l`attuazione della L.42/09 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell`art.119 della Costituzione), le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Commissione tecnica paritetica per l`attuazione del federalismo fiscale di cui all`articolo 4 della citata legge 42/09, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i dati relativi agli accertamenti e agli impegni, nonchè agli incassi e ai pagamenti, risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008 articolati secondo lo schema di classificazione allegato al presente articolo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i predetti dati relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 entro il 30 giugno dell`anno successivo a quello di riferimento, secondo il medesimo schema di classificazione.
A decorrere dall`esercizio 2008 e fino a tutto l`anno 2011 le certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio degli enti locali recano anche le sezioni riguardanti il ricalcolo delle spese per funzioni e le esternalizzazioni dei servizi, previste dal decreto del Ministero dell`Interno 14 agosto 2009, pubblicato nel supplemento ordinario n. 158 della Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 agosto 2009, concernente le modalità relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2008 delle amministrazioni provinciali, dei comuni o unioni di comuni e delle comunità montane, e dai successivi decreti. I dati concernenti i predetti rendiconti sono trasmessi dal Ministero dell`Interno alla Commissione tecnica paritetica di cui all`articolo 4 della citata legge n. 42/09.
Viene previsto che contestualmente all`adozione del primo Schema di decreto legislativo previsto dalla L. 42/09 recante i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010 (e non più contestualmente come originariamente previsto), in allegato allo Schema, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, le Province autonome e gli Enti locali, con l`indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Viene prevista, tra l`altro, una modifica all`articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 152/06 (norme in materia ambientale) sulla determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l`assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro due anni (in origine 18 mesi), si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Emendamento a firma di parlamentari
Nel testo, in particolare, viene rivista la disciplina contenuta nell`art.34, comma 2, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici di servizi, appalti e forniture) identico all`art.10, comma 1-bis della legge 109/94 che la Corte di giustizia CE ha dichiarato illegittimo laddove vieta in assoluto la partecipazione alla medesima gara di appalto di imprese che sono tra loro in una situazione di collegamento.
Al riguardo la Corte ha evidenziato che non si può impedire, a priori, una disciplina nazionale delle cause di esclusione dalle gare di appalto più severa di quella comunitaria, la quale prevede le cause di esclusione come facoltative. Pertanto, non è senz`altro illegittima la disciplina italiana, che prevede cause di esclusione obbligatorie, tuttavia la maggiore severità della disciplina nazionale, da un lato deve trovare giustificazione nell`esigenza di unamigliore tutela della concorrenza, della trasparenza e della par condicio, dall`altro incontra un limite nel principio di proporzionalità. Applicando tali coordinate alla disciplina nazionale in tema di controllo di imprese e gare di appalto, la C. giust. CE ha rilevato che la legislazione italiana prevede una esclusione “automatica””, in quanto il solo fatto che vi sia una situazione di controllo preclude la partecipazione alla medesima gara e obbliga la stazione appaltante a dichiarare l`esclusione: tale automatismo, secondo la Corte, implica una presunzione assoluta di reciproca influenza nella formulazione delle offerte in gara ed ostacola la libera concorrenza nel mercato comunitario contrastando con il principio di proporzionalità.
Ad avviso della Corte la disciplina è illegittima perchè non lascia a tali imprese la possibilità di dimostrare che, nel loro caso, non sussistono reali rischi di insorgenza di pratiche atte a minacciare la trasparenza e a falsare la concorrenza tra gli offerenti.
Poichè la situazione di controllo che influisce sulle offerte costituisce una causa di esclusione la stessa viene inserita nell`art.38 del D.Lgs 163 ed espunta dall`art.34, comma 2, che risulta abrogato.
Viene, pertanto, previsto che la situazione di controllo formale o sostanziale è causa di esclusione se la stazione appaltante accerti che il rapporto di controllo abbia influenzato la formulazione delle offerte e sia pertanto idoneo a determinare una turbativa della gara.
Deve, invece, ritenersi consentita la partecipazione alla medesima gara di appalto di imprese in situazione di controllo, laddove il rapporto di controllo sia ininfluente in ordine alla formulazione delle offerte e non determini turbativa della gara.
In ordine al profilo probatorio, i bandi e gli inviti potranno esigere dai concorrenti di dichiarare, alternativamente:
– di non essere in nessuna situazione di controllo formale con altri concorrenti alla medesima gara;
– di dichiarare la situazione di controllo formale con altri concorrenti alla medesima gara, indicando tutti gli elementi, alla luce del concreto assetto dei rapporti societari, atti a dimostrare che il rapporto di controllo è ininfluente al fine della formulazione dell`offerta.
Spetterà alla stazione appaltante valutare gli elementi forniti e verificare se il rapporto di controllo ha o meno influito sulla formulazione delle offerte.
La verifica e l`eventuale esclusione sono disposte dopo l`apertura delle buste contenenti l`offerta economica.
Mentre i requisiti di carattere generale vengono verificati dopo l`aggiudicazione definitiva (v. art. 11, co. 8, suddetto codice), si deve anticipare la verifica della situazione di controllo al momento dell`apertura delle buste contenenti le offerte, per scongiurare che le offerte imputabili al medesimo centro decisionale turbino la gara.
Viene, inoltre, modificato l`articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 di coordinamento del testo normativo in conseguenza delle modifiche introdotte dalle disposizioni dell`articolo in esame.
Le disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui alla data di entrata in vigore del decreto non sono stati ancora inviati gli inviti.
Con altra disposizione si interviene sulla disciplina contenuta nell`art.23-bis del DL 112/08, convertito dalla legge 133/08, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di adeguarla agli obblighi comunitari.
Nello specifico viene previsto che la nuova disciplina non si applica, oltre che alla distribuzione del gas, alle concessioni di distribuzione di energia elettrica ed ai servizi di trasporto di interesse regionale regolati da una specifica normativa di settore (D.Lgs. 422/97).
La novella normativa stabilisce che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:
– a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
– a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l`attribuzione di specifici (come precisato in corso di esame) compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.
In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui sopra, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l`affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall`ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall`ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta “in house””e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell`attività svolta dalla stessa con l`ente o gli enti pubblici che la controllano.
In questi casi l`ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un`analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all`Autorità garante della concorrenza e del mercato per l`espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole””.
L`Autorità garante della concorrenza e del mercato individua, con propria delibera, le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell`espressione del parere.
Viene, altresì, dettato un regime transitorio per gli affidamenti non conformi al dettato normativo sopra delineato. In particolare:
– le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta “in house”” cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell`ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. In corso di esame è stato precisato che esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità previste per le società a partecipazione mista pubblica e privata;
– le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi sopra stabiliti, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l`attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell`ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;
– le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi sopra definiti (economicità, chiarezza, trasparenza, ecc.), le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l`attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;
– gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell`articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 31 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015 (come precisato in corso di esame); se questa condizione non si verifica, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell`ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012;
– le gestioni affidate che non rientrano nei casi sopra considerati cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell`ente affidante.
Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell`Unione europea, che, in Italia o all`estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero direttamente a società miste pubblico – private, nonchè i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall`attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, nè svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, nè direttamente, nè tramite l oro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, nè partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti (periodo modificato in corso di esame).
Tra le altre disposizioni contenute nel testo si segnalano quelle relative a:
– misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la promozione dell`ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell`ambiente e alla riduzione delle emissioni;
– modifiche al DPR 633/1972 in materia di IVA per i soggetti non residenti in presenza di stabile organizzazione in Italia (art.11 – Procedura d`infrazione n.2003/4648 – sentenza CGCE 16 luglio 2009, resa nella causa C-244/08);
– modifiche all`a rt.37 del D.Lgs. 188/03 sull`attuazione della Direttiva 2001/12/CE, della Direttiva 2001/13/CE e della Direttiva 2001/14/CE in materia finanziaria. (Procedura d`infrazione 2008/2097);
– eliminazione della condizione di residenza in Italia per le imprese che vogliono aderire al regime SIIQ (Società di investimento immobiliare quotate) (Procedura d`infrazione n.2008/4524);
– regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri non armonizzati – (Procedura d`infrazione n.2008/4145);
– recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico – decisione della Commissione europea del 5 giugno 2002, n.2003/193/CE.

Il decreto legge, che scade il 24 novembre 2009, passa ora all`esame dell`Aula.

Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Arianna Net
Società di servizi
Lavora con noi
Cookie Policy
Arianna CE
Gestisci cookie
Social Media Policy
Aiuti di Stato
Segnalazioni Whistleblowing
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Questo sito utilizza cookie
Utilizziamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e, previo consenso, cookie di statistica, funzionali e di marketing per analizzare il traffico e mostrarti contenuti in linea con le tue preferenze.

Impostazioni cookie

Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.

Necessari
Necessari per il corretto funzionamento del sito e l’erogazione dei servizi richiesti (es. autenticazione area riservata, sicurezza).
Sempre attivi
Statistici
Ci aiutano a capire come viene utilizzato il sito e a migliorarne i contenuti (es. Google Analytics 4 tramite Site Kit).
Marketing
Utilizzati per mostrarti contenuti e annunci personalizzati e per integrazioni con social e video (es. YouTube, Facebook, Instagram).
Funzionali
Permettono funzionalità avanzate e alcune integrazioni esterne (es. mappe, reCAPTCHA, contenuti embedded non strettamente necessari).
ANCELogo Header Menu
  • Chi siamo
    • Identità e Valori
    • Storia
    • Statuto
    • Codice Etico
    • Carta dei Servizi
    • Consiglio di presidenza
    • Organi ANCE
    • Struttura
  • Sistema Ance
    • ANCE Territoriali
    • ANCE Regionali
    • ANCE Giovani
    • Settori specialistici
    • La rete
  • Attività
  • Temi
    • Studi e analisi
    • Opere pubbliche
    • Edilizia e territorio
    • Finanza d’impresa
    • Fiscalità e incentivi
    • Lavoro, welfare e sicurezza
    • Transizione ecologica e sostenibilità
    • Tecnologia e digitalizzazione
    • In Europa e all’estero
    • Governo e Parlamento
    • Comunicazione e media
    • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • twitter sharing button

    Stampa Contatti



    Area Riservata
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro