DL 113/2009 recante “Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L`Aquila” (DDL 2775/C) - DDL su “Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato” (DDL 2766/C) - DDL Legge di contabilità e finanza pubblica (DDL 2555/C).
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Viene riformulata la norma che prevedeva l`istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici. In luogo della stessa viene previsto, un controllo parlamentare sulla finanza pubblica con un potenziamento delle attività di controllo e verifica sulla contabilità e finanza pubblica delle Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
a) monitoraggio, controllo e verifica degli andamenti di finanza pubblica e analisi delle misure finalizzate al miglioramento della qualità della spesa;
b) verifica dello stato di attuazione del processo di riforma e dell`adeguamento della struttura del bilancio, con particolare riferimento alla progressiva adozione del bilancio di cassa e al suo collegamento con la contabilità economica e con riferimento alla ridefinizione funzionale dei programmi;
c) analisi del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo;
d) verifica delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa, nonchè per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da provvedimenti legislativi;
e) analisi delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore.
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Emendamento del Relatore
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Viene riformulata la norma sulla nomina del Presidente dell`ISTAT con cui si prevede che la designazione effettuata dal Governo sia previamente sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all`audizione della persona designata.
La nomina è subordinata all`espressione di un parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.
Tale disposizione si applica dalla nuova nomina successiva a quella cui procedere alla data di entrata in vigore della presente legge
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Emendamento del Relatore
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Viene integrata la norma contenente disposizioni speciali e transitorie relative al monitoraggio dei conti pubblici.
Al riguardo, è previsto che, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati con l`adesione al patto di stabilità e crescita, per assicurare il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell`amministrazione statale, regionale e locale di cui all`articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e per l`istituzione della banca dati per l`attuazione della L.42/09 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell`art.119 della Costituzione), le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Commissione tecnica paritetica per l`attuazione del federalismo fiscale di cui all`articolo 4 della citata legge 42/09, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i dati relativi agli accertamenti e agli impegni, nonchè agli incassi e ai pagamenti, risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008 articolati secondo lo schema di classificazione allegato al presente articolo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i predetti dati relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 entro il 30 giugno dell`anno successivo a quello di riferimento, secondo il medesimo schema di classificazione.
A decorrere dall`esercizio 2008 e fino a tutto l`anno 2011 le certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio degli enti locali recano anche le sezioni riguardanti il ricalcolo delle spese per funzioni e le esternalizzazioni dei servizi, previste dal decreto del Ministero dell`Interno 14 agosto 2009, pubblicato nel supplemento ordinario n. 158 della Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 agosto 2009, concernente le modalità relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2008 delle amministrazioni provinciali, dei comuni o unioni di comuni e delle comunità montane, e dai successivi decreti. I dati concernenti i predetti rendiconti sono trasmessi dal Ministero dell`Interno alla Commissione tecnica paritetica di cui all`articolo 4 della citata legge n. 42/09.
Viene previsto che contestualmente all`adozione del primo Schema di decreto legislativo previsto dalla L. 42/09 recante i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010 (e non più contestualmente come originariamente previsto), in allegato allo Schema, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, le Province autonome e gli Enti locali, con l`indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.
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Emendamento del Relatore
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Viene modificata la norma relativa alla copertura finanziaria delle leggi. In particolare, con riferimento alle leggi di delega è stabilito che qualora non risulti possibile, in sede di conferimento della delega, quantificare gli oneri finanziari derivanti dai decreti legislativi, tale quantificazione deve avvenire al momento dell`adozione dei singoli decreti. Inoltre, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri possono essere emanati solo successivamente all`entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le risorse finanziarie necessarie.
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Emendamento del Relatore
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Viene riformulata la norma contenente la delega al Governo per il completamento della riforma del bilancio dello Stato e adozione del metodo della programmazione triennale dello Stato ora rubricato “Delega al Governo per la revisione della struttura del bilancio dello Stato””. Tale norma prevede che, ferme restando le disposizioni sulla armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per consentire il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni, e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.
Vengono, inoltre, fissati una serie di ulteriori principi e criteri direttivi sulla base dei quali devono essere adottati i decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare:
– revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando una opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;
– revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare: 1) la univoca corrispondenza fra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile programmi condivisi tra più Ministeri; 2) l`affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa; 3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello, indicando la relativa percentuale di attribuzione, da calcolare sulla base della composizione interna del programma in caso di programmi corrispondenti a due o più funzioni COFOG di secondo livello; – revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire; – revisione per l`entrata delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l`oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente ed univocamente individuabile; – previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa. |
Emendamento del Relatore
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Viene attribuita al Governo la delega ad adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di consentire il passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa. A tal fine, il Ministro dell`Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avvia una sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari regolata da apposito decreto ministeriale d`intesa con le amministrazioni coinvolte.
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Emendamento del Relatore
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Viene integrata la disposizione relativa alla abrogazione delle norme con la previsione, oltre alla abrogazione della legge 468/78, recante “Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio””, anche dell`art. 80 del R.D. 2440/1923 “Nuove disposizioni sull`amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato””. Viene, altresì, prevista l`abrogazione, con alcune specifiche eccezioni di cui al provvedimento, di tutte le disposizioni di legge che autorizzano l`apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunitari riconducibili alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove tali contabilità non siano espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l`autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato.
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Emendamento del Relatore
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Viene modificata la norma contenente disposizioni transitorie e finali. In particolare, si prevede che in sede di prima applicazione della legge, la legge di stabilità dispone la soppressione della tabella (di cui all`art. 11, comma 3, lett. d) del testo), riguardante gli importi delle singole autorizzazioni legislative di spesa o quote di esse, con le relative aggregazioni per programma e per missione, sia di parte corrente sia di conto capitale, che sono rifinanziate, ridotte e rimodulate anche per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale. Le disposizioni di cui all`articolo 12 si applicano a partire dall`anno 2011. Entro il 30 aprile 2010, è presentata alle Camere una Relazione unificata sull`economia e la finanza redatta secondo i medesimi criteri utilizzati per predisporre la relazione nell`anno 2009. Fino all`istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, i compiti ad essa attribuiti dal disegno di legge sono svolti dalla Conferenza unificata. Il provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2010.
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Emendamento del Relatore
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DDL Legge finanziaria 2010 (DDL 1790/S) - DL 135/2009 recante “Disposizioni urgenti per l`attuazione di obblighi comunitari e per l`esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee” (DDL 1784/S).
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Vengono previste una serie di disposizioni aggiuntive.
In particolare, ai fini dello svolgimento dell`attività negoziale diretta all`acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell`Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all`attività operativa delle Forze armate, compresa l`Arma dei Carabinieri, da individuarsi con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, nonchè dell`articolo 7 della L. 808/85, è costituita la società per azioni denominata “Difesa Servizi Spa””, con sede in Roma. Il capitale sociale è stabilito in un milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della Difesa che esercita i diritti dell`azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della Difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi. La Società di cui sopra, è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell`economia e delle finanze ed ha ad oggetto la prestazione di servizi e l`espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-Amministrativo in favore dell`Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest`ultima. L`oggetto sociale, riguardante l`attività negoziale e diretta all`acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlata allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l`espletamento per le Forze armate, compresa l`Arma dei Carabinieri, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell`articolo 33 del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le Amministrazioni interessate. La società può altresì esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.
è stato, altresì, previsto, al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree al più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione, nonchè per potenziare gli strumenti di tutela della stabilità dell`occupazione, nell`ambito delle risorse del fondo di garanzia di cui alla L. 266/97, una quota di 10 milioni di euro è destinata agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle Province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione e guadagni. Con decreto del Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento verranno stabilite le modalità attuative.
Inoltre, per i Comuni di cui all`articolo 1 del decreto legge 39/09, convertito dalla L. 77/09, viene prevista l`esclusione dal saldo del patto di stabilità interno per l`anno 2010, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, dei pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonchè per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell`aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all`articolo 14, del predetto decreto n. 39.
Infine, viene prevista l`istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù, di un Fondo per agevolare l`accesso al credito per l`acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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Emendamenti del Relatore
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Viene modificata la norma di cui al comma 289, dell`articolo 2, della L. 244/07.
In particolare, viene previsto, al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, di esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione e previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipata dall`ANAS S.p.A. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato, che esercita esclusivamente i sopra indicati poteri e funzioni.
Sono fatti salvi i poteri e le funzioni conferite ai soggetti pubblici già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell`articolo 1, comma 979, della L. 296/06 e successive modificazioni, e dell`articolo 2, commi 289 e 290, della L.244/07, nel testo vigente prima dell`entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
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Emendamento del Relatore
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Vengono dettate specifiche disposizioni per la realizzazione dell`evento Expo Milano 2015.
Al riguardo, il Prefetto della provincia di Milano, quale Prefetto del capoluogo della regione Lombardia, assicura il coordinamento e l`unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell`affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture connessi, nonchè nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connesse alla realizzazione del grande evento Expo Milano 2015.
Al fine di assicurare l`efficace espletamento delle attività di cui sopra, il Comitato di coordinamento per l`alta sorveglianza delle grandi opere isti tuito ai sensi dell`articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n.163/06, opera a immediato, diretto supporto del Prefetto di Milano, attraverso una sezione specializzata istituita presso la Prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, nè quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con decreto del Ministro dell`Interno, di concerto con i Ministri della Giustizia e delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuarsi comunque nell`ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito, con il decreto di cui al comma 2, il gruppo interforze centrale per l`Expo Milano 2015 (GICEX), che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale nè quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con il medesimo decreto sono definite, nell`ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del gruppo che opera in stretto raccordo con la sezione specializzata di cui al comma 2.
I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l`osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l`alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
Per l`efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell`Interno, della Giustizia, delle Infrastrutture e Trasporti, dello Sviluppo economico e dell`Economia e delle Finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso la Prefettura di Milano, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto della presente legge. Il Governo presenta una relazione annuale alle Camere concernente l`applicazione delle disposizioni.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati con l`adesione al patto di stabilità e crescita, per assicurare il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell`amministrazione statale, regionale e locale di cui all`articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e per l`istituzione della banca dati per l`attuazione della L.42/09 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell`art.119 della Costituzione), le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Commissione tecnica paritetica per l`attuazione del federalismo fiscale di cui all`articolo 4 della citata legge 42/09, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i dati relativi agli accertamenti e agli impegni, nonchè agli incassi e ai pagamenti, risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008 articolati secondo lo schema di classificazione allegato al presente articolo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i predetti dati relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 entro il 30 giugno dell`anno successivo a quello di riferimento, secondo il medesimo schema di classificazione.
A decorrere dall`esercizio 2008 e fino a tutto l`anno 2011 le certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio degli enti locali recano anche le sezioni riguardanti il ricalcolo delle spese per funzioni e le esternalizzazioni dei servizi, previste dal decreto del Ministero dell`Interno 14 agosto 2009, pubblicato nel supplemento ordinario n. 158 della Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 agosto 2009, concernente le modalità relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2008 delle amministrazioni provinciali, dei comuni o unioni di comuni e delle comunità montane, e dai successivi decreti. I dati concernenti i predetti rendiconti sono trasmessi dal Ministero dell`Interno alla Commissione tecnica paritetica di cui all`articolo 4 della citata legge n. 42/09.
Viene previsto che contestualmente all`adozione del primo Schema di decreto legislativo previsto dalla L. 42/09 recante i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010 (e non più contestualmente come originariamente previsto), in allegato allo Schema, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, le Province autonome e gli Enti locali, con l`indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.
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Emendamento del Relatore
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Viene prevista, tra l`altro, una modifica all`articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 152/06 (norme in materia ambientale) sulla determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l`assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro due anni (in origine 18 mesi), si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Il decreto legge, che scade il 24 novembre 2009, passa ora all`esame dell`Aula.
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