• cerca twitter sharing button Stampa Contatti Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
        • CHI SIAMO

        • Identità e Valori
        • Storia
        • Statuto
        • Codice Etico
        • Carta dei Servizi
        • GOVERNANCE

        • Consiglio di presidenza
        • Organi ANCE
        • Struttura
  • Sistema Ance
        • SISTEMA ANCE

        • ANCE Territoriali
        • ANCE Regionali
        • ANCE Giovani
        • Settori specialistici
        • La rete
        • Il sistema Ance si articola su tutto il territorio nazionale ed è composto da 88 Associazioni Territoriali e 20 Organismi Regionali. Centri di eccellenza di una rete associativa diffusa in modo capillare e in grado di rispondere alle reali esigenze delle imprese del settore.
  • Attività
  • Temi
          • Decreto legge “Sicurezza”: nota sul testo approvato alla Camera
            23 Dicembre 2025
          • DDL Bilancio 2026: approvata in Senato l’estensione fino alla fine dei lavori del meccanismo di aggiornamento dei prezzi del DL “Aiuti”
            23 Dicembre 2025
        • Studi e analisi
        • Opere pubbliche
        • Edilizia e territorio
        • Finanza d'impresa
        • Fiscalità e incentivi
        • Lavoro, welfare e sicurezza
        • Transizione ecologica e sostenibilità
        • Tecnologia e digitalizzazione
        • In Europa e all'estero
        • Governo e Parlamento
        • Comunicazione e media
        • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
  • HTML personalizzato

Negata la detrazione del 55% per gli immobili "merce" delle imprese di costruzione e/o ristrutturazione. Così si è espressa l'Agenzia delle Entrate, con la RM 303/E/2008, fornendo un orientamento che, ad avviso dell'ANCE, suscita forti perplessità

Archivio, Fiscalità e incentivi

55% per la riqualificazione energetica – Esclusione degli immobili “merce””

17 Luglio 2008
Categories
  • Archivio
  • Fiscalità e incentivi
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa
Per le imprese di costruzione le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica realizzati su immobili “merce” non possono beneficiare della detrazione del 55% (art.1, commi 20-24, della legge 244/2007).
Così afferma l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.303/E del 15 luglio 2008, giustificando tale orientamento sulla base del fatto che l’agevolazione è tesa a favorire esclusivamente i soggetti che utilizzano gli immobili e non anche quelli che ne fanno commercio.
In particolare, l’Amministrazione ha negato la possibilità di fruire della detrazione fiscale ad un’impresa esercente attività di costruzione e ristrutturazione immobiliare, che intende eseguire interventi di riqualificazione energetica su un’abitazione acquistata per la successiva vendita.
A parere dell’Agenzia, riconoscere l’agevolazione anche in tale fattispecie comporterebbe specifici ulteriori vantaggi a favore delle imprese del settore edilizio, non rispondenti alla ratio della norma, che è quella di favorire esclusivamente i soggetti che utilizzano i beni. Ciò, sempre ad avviso dell’Amministrazione, sarebbe dimostrato dalla mancanza, nella disciplina relativa alla detrazione del 55%, di una disposizione analoga a quella prevista in materia di detrazione Irpef del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni, che estende l’agevolazione agli acquirenti di immobili residenziali interamente ristrutturati da imprese edili (art.1, comma 17, lett.b, legge 244/2007).
Tale orientamento, a parere dell’ANCE, non sembra conforme al dettato normativo che, nel riconoscere l’agevolazione anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (ivi compresi gli operatori economici che svolgono attività edile), non pone, per questi, alcun vincolo in ordine, non solo alla tipologia e classificazione catastale degli immobili posseduti, ma neppure alla classificazione degli stessi in bilancio, potendo questi essere iscritti sia tra le immobilizzazioni (immobili strumentali o “patrimonio”) che tra i beni “merce” (destinati alla vendita).
Inoltre, l’Amministrazione sembra ignorare la differenza tra l’ipotesi di agevolare l’acquisto di immobili oggetto di riqualificazione energetica (fattispecie effettivamente non contemplata dal disposto normativo) e quella di riconoscere il beneficio all’impresa che ha sostenuto spese per realizzare gli interventi e che, a seguito della successiva cessione dell’immobile, dovrebbe necessariamente trasferire l’agevolazione all’acquirente nei casi previsti dall’art.9-bis, comma 2, del D.M. 19 febbraio 2007[1].
Negare l’applicazione della detrazione del 55% in quest’ultima ipotesi non significa impedire il riconoscimento di ulteriori vantaggi per le imprese del settore edilizio, come sostenuto dall’Agenzia, ma, al contrario, vuol dire limitare ingiustificatamente la possibilità di fruizione del beneficio per queste ultime, con riferimento agli immobili destinati alla vendita.
Si richiama comunque l’attenzione sul fatto che la limitazione prevista dalla R.M. 303/E/2008 riguarda esclusivamente gli immobili “merce” e non anche i fabbricati (abitativi e non) “patrimonializzati”, posseduti o detenuti da imprese edili o immobiliari, per i quali resta confermata l’applicabilità della detrazione.
Pur rappresentando un mero orientamento amministrativo, si consiglia, in ogni caso, alle imprese associate di seguire quanto espresso dall’Agenzia delle Entrate, per evitare qualsiasi contestazione in sede di un eventuale accertamento, fermo restando che l’ANCE non mancherà di intervenire presso le competenti sedi, affinché per le imprese edili si possa pervenire normativamente al riconoscimento della detrazione anche con riferimento agli immobili “merce”.
In tal ambito, inoltre, è evidente la necessità di pervenire all’introduzione di disposizioni normative che, similmente a quanto previsto per la detrazione Irpef del 36%, agevolino l’acquisto di immobili riqualificati sotto il profilo energetico, ceduti da imprese del settore delle costruzioni.

[1] D.M. 19 febbraio 2007
Articolo 9-bis – Ripartizione della detrazione e trasferimento delle quote residue
1. omissis
2. In caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui all’art. 1, commi da 2 a 5, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. In tali casi l’acquirente, ovvero gli eredi, possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua.

1330-Risoluzione n.303-E del 15 luglio 2008.pdfApri
Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Arianna Net
Società di servizi
Lavora con noi
Cookie Policy
Arianna CE
Gestisci cookie
Social Media Policy
Aiuti di Stato
Segnalazioni Whistleblowing
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Questo sito utilizza cookie
Utilizziamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e, previo consenso, cookie di statistica, funzionali e di marketing per analizzare il traffico e mostrarti contenuti in linea con le tue preferenze.

Impostazioni cookie

Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.

Necessari
Necessari per il corretto funzionamento del sito e l’erogazione dei servizi richiesti (es. autenticazione area riservata, sicurezza).
Sempre attivi
Statistici
Ci aiutano a capire come viene utilizzato il sito e a migliorarne i contenuti (es. Google Analytics 4 tramite Site Kit).
Marketing
Utilizzati per mostrarti contenuti e annunci personalizzati e per integrazioni con social e video (es. YouTube, Facebook, Instagram).
Funzionali
Permettono funzionalità avanzate e alcune integrazioni esterne (es. mappe, reCAPTCHA, contenuti embedded non strettamente necessari).
ANCELogo Header Menu
  • Chi siamo
    • Identità e Valori
    • Storia
    • Statuto
    • Codice Etico
    • Carta dei Servizi
    • Consiglio di presidenza
    • Organi ANCE
    • Struttura
  • Sistema Ance
    • ANCE Territoriali
    • ANCE Regionali
    • ANCE Giovani
    • Settori specialistici
    • La rete
  • Attività
  • Temi
    • Studi e analisi
    • Opere pubbliche
    • Edilizia e territorio
    • Finanza d’impresa
    • Fiscalità e incentivi
    • Lavoro, welfare e sicurezza
    • Transizione ecologica e sostenibilità
    • Tecnologia e digitalizzazione
    • In Europa e all’estero
    • Governo e Parlamento
    • Comunicazione e media
    • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • twitter sharing button

    Stampa Contatti



    Area Riservata
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro