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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
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DDL su “Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonchè misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali”” (DDL 1167/S).
L`Aula ha approvato, in seconda lettura il provvedimento in oggetto, con alcune modifiche al testo proposto dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 17 bis, comma 2
In relazione alla norma con cui si prevede che le disposizioni sul trattamento previdenziale dei periodi di congedo di maternità nonchè di congedo parentale (artt.25 e 35 del D.Lgs 151/2001) si applicano esclusivamente ai soggetti che presentano la domanda di accesso ai relativi benefici in costanza di rapporto di lavoro, viene precisato che, oltre ai trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della legge, sono fatti salvi i periodi per i quali, alla stessa data, sia stato già effettivamente iniziato il pagamento degli oneri di riscatto.
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Emendamento del Relatore
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Art 24, comma 1
In merito alla composizione della commissione di conciliazione istituita presso la Direzione provinciale del lavoro per il tentativo di conciliazione in materia di controversie di lavoro, di cui all`art.410 c.p.c, viene specificato che la designazione dei membri rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori spetta alle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Art 28, comma 1
Viene ulteriormente differito, da 24 a 36 mesi, il termine per l`esercizio delle deleghe legislative previste dalla L.247/2007 (sull`attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007) in materia di ammortizzatori sociali, servizi per l`impiego, incentivi all`occupazione e apprendistato e occupazione femminile.
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Emendamento del Relatore
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Art 28-quinquies
èstata soppressa la norma, introdotta in corso d`esame nelle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro, sulle modalità di utilizzo della carta acquisti nell`ambito delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio (art.70 bis D.Lgs. 276/2003, in materia di occupazione e mercato del lavoro).
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Emendamento a firma di parlamentari
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Art 28- sexies
è stata dichiarata inammissibile la disposizione, introdotta in corso d`esame nelle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro, di interpretazione autentica delle disposizioni concernenti gli eventi alluvionali verificatisi in Piemonte nel 1994 (art.4, comma 90, L.350/2003 e art.3-quater, comma 1, D.L. 300/2006, convertito dalla L.17/2007), con cui si prevedeva l`esclusiva applicazione dei benefici disposti nelle norme suddette ai versamenti tributari.
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Dichiarazione d`inammissibilità dell`Aula
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Art 28 –octies
Viene soppressa la norma, introdotta in corso d`esame nelle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro, sul mantenimento dell`efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate prima dell`entrata in vigore dell`art.61 (sul rapporto di collaborazione a progetto), del D.Lgs 276/03 e viene, altresì, stabilito il 30 settembre 2008, quale termine ultimo per l`offerta da parte del datore di lavoro, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione, di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell`art. 1, commi 1202 e seguenti, della L.296/2006 (finanziaria 2007), con relativo indennizzo del prestatore di lavoro quantificato in un importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione.
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Emendamento del Relatore
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Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 41/2008, 45/2008 e 45/2009
Il testo prevede, in particolare, la delega al Governo ad adottare, entro tre mesi, anzichè sei come originariamente previsto, dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, per la revisione della disciplina dei lavori usuranti, al fine di regolare la concessione, ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l`accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008, del diritto, su domanda, al pensionamento anticipato, con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Altra delega conferita al Governo concerne l`adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali. Tra i criteri direttivi ai quali si deve attenere la delega è prevista la semplificazione e lo snellimento dell`organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell`attività amministrativa e all`organizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, prevedendo, ferme restando le specifiche disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge, il riordino delle competenze dell`Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, dell`Istituto per gli affari sociali e di Italia Lavoro Spa, nonchè il riordino del sistema degli enti e delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, prevedendo l`unificazione delle attuali attività, sottoposte ad un unico coordinamento.
Vengono dettate misure contro il lavoro sommerso con la modifica dell`art.3 del DL 12/02, convertito dalla L. 73/02 sulle “Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all`estero e di lavoro irregolare””. In particolare viene previsto che, ferma restando l`applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l`impiego dei lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte del datore di lavoro privato (con la sola esclusione del datore di lavoro domestico) si applica, altresì, la sanzione amministrativa da 1.500 euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L`importo della sanzione è fissato da 1.000 euro a 8.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L`importo delle sanzioni civili connesse all`evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare è aumentato del 50%.
Le sanzioni non trovano applicazione qualora dall`effettuazione degli adempimenti di carattere contributivo si evidenzi, comunque, la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione.
All`irrogazione delle sanzioni amministrative provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Le relative controversie sono rimesse alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell`art.23 della L.689/81.
Vengono, inoltre, apportate modifiche all`art. 41 del DL 112/08, convertito dalla L. 133/08, relativo alla disciplina in materia di orario di lavoro.
In particolare, viene sostituito il comma 3, dell`art. 18-bis, del D.Lgs. 66/03, sulle sanzioni e viene previsto che la violazione delle disposizioni di cui all`art. 4, comma 2, sulla durata massima dell`orario di lavoro e all`art. 9, comma 1, sui riposi settimanali, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all`art. 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa va da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all`art. 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa va da 1000 a 5000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. La violazione dell`art. 10, comma 1, sulle ferie annuali, è punita con la sanzion e pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni la sanzione amministrativa va da 400 a 1500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa va da 800 a 4500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Viene, altresì, sostituito il comma 4, dell`art. 18-bis, del D.Lgs. 66/03 e viene previsto che la violazione delle disposizioni previste dall`art. 7, comma 1, sul riposo giornaliero, è punita con la sanzione amministrativa da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa va da 300 a 1000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa va da 900 a 1500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Con altra norma viene delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati. Tra i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell`esercizio della delega viene prevista la ridefinizione dei presupposti oggettivi e dei requisiti soggettivi nonchè la razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi di cui sopra, al fine di garantire l`applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina e la razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone gravemente handicappate, ai sensi della L. 104/92, o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.
Altre modifiche attengono la disciplina sui permessi per portatori di handicap, di cui all`art.33 della legge 104/92.
A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessanta anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l`assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Ferma restando la verifica dei presupposti per l`accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore decade dai diritti previsti dalla norma, qualora il datore di lavoro o l`INPS accerti l`insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.
Modificata, altresì, la norma di cui all`art.42 del D.Lgs. 151/01 per cui il diritto di fruire dei predetti permessi non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l`assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno.
Riguardo alle assenze per malattia nel settore pubblico e privato, viene previsto che al fine di assicurare un quadro completo, nonchè un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all`art. 55-septies (sui controlli sulle assenze per malattia) del D.Lgs 165/2001, sulle “Norme generali sull`ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche””(norma modificata in corso d`esame).
Con apposite norme di modifica degli articoli 410 (tentativo obbligatorio di conciliazione) e 411 (processo verbale di conciliazione) del Codice di procedura civile viene rivista la disciplina del tentativo di conciliazione in materia di lavoro. Al riguardo, viene previsto che chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall`art. 409 del Codice, sulle controversie individuali di lavoro, può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all`art. 413 del Codice stesso.
Viene precisato che se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all`art. 410 suddetto. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di una associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l`autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.
Vengono, inoltre, dettate disposizioni sulla risoluzione arbitrale della controversia e sulle altre modalità di conciliazione e arbitrato, di modifica degli articoli 412 (verbale di mancata conciliazione ) e 412 quater (impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale) c.p.c.
Sulla risoluzione arbitrale viene disposto, in particolare, che in qualunque fase del tentativo di conciliazione o al suo temine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordan o, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia. Nel conferire il suddetto mandato le parti devono indicare, tra l`altro, il termine per l`emanazione del lodo che non può comunque superare i 60 giorni dal conferimento del mandato, al termine del quale l`incarico deve intendersi revocato. Il lodo è impugnabile, ai sensi dell`art. 808 ter c.p.c, anche in deroga all`art. 829, commi 4 e 5, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia.
Sulle altre modalità di conciliazione e arbitrato viene previsto, in particolare, che le controversie di lavoro possono essere anche proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale.
La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all`altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell`arbitro di parte e indicare l`oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda, nonchè il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l`eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell`ordinamento.
Viene, altresì, modificato l`art.412-ter c.p.c. (arbitrato irrituale previsto nei contratti collettivi), prevedendo che la conciliazione e l`arbitrato possono essere svolti presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative (art.412-ter c.p.c.).
Viene modificato l`art. 79, del D.Lgs. 276/03, in materia di occupazione e mercato del lavoro. Viene previsto, in particolare, che gli effetti dell`accertamento dell`organo preposto alla certificazione del contratto, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l`attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita.
Viene, altresì, prevista la proroga di alcuni termini previsti nella L. 247/07, sull`attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 sul welfare. In particolare, viene delegato il Governo ad adottare, entro il termine di 36 mesi (termine modificato dall`emendamento di cui sopra) dall`entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a: riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito; riordinare la normativa in materia di servizi per l`impiego, incentivi all`occupazione e apprendistato; riordinare la normativa in materia di occupazione femminile.
In materia di licenziamenti viene modificato l`art. 6, della L. 604/66, con la previsione che il licenziamento deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l`intervento dell`organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
In corso d`esame è stata inserita, altresì, una norma di modifica del D.Lgs 109/98, sulla definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate. In particolare, viene modificato l`art.4 del provvedimento relativo alla dichiarazione unica sostitutiva, di validità annuale e concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell`Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che in relazione ai dati autocertificati, viene determinato dall`INPS, anzichè, come attualmente, dall`Agenzia delle Entrate.
Il disegno di legge, che ha assunto il nuovo titolo di “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l`impiego, di incentivi all`occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonchè misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro””, torna ora alla lettura della Camera dei Deputati.