Premi volumetrici per l`isolamento termico degli edifici e semplificazioni per l`installazione di impianti solari termici, fotovoltaici ed eolici
Questi i principali contenuti del Dlgs n. 115 del 30 maggio 2008, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 154 del 3 luglio scorso.
Dando attuazione alla direttiva 2006/32/CE il provvedimento introduce a livello statale il “bonus volumetria”” già autonomamente regolamentato da parte di alcune legislazione regionali (Basilicata, Lombardia, Lazio, Puglia, Marche).
In particolare, l`art. 11, 1 comma, prevede un premio di cubatura in considerazione dell`aumento degli spessori delle pareti: nel caso di edifici di nuova costruzione lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 cm, nonchè il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10% dell`indice di prestazione energetica previsto dal Dlgs 192/05 e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi.
Nel rispetto dei suddetti limiti, sarà possibile derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonchè alle altezze massime degli edifici.
Nel caso di interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura è, invece, permesso derogare alle suddette norme nella misura massima di 20 cm per il maggior spessore delle pareti verticali esterne, nonchè alle altezze minime degli edifici e nella misura massima di 25 cm per il maggior spessore delle coperture. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti (comma 2).
Semplificate, inoltre, le procedure per l`installazione di singoli generatori eolici (con altezza complessiva non superiore a 1,5 mt e con diametro non superiore a 1 mt) che, insieme agli impianti solari termici o fotovolatici sono equiparati agli interventi di manutenzione ordinaria e, come tali, non soggetti a DIA. Per la loro installazione servirà, pertanto, una semplice comunicazione preventiva al Comune a patto che, quest`ultimi, siano aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi (comma 3).
Le sopraindicate disposizioni rimangono in vigore fino all`emanazione dell`apposita normativa regionale e, per espressa previsione non possono in ogni caso derogare alle prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica (comma 5).
Tale ultima indicazione, nel combinato disposto con il precedente comma 1, desta alcuni dubbi interpretavi dato che le distanze minime poste a protezione del nastro stradale sono comunque fissate al fine di garantire la sicurezza stradale.
Si ritiene, pertanto, che per gli indicati interventi non sia possibile derogare alla normativa sulle distanze dalle fasce di rispetto stradali.
In allegato il DLgs n. 115 del 30 maggio 2008
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