Con la sentenza n. 2294 del 12 marzo 2008 il Tar Lazio, Sez. II Bis, sulla scia di altre pronunce giurisdizionali, affronta la problematica relativa alla restituzione degli oneri concessori.
In particolare, aderendo ad un principio già affermato in giurisprudenza (Tar Lombardia, sez II, n. 482 del 18/12/1987; Cons. Stato, Sez. V, n. 894 del 12 giugno 1995) si ribadisce che gli obblighi contributivi di cui agli art. 3 e 4, L. 10 del 1977 devono essere interpretati in connessione con il precedente art. 1 della medesima legge, il quale subordina il pagamento degli oneri concessori ad una precisa circostanza di fatto: l`esplicazione di un`attività trasformativa del territorio.
In applicazione del suddetto principio, viene, pertanto, riconosciuto il diritto alla restituzione di quanto già versato a titolo di pagamento dei contributi di urbanizzazione e del costo di costruzione anche nell`ipotesi di decadenza della concessione edilizia (ora permesso di costruire) in conseguenza della non tempestiva realizzazione del progetto assentito e del susseguente sopravvenire di nuove previsioni urbanistiche che lo rendono definitivamente irrealizzabile.
Secondo il Tar Lazio tale circostanza, infatti, impedisce definitivamente l`utilizzabilità del provvedimento concessorio e, pertanto, la stessa esplicazione di un`attività trasformativa del territorio a cui riferire il relativo pagamento.
Le somme riscosse dal Comune, pertanto, integrano a tutti gli effetti un indebito oggettivo ai sensi dell`art. 2033 c.c. il quale genera l`obbligazione di restituzione con gli interessi.
Allegato sentenza