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DDL su disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue (DDL 2966/C) - DL 193/2009 in materia di funzionalità del sistema giudiziario (DDL 3084/C).

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Sintesi parlamentare n. 6 della settimana dal 1° febbraio al 5 febbraio 2010

1 Febbraio 2010
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CAMERA DEI DEPUTATI
________________________

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– DDL su “Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue”” (DDL 2966/C)
L`Aula ha approvato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto nel testo licenziato dalla Commissione Ambiente identico a quello trasmesso dal Senato.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 45/2009 e 4/2010.
Il testo che si compone di un unico articolo modifica il comma 5 dell`art. 137 del D.Lgs 152/2006 (Codice ambientale) in materia di sanzioni in caso di violazione delle norme che regolano lo scarico delle acque reflue industriali.
La modifica contenuta nel disegno di legge in oggetto circoscrive l`ambito di applicazione della sanzione penale alle ipotesi di violazione più gravi in cui, oltre a superare i valori limite previsti, lo si faccia in relazione a specifiche sostanze indicate nella tabella 5 dell`allegato 5 della parte terza del citato decreto legislativo relativa ai limiti di emissione degli scarichi industriali.
In particolare, l`art. 137 in questione punisce con l`arresto fino a due anni e con l`ammenda da tremila euro a trentamila euro chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 sopra citata, nell`effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 (per lo scarico in acque superficiali e in rete fognaria) o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell`allegato 5 alla parte terza del decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dalle Autorità di gestione del servizio idrico integrato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 193 del 29 dicembre 2009 recante “Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario”” (DDL 3084/C).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo licenziato dalla Commissione Giustizia.
Il provvedimento introduce una serie di disposizioni urgenti per la funzionalità del sistema giudiziario, in materia di esercizio di funzioni giudiziarie da parte dei magistrati onorari, di copertura delle sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di aspiranti e di accelerazione del processo di digitalizzazione della giustizia.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, in particolare, viene prevista l`emanazione di uno o più decreti del Ministro di Giustizia, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l`innovazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, contenenti le regole tecniche per l`adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell`informazione e della comunicazione, secondo i principi di cui al D.Lgs 82/2005 (Codice dell`amministrazione digitale).
Il testo prevede, inoltre, una forma di autofinanziamento della digitalizzazione della giustizia mediante la riallocazione sui capitoli di bilancio relativi al funzionamento del sistema informativo del maggior gettito derivante dalle modifiche introdotte dal medesimo provvedimento in materia di diritti di copia.
Il provvedimento in oggetto consente, altresì, al Ministero della Giustizia di avvalersi della Consip Spa, anche in qualità di centrale di committenza ai sensi dell`art. 33 del D.Lgs 163/2006 (Codice degli appalti pubblici), per l`attuazione delle iniziative in tema di digitalizzazione dell`Amministrazione della giustizia e per le ulteriori attività di natura informatica individuate con apposito decreto del Ministero della Giustizia. A tal fine, il Ministero e la Consip Spa stipulano apposite convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla realizzazione delle suddette attività d`intesa con il Ministero dell`Economia e delle Finanze ai fini dell`esercizio dei diritti dell`azionista, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Tale disposizione si applica subordinatamente all`autorizzazione della Commissione europea, previa notifica del Ministero della Giustizia.

Il disegno di legge passa ora alla lettura del Senato.

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DL 195/2009 per la cessazione dello stato di emergenza rifiuti in Campania, per l`avvio della fase post emergenziale in Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (DDL 1956/S).

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Sintesi parlamentare n. 6 della settimana dal 1° febbraio al 5 febbraio 2010

1 Febbraio 2010
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SENATO DELLA REPUBBLICA
_____________________________

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 195 del 30 dicembre 2009 recante “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l`avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile”” (DDL 1956/S).
La Commissione Territorio ed Ambiente ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, con alcune modifiche al testo trasmesso dal Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 1
Allo scopo di assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio del rischio sismico, viene autorizzata la spesa pari a 1 milione di euro per l`anno 2011 ed a 1 milione di euro a decorrere dall`anno 2013, mediante rifinanziamento dell`autorizzazione di spesa di cui all`articolo 2 comma 329 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (recante autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico).
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo 1
Viene introdotta una disposizione di interpretazione autentica dell`articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legge 39/2009, convertito con legge 77/2009 (“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile””). In particolare, le disposizioni del decreto relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi e alla sospensione dei termini si interpretano nel senso che la presentazione dell`istanza di prosecuzione per i procedimenti di cui alle medesime disposizioni è dovuta limitatamente a quelli per i quali le udienze processuali erano fissate in data ricompresa nel periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, ad eccezione dei processi tributari di primo e secondo grado e di quelli amministrativi di primo grado già definiti.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo 1
Viene inserita una disposizione secondo la quale il Governo è tenuto a trasmettere, al Parlamento, informative sulle spese sostenute nella fase di emergenza; tali informative sono trasmesse entro novanta giorni dall`entrata in vigore della legge di conversione del decreto e a conclusione dell`emergenza.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo 1
Viene modificato il decreto legge 39/2009, convertito con legge 77/2009 (recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile””), prevedendo che le ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti (di cui all`articolo 191 del decreto legislativo 152/2009 – “Norme in materia ambientale””) possono essere reiterate fino a quattro volte.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo 10
Viene previsto che nei territori nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza per il settore rifiuti, in caso di commissione di delitti connessi smaltimento dei rifiuti di cui all`articolo 6 del decreto legge 172/2008, convertito dalla legge 210/2008 (recante Misure straordinarie per fronteggiare l`emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonchè misure urgenti di tutela ambientale), l`aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto. Tale disposizione vale per la durata di dodici mesi dalla cessazione dello stato di emergenza.
Viene, altresì, regolata l`individuazione dell`Autorità giudiziaria competente per i procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella Regione Campania.
Emendamento del Relatore
Articolo 15
Viene previsto che il Capo del Dipartimento della protezione civile, per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato non percepisca ulteriori emolumenti.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo 15
Viene soppressa la norma che disponeva la nullità dei compromessi e delle clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di Stato di emergenza ai sensi dell`articolo 5, comma 1, della Legge 225/1992 e di grande evento di cui all`articolo 5-bis, comma 5, del DL 343/2001 convertito dalla Legge 2001 n 401/2001. Viene, altresì, eliminata la disposizione secondo la quale i collegi arbitrali, già eventualmente costituiti, statuiscono in conformità alla suddetta nullità.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo 15
Viene introdotta una disposizione di modifica dell`art. 1 comma 376 della legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), con la quale viene aumentato il numero complessivo dei componenti del Governo che, quindi, passano da sessantatre a sessantacinque.
Emendamento del Relatore
Articolo 16
Viene introdotta la norma di copertura finanziaria al fine di favorire il funzionamento della costituenda Società Protezione civile, a tal fine viene autorizzata la spesa di 2.240.00 euro per ciascuno degli anni 2010 e 20111 mediante corrispondente riduzione dell`autorizzazione di spesa di cui all`articolo 1 della legge 225/1992, così come determinata dalla tabella C della legge dicembre 191/2009.
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Vengono inserite disposizioni sul dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale. In particolare, viene modificato l`articolo 5, comma 11-quater della legge n. 84 del 1994 (sul Riordino della legislazione in materia portuale), aggiungendo in alternativa alle modalità ivi indicate per far refluire i materiali derivanti dalle attività di dragaggio, di ricorrere a quanto previsto dall`articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale del 7 novembre 2008 (recante “Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale””) e quindi di richiedere al Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, l`autorizzazione a refluire detti materiali, tal quali o a seguito di trattamenti finalizzati alla riduzione degli inquinanti, in strutture di contenimento sulla base di una valutazione chimico-fisica ed ecotossicologica dell`accettabilità delle concentrazioni di inquinanti eccedenti i suddetti limiti. Inoltre, con apposita disposizione vengono anche rivisti i requisiti di permeabilità.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Vengono introdotte disposizioni per la realizzazione urgente di istituti penitenziari, al fine di risolvere l`emergenza conseguente al sovrappopolamento delle strutture esistenti sul territorio nazionale. Per l`esecuzione di tali interventi vengono previste procedure straordinarie, tra le quali, in particolare, la nomina di un Commissario straordinario che, d`intesa con il Presidente della Regione territorialmente competente e sentiti i Sindaci dei Comuni interessati, provveda alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche. Il provvedimento di localizzazione non solo comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d`urgenza delle aree individuate, ma se adottato in deroga ai vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l`effetto dell`imposizione del vincolo preordinato all`espropriazione.
Apposite disposizioni riguardano: la comunicazione dell`avvenuta localizzazione, l`efficacia del provvedimento, i procedimenti di occupazione d`urgenza e le espropriazioni delle aree e la determinazione delle relative indennità.
Viene anche stabilito che avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso non è ammesso ricorso al giudice amministrativo, ma soltanto ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Viene, altresì, prevista una deroga al limite dei subappalti delle lavorazioni prevalenti (articolo 18 del D.lgs. 163/2006) che potranno salire fin al 50%.
Emendamento del Governo
Articolo aggiuntivo
Vengono introdotti strumenti volti a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nella realizzazione degli istituti penitenziari, a tal fine, vengono attribuiti poteri specifici ai Prefetti.
In particolare, si prevede che, presso la Prefettura, sia operativa una sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l`alta sorveglianza delle grandi opere previsto dal Codice Appalti (D.lgs. 163/2006), quale forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti. Le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della suddetta sezione specializzata saranno definite con decreto del Ministro dell`Interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Per assicurare i controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e la costituzione presso il Prefetto competente (secondo le modalità da definirsi con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) di elenchi di fornitori e prestatori si servizi non soggetti a inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli appaltatori incaricati della realizzazione delle nuove carceri.
Il Governo dovrà presentare una relazione semestrale alle Camere concernente l`applicazione delle suddette disposizioni.
Emendamento del Governo
Il testo prevede misure urgenti di immediata operatività volte a fronteggiare, in particolare, tre diverse fattispecie emergenziali: il sisma dell`Abruzzo, l`emergenza rifiuti in Campania e le situazioni di rischio idrogeologico. Viene, inoltre, rivisto con interventi di natura strutturale, l`assetto del Servizio nazionale di Protezione Civile.
Con riferimento al sisma in Abruzzo, conclusa la fase di prima emergenza, il decreto interviene per avviare la fase post emergenziale nel territorio della Regione, dove il Presidente della Regione – a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l`intera durata dello stato di emergenza – assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi eventi; permane, invece, la competenza del Dipartimento nazionale della Protezione Civile per il completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli abitatiti provvisori (MAP) e scolastici (MUSP).
Contestualmente, viene disposto che il Commissario delegato, nominato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, cessi dall`incarico il 31 gennaio 2010 ed entro tale data fornisca, ai fini del subentro degli organi competenti, al Presidente della Regione Abruzzo ed al Ministero dell`economia e delle finanze lo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, la situazione contabile di tutte le entrate e di tutte le spese (con l`indicazione della provenienza dei fondi, dei soggetti beneficiari e della tipologia della spesa), nonchè la situazione analitica dei debiti derivanti dalle obbligazioni e dagli impegni assunti per il superamento dell`emergenza. Spetterà ad una successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell`articolo 1, comma 1, del decreto legge 39/2009, disciplinare il passaggio di consegne, il trasferimento delle residue risorse finanziarie e le modalità di controllo della spesa per la ricostruzione del territorio abruzzese.
La seconda emergenza riguarda i rifiuti in Campania ed al riguardo il decreto introduce una serie di disposizioni per la cessazione dello stato di emergenza rifiuti nella Regione – fissata alla data del 31 dicembre 2009 – al fine di consentire il subentro degli enti ordinariamente competenti nelle attività fino ad oggi svolte dalla strutture di amministrazione straordinaria.
La cessazione dello stato di emergenza avverrà attraverso l`istituzione, nell`ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei Ministri – Dipartimento protezione civile, di una “unità operativa”” e di una “unità stralcio””. L`Unità stralcio avvia le procedure per l`accertamento della massa attiva e passiva derivante dalle attività compiute durante lo stato di emergenza, mentre, l`unità operativa provvede, tra l`altro, alle competenze amministrative relative all`esecuzione del contratto di affidamento del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio, alla prosecuzione – ove ritenuto necessario – degli interventi anche infrastrutturali e delle relative opere accessorie, alla determinazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dei costi di conferimento dei rifiuti, nonchè a prestare il proprio supporto alla Regione Campania ed alle relative Province, su esplicita richiesta delle stesse e solo nella ricorrenza di oggettive condizioni di necessità ed urgenza.
Il provvedimento autorizza la salvaguardia delle aree di interesse strategico nazionale mediante l`impiego di duecentocinquanta unità delle Forze armate e prevede la cessazione di efficacia, alla data del 31 dicembre 2009, delle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare l`emergenza rifiuti con la salvaguardia dei rapporti giuridici in corso.
Ai Presidenti delle province sono attribuite, dal primo gennaio 2010 sino al 31 settembre 2010 – secondo le modifiche apportate dalla Commissione in sede referente – le funzioni ed i compiti spettanti agli organi provinciali in materia di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, da organizzarsi prioritariamente per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.
Il decreto individua, altresì, le modalità per la determinazione del valore dell`impianto di termovalorizzazione di Acerra e ne disciplina il trasferimento di proprietà entro il 31 dicembre 2011, con decreto del Presidente del Consiglio, alla Regione Campania ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile o a soggetto privato; su tale disposizione, in corso di esame, è stato eliminato il riferimento ad “altro ente pubblico anche non territoriale”” quale soggetto destinatario del trasferimento. Sempre in corso di esame, è stata, poi, introdotta una disposizione volta a specificare che nel caso in cui non sia avvenuto il suddetto trasferimento entro il 31 gennaio 2012, la proprietà del termovalorizzatore è comunque trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione civile, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nelle more della vendita, il Dipartimento della protezione civile mantiene la piena disponibilità dell`impianto ed è autorizzato a stipulare un contratto per l`affitto dell`impianto stesso per la durata di due anni anzichè quindici anni (come previsto originariamente).
Sono inoltre previste norme sugli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, sul deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti, nonchè sul personale dei consorzi.
Per quanto concerne le disposizioni in materia di protezione civile, viene previsto fino al 31 dicembre 2010, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile, (con l`applicazione delle previsioni normative di cui all`articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.90 del 2008, anche in deroga a quanto previsto dall`articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133), ai fini del mantenimento dell`incarico del Capo del Dipartimento della protezione civile.
La norma, poi, dispone la definizione, con decreto del Presiden te del Consiglio dei Ministri, dei livelli minimi dell`organizzazione delle strutture territoriali di protezione e degli enti cui spetta il governo e la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza.
Per lo svolgimento delle funzioni strumentali al Dipartimento di Protezione Civile è autorizzata la costituzione di una società per azioni d`interesse nazionale denominata: «Protezione civile servizi s.p.a.», con capitale sociale di un milione di euro sottoscritto interamente dalla Presidenza del Consiglio che esercita i diritti dell`azionista. Tra i compiti della società rientrano la gestione della flotta aerea e delle risorse tecnologiche, nonchè, ferme restando le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la progettazione, la scelta del contraente, la direzione lavori, la vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali, nonchè l`acquisizione di forniture o servizi rientranti negli ambiti di competenza del Dipartimento della protezione civile, ivi compresi quelli concernenti le situazioni di emergenza socio-economico-ambientale e quelli relativi ai grandi eventi. La società è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio ed opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti dal Presidente del Consiglio, su proposta del Capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile; i rapporti tra la società e il Dipartimento della protezione civile sono regolati da un apposito contratto di servizio. La società, inoltre, può assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.
Specifiche disposizioni riguardano, poi, lo statuto della costituenda società. In particolare, è previsto che lo statuto venga predisposto dal Dipartimento della protezione civile ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge 195/2009, con lo stesso decreto saranno nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Lo statuto da emanarsi dovrà disciplinare il funzionamento interno della società e prevedere, tra l`altro, la proprietà esclusiva della Presidenza del Consiglio del capitale sociale, il divieto di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi, la nomina dell`intero consiglio di amministrazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Segretario generale della Presidenza del Consiglio e del Capo del Dipartimento della protezione civile, le modalità per l`esercizio del controllo analogo sulla società, nonchè l`obbligo di esercitare l`attività societaria in maniera prevalente in favore del Dipartimento della protezione civile.
Con riferimento agli interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, il decreto prevede la nomina di Commissari straordinari – ai sensi dell`art. 20 del D.L. 185/2008Viene, altresì, previsto che i Commissari straordinari, per gli interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, presentino, non solo al termine dell`incarico ma annualmente (come modificato in corso di esame) una relazione al Parlamento sull`attività esercitata. convertito dalla legge 2/2009 – disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento della protezione civile e i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Con riferimento alle competenze dei Commissari, questi: attuano gli interventi, provvedono alle azioni di indirizzo e di supporto promuovendo anche intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, emanano gli atti e i provvedimenti, curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato art. 20.
Per quanto concerne le misure di coordinamento, viene disposto che le attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi, nonchè quelle di verifica siano attribuite al Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza.

Il decreto legge, che scade il 28 febbraio, passa ora all`esame dell`Aula.

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