è stato assegnato, in prima lettura, all`esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato il decreto legge 207/08 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”” (DDL 1305/S, Relatore Sen. Lucio Malan, del Gruppo parlamentare PdL).
Il provvedimento del Governo contiene norme che differiscono numerosi termini previsti da disposizioni legislative riguardanti diverse materie.
In particolare, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro viene fissata al 16 maggio 2009 la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni, di cui all`art. 18, comma 1, lett. r), del D.Lgs. 81/08, sull`obbligo del datore di lavoro e dei dirigenti di comunicare all`INAIL o all`IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un`assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell`evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un`assenza dal lavoro superiore a tre giorni, e la disposizione, di cui all`art. 41, comma 3, lett. a), che prevede che le visite mediche non possono essere effettuate in fase preassuntiva.
Viene, altresì, prorogato al 16 maggio 2009 il termine, di cui all`art. 306, comma 2, del D.Lgs. 81/08, a decorrere dal quale diventano efficaci le disposizioni contenute nell`art. 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa del documento di valutazione dei rischi.
Per quanto concerne i beni e le attività culturali, viene previsto che fino al 30 giugno 2009, (in origine 31 dicembre 2008), il procedimento sul rilascio dell`autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio, di cui all`art. 159, del D.Lgs. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Viene rinviata, quindi, di sei mesi, l`entrata in vigore del nuovo regime dell`autorizzazione paesaggistica previsto dall`art. 146, del citato D.Lgs. 42/04. Inoltre, viene stabilito che la disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell`autorizzazione paesaggistica che alla data del 30 giugno 2009 (in origine 31 dicembre 2008) non si siano ancora conclusi con l`emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Viene, altresì, previsto che il mancato adempimento da parte delle Regioni del compito di verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all`esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall`art. 146, comma 6, determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 30 giugno 2009 (in origine 31 dicembre 2008).
In materia fiscale viene prevista una proroga relativa all`art. 10, comma 3, del DL 185/08, il quale prevede la riduzione di tre punti percentuali dell`acconto IRES e IRAP per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto suddetto, per i soggetti di cui all`art.73, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPCM 22 dicembre 1986, n.917. In particolare, viene differito al 31 marzo 2009, il termine per l`adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sono stabiliti le modalità ed il termine del versamento dell`importo non corrisposto.
Viene previsto, inoltre, che nelle more del completamento dei lavori dell`Alta Commissione di studio per indicare al Governo i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, nelle Regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l`applicazione della tassa, di cui all`art. 2, comma 22, della L. 350/03 (legge finanziaria 2004) opera a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2010, e non più 1° gennaio 2008.
Viene, altresì, prorogato al 1° gennaio 2010 il periodo entro il quale le Regioni di cui sopra provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia.
Viene, altresì, stabilito che in attesa dell`approvazione parlamentare del disegno di legge recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, il termine di cui all`art. 1, comma 43, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008), a decorrere dal quale l`IRAP è istituita con legge regionale, viene prorogato al 1° gennaio 2010 (in origine 1° gennaio 2009).
Con apposita disposizione viene stabilito che le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2008, ai sensi dell`art. 1, comma 758, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007), relativo all`utilizzazione del Fondo per il TFR, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell`esercizio successivo, per il finanziamento di interventi delle amministrazioni.
Altra norma del decreto dispone la proroga al 31 dicembre 2009 del termine, previsto all`art. 17, comma 10, del D.Lgs. 188/03, in materia ferroviaria, fino al quale i canoni di utilizzo dell`infrastruttura ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei criteri dettati dal DM 21 marzo 2000 e dal DM 22 marzo 2000 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, nelle more dell`emanazione del decreto ministeriale con cui si stabilisce il canone dovuto per l`accesso all`infrastruttura ferroviaria nazionale. Viene, altresì, differito al 30 giugno 2009 il termine, di cui all`art. 2, comma 253, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) entro il quale, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti deve concludere un`indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, volta a determinare la possibilità di assicurare l`equilibrio tra costi e ricavi dei servizi, nonchè le eventuali azioni di miglioramento dell`efficienza.
Viene previsto che le risorse di cui all`art. 148, della L. 388/00 (legge finanziaria 2001) derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall`Autorità garante della concorrenza e del mercato, rassegnate nell`anno 2008 e non impegnate al termine dell`esercizio, permangono nell`anno 2009 nelle disponibilità del fondo di cui al comma 2, del citato art. 148, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello Sviluppo economico.
In relazione all`azione collettiva risarcitoria, viene stabilito che le disposizioni contenute nei commi da 445 a 449, dell`art. 2, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) diventano efficaci decorsi diciotto mesi, non più un anno, dalla data di entrata in vigore della stessa legge.
Con altra norma viene prorogato al 30 giugno 2009 il termine per l`attuazione del piano di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie dell`Agenzia nazionale per l`attrazione degli investimenti e lo sviluppo d`impresa S.p.a., previsto all`art. 28, comma 1, del DL 248/07, convertito dalla L. 31/08.
In materia di delegificazione, viene differito al 31 marzo 2009 il termine, previsto all`art. 2, comma 634, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) entro il quale devono essere emanati uno o più regolamenti con i quali vengono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonchè strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto di principi e criteri direttivi appositamente individuati.
Con altra norma viene differito al 31 dicembre 2009 il termine, previsto dall`art. 35, comma 1, del DL 248/07, convertito dalla L. 31/08, a decorrere dal quale non è più consentito l`accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d`identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi e il termine relativo alla procedura di accertamento preventivo del possesso della Carta di identità elettronica (CIE), limitatamente alle richieste di emissione di Carte nazionali dei servizi da parte dei cittadini non residenti nei comuni in cui è diffusa la CIE, entrambi previsti all`art. 64, comma 3, del D.Lgs. 82/05 (Codice dell`amministrazione digitale).
In materia di assicurazioni private viene previsto che le norme elencate all`art. 354, comma 1, del D.Lgs. 209/05 (Codice delle assicurazioni private) e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del suddetto Codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi, e non più dodici, dopo il termine previsto dal comma 2, dell`art. 355 dello stesso.
Viene differito al 30 giugno 2009 il termine entro il quale il Commissario straordinario dell`Ente per l`irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata e Irpinia (EIPLI) è autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l`accumulo e la distribuzione dell`acqua fino al 30 giugno 2009 nei limiti delle risorse disponibili dell`ente.
Altre norme riguardano, infine:
–la proroga al 31 dicembre 2009 del termine entro cui il ministro dei Trasporti provvede con proprio decreto all`aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato;
–la proroga al 31 dicembre 2009 del termine entro il quale il Ministro del Lavoro, Salute e Politiche sociali e dell`Ambiente provvedono con proprio decreto alla delimitazione delle aree di balneabilità delle acque;
–la concessione per l`anno 2009 di un contributo di 2.800.000 euro all`Ente Italiano Montagna (EIM).