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Convertito in Legge 129/2008 il D.L. 97/2008. Confermate sia l'abrogazione delle norme attuative della responsabilità solidale appaltatore/subappaltatore per ritenute fiscali e contributi, sia la proroga al 31 ottobre 2008 della possibilità di rivalutazione delle aree edificabili possedute da privati

Archivio, Fiscalità e incentivi

Convertito in legge DL97/2008: Abrogate norme attuative responsabilità solidale

5 Agosto 2008
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Sulla Gazzetta Ufficiale n.180 del 2 agosto 2008, è stata pubblicata la Legge 2 agosto 2008, n.129, di conversione, con modifiche, del D.L. 3 giugno 2008, n.97 (cd “decreto milleproroghe”).
Diventa, pertanto, definitiva l’abrogazione delle disposizioni attuative della responsabilità solidale a carico dell’appaltatore, per le ritenute fiscali e i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti dal subappaltatore, introdotta dal decreto “Visco-Bersani”.
Confermata, inoltre, la proroga al 31 ottobre 2008 della possibilità di rivalutare le aree possedute da privati non esercenti attività commerciale, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, pari al 4% dell’intero valore stimato mediante perizia giurata.
1. Abrogazione delle disposizioni attuative della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore
2. Proroga della possibilità di rivalutare le aree possedute da soggetti non esercenti attività d’impresa
1. Abrogazione delle disposizioni attuative della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore – Art. 3, comma 8
L’art. 3, comma 8, del D.L. 97/2008 conferma, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione 129/2008, l’abrogazione di tutti gli adempimenti a carico dell’appaltatore e del subappaltatore (ivi compreso l’F24 per singolo cantiere), in ordine alla responsabilità solidale per le ritenute fiscali e i contributi previdenziali ed assicurativi, introdotta dal decreto “Visco-Bersani” (art.35, commi 28-34, legge 248/2006) e le cui modalità attuative erano state individuate dal D.M. 74/2008 (Cfr. Responsabilità solidale appaltatore/subappaltatore per le ritenute fiscali ed i contributi previdenziali ed assicurativi – Abrogazione norme attuative del 4 giugno 2008).
Resta, in ogni caso, confermato il principio di responsabilità solidale a carico dell’appaltatore, in ordine all’effettuazione ed al versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi sui redditi di lavoro dipendente, a cui è tenuto il subappaltatore.
Tale disposizione, infatti, è contenuta nel comma 28 dell’art.35 della legge 248/2006, che rimane comunque in vigore, non essendo oggetto delle modifiche introdotte dal D.L. 97/2008, che, al citato art. 3, comma 8, ha abrogato i commi da 29 a 34 dell’art.35, nonché il relativo decreto attuativo 74/2008, che avrebbe reso operativa la responsabilità solidale a decorrere dallo scorso 16 giugno 2008.
Allo stesso modo, resta confermato quanto previsto dall’art.29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 (“Legge Biagi”),in materia di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore, relativamente ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali da corrispondere ai lavoratori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto.
In particolare, sotto il profilo fiscale, l’abrogazione delle modalità operative della responsabilità solidale comporta il venir meno:
– in capo al subappaltatore: dell’obbligo di comunicare all’appaltatore il codice fiscale dei soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera e di attestare il versamento delle ritenute fiscali relative ai propri dipendenti occupati nel cantiere, mediante un F24 specifico per singolo subappalto, accompagnato da una dichiarazionesostitutiva di atto notorio, ovvero attraverso un’asseverazione da parte di soggetti abilitati;
– in capo all’appaltatore: dell’obbligo di comunicare al committente il codice fiscale dei lavoratori impiegati dal subappaltatore e della possibilità di essere esonerato dalla responsabilità solidale, attraverso l’acquisizione della documentazione attestante la “regolarità fiscale” del subappaltatore;
– in capo al committente: del rischio di vedersi applicata la sanzione amministrativa, da 5.000 a 200.000 euro, qualora proceda al pagamento del corrispettivo senza aver verificato il corretto assolvimento degli adempimenti previsti.
Diversamente, la mancata abrogazione del comma 28 dell’art.35 della legge 248/2006 implica la conferma del principio generale di responsabilità solidale per le ritenute fiscali, che risulta circoscritta ai soli rapporti tra appaltatore e subappaltatore (non riguardando in alcun modo il committente[1]), senza alcuna esimente, né limiti quantitativi e temporali[2].
Risultano in tal modo comunque accolte le istanze dell’ANCE, che, fermo restando il pieno sostengo ad una seria politica di lotta all’economia sommersa, aveva evidenziato al Governo l’urgenza di pervenire ad un ripensamento sulla documentazione che veniva richiesta per evitare la responsabilità solidale e che si sarebbe certamente tradotta in un sovraccarico di oneri amministrativi in capo alle imprese, tali da rallentare le attività ed incidere sui flussi finanziari.
Al riguardo si segnala che, durante l’iter di conversione in legge del D.L. 97/2008, è stato accolto dal Governo, come raccomandazione, un ordine del giorno (n.G3.300 del 16 luglio 2008) che impegna l’Esecutivo a definire «una disciplina complessiva che, seppur semplificata al massimo, garantisca uniformità nei comportamenti e individui ipotesi in cui l’appaltatore, per cause a lui non imputabili, possa ritenersi garantito anche attraverso regole dilatorie dei pagamenti, per quanto possa discendere dall’inadempimento del subappaltatore».
Anche in virtù dell’impegno assunto dal Governo, l’ANCE ha intrapreso le più opportune iniziative presso le competenti sedi, affinché si possa pervenire ad un quadro normativo certo, che, nel garantire comunque l’interesse del lavoratore ad un corretto e regolare versamento delle ritenute fiscali da parte del proprio datore di lavoro, non comporti ulteriori gravosi oneri nella gestione amministrativa delle imprese ed il rischio di un blocco nei pagamenti dei corrispettivi contrattuali.
Schema di Sintesi
Responsabilità solidale ritenute fiscali
Committente
NO
Appaltatore
SI
Art.35, c.28, L.248/2006
NO ESIMENTE
Subappaltatore
SI
Art.35, c.28, L.248/2006
NO ESIMENTE
2. Proroga della possibilità di rivalutare le aree possedute da soggetti non esercenti attività d’impresa – Art. 4, comma 9-ter
Come auspicato dall’ANCE, l’art.4, comma 9-ter del provvedimento (inserito durante l’esame del disegno di legge di conversione) proroga, al 31 ottobre 2008[3], le disposizioni che consentono la rivalutazione delle aree edificabili o agricole possedute da privati alla data del 1° gennaio 2008, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari al 4% dell’intero valore dei terreni, così rideterminato (art.2, comma 2, del D.L. 282/2002).
In virtù di tale proroga, le aree edificabili ed agricole possedute da privati alla data del 1° gennaio 2008 possono essere rivalutate mediante:
– la redazione ed il giuramento della perizia di stima del terreno, entro il 31 ottobre 2008;
– il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari al 4% dell’intero valore rivalutato dell’area, entro il 31 ottobre 2008.
A tal proposito, si ricorda che il pagamento può avvenire anche in 3 rate annuali di pari importo, con gli interessi del 3%, da effettuarsi entro il 31 ottobre 2008 (I rata), 31 ottobre 2009 (II rata), 31 ottobre 2010 (III rata).
Si evidenzia, infine, che la rideterminazione del valore delle aree produce i relativi effetti fiscali in termini di minore tassazione delle plusvalenze realizzate, ai sensi dell’art.67, comma 1, lett. a) e b) del TUIR (D.P.R. 917/1986 e successive modificazioni), con la vendita degli stessi immobili.
A seguito della rivalutazione, infatti, il nuovo valore del terreno, risultante dalla perizia di stima, assume la natura di prezzo di acquisto dello stesso, da portare in diminuzione del corrispettivo ottenuto al momento della vendita, ai fini della determinazione delle plusvalenze.

[1] Ciò in virtù dell’abrogazione del comma 34, dell’art.35 della legge 248/2006, che, estendendo le disposizioni dell’art.29, comma 2 del D.Lgs. 276/2003 (“Legge Biagi”) anche con riferimento all’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, sottoponeva anche il committente privato (impresa o datore di lavoro) alla responsabilità solidale, per i due anni successivi alla cessazione dell’appalto.
[2] Con l’abrogazione dei commi 29 e 30 del citato art.35 del decreto “Visco-Bersani”, viene meno, infatti, la possibilità, per l’appaltatore, di essere esonerato dalla responsabilità con l’acquisizione della documentazione attestante la “regolarità fiscale” del subappaltatore, nonché il limite “quantitativo” di tale responsabilità, pari al corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore.
[3] Il termine era stato originariamente fissato al 30 giugno 2008, dall’art.1, comma 91, della legge 244/2007 (Finanzirai 2008) e, da ultimo, prorogato sino al 20 luglio 2008 dal D.P.C.M. 30 giugno 2008.

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1467-Legge 2 agosto 2008, n.129.pdfApri
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