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Nella settimana di riferimento non sono stati approvati provvedimenti legislativi di interesse.

Archivio

Sintesi parlamentare n. 14 della settimana dal 29 marzo al 2 aprile 2010

29 Marzo 2010
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CAMERA DEI DEPUTATI
________________________
Nella settimana di riferimento non sono stati approvati provvedimenti legislativi di interesse.
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Decreto legge n. 4 del 4 febbraio 2010 recante ``Istituzione dell`Agenzia nazionale per l`amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata"" (DDL 2070/S).

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Sintesi parlamentare n. 14 della settimana dal 29 marzo al 2 aprile 2010

29 Marzo 2010
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SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– Decreto legge n. 4 del 4 febbraio 2010 recante “Istituzione dell`Agenzia nazionale per l`amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”” (DDL 2070/S).
L`Aula ha approvato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto nel testo licenziato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia identico a quello trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 10/2010 e 11/2010.
Il testo prevede, in particolare, le seguenti disposizioni:
Viene istituita un`apposita Agenzia nazionale per l`amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia organizzativa e contabile, posta sotto la vigilanza del Ministro dell`Interno. L`istituenda Agenzia viene, altresì, sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell`art. 3, comma 4, della legge 20/1994 (“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti””).
Con riferimento alle attribuzioni ad essa spettanti, il provvedimento, in particolare, assegna all`Agenzia il compito di provvedere all`amministrazione dei beni confiscati anche in via non definitiva e di destinarli alle primarie finalità istituzionali e sociali indicate dalla legge 575/1965 (“Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere””). Viene, anche, previsto che l`Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, può adottare provvedimenti di distruzione o di demolizione dell`immobile confiscato nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile.
Il provvedimento contiene, inoltre, l`elenco dettagliato delle attribuzioni dell`Agenzia che, con delibera del Consiglio Direttivo, può tra l`altro: adottare gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei bei sequestrati e confiscati, programmare l`assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca, approvare piani generali di destinazione dei beni confiscati, verificare l`utilizzo dei beni da parte dei privati e degli enti pubblici conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione, revocare il provvedimento di assegnazione e di destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate e negli altri casi stabiliti dalla legge, nonchè richiedere la modifica della destinazione d`uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici.
Vengono, poi, dettate specifiche disposizioni sull`attività dell`Agenzia e sui rapporti con l`autorità giudiziaria. Al riguardo, viene modificato l`art. 6-sexies della legge 575/196 recante “Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere””, prevedendo che con il provvedimento con il quale si dispone il sequestro il Tribunale nomini il giudice delegato alla procedura e un amministratore, scelto tra gli iscritti nell`Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Viene, altresì, previsto che fino alla confisca di primo grado all`Agenzia non spetti direttamente la gestione del bene sequestrato ma il compito di coadiuvare l`amministratore giudiziario nominato dal giudice delegato, sotto la direzione del medesimo; nella fase successiva, invece, l`amministrazione dei beni è affidata all`Agenzia che può avvalersi di uno o più coadiutori.
Con riferimento ai poteri dell`amministratore, viene previsto che il medesimo non può stare in giudizio, nè contrare mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza previa autorizzazione scritta del giudice delegato. Nei casi in cui l`amministrazione è affidata all`Agenzia la stessa richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli atti suddetti.
Viene anche modificato l`art. 2-undecies della legge 575/196 con riferimento alla destinazione dei beni immobili confiscati trasferiti per finalità istituzionali o sociali al patrimonio dell`ente territoriale ove l`immobile è sito. In tale ambito, viene previsto che nel caso di mancata assegnazione in concessione di tali beni a comunità, enti ed associazioni, gli enti territoriali possano utilizzare i medesimi per fini di lucro, reimpiegando tuttavia i profitti per finalità sociali. Viene, inoltre, previsto che se entro un anno l`ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l`Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.
Per i beni immobili, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per finalità di pubblico interesse previste, viene precisato che l`Agenzia ne disponga la vendita. Sulle modalità della medesima, viene specificato che essa è effettuata con un vincolo di inalienabilità per i successivi cinque anni, agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell`investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie ed utilità per il perseguimento dell`interesse pubblico e alle fondazioni bancarie.
Apposite disposizioni riguardano, infine, gli organi dell`Agenzia e le relative attribuzioni, l`organizzazione e il funzionamento dell`Agenzia, la rappresentanza in giudizio e il foro esclusivo individuato nel tribunale amministrativo del Lazio per tutte le controversie relative alla destinazione dei beni.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 4 del 4 febbraio 2010 recante “Istituzione dell`Agenzia nazionale per l`amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”” (DDL 2070/S).
Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia hanno approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.

Il decreto legge in scadenza il 27 marzo 2010, nella settimana di riferimento è stato approvato definitivamente dall`Aula.

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