CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
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DDL su “Disposizioni per l`adempimento di obblighi derivanti dall`appartenenza dell`Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009“ (DDL 2449-B/C).
L`Aula ha licenziato, in terza lettura, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo approvato dalla Commissione Politiche dell`Unione Europea.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 6
Vengono soppressi alcuni commi della norma (inseriti dalla Commissione) con i quali si prevedevano ulteriori modifiche all`art. 2 della Legge 11/2005 (Norme generali sulla partecipazione dell`Italia al processo normativo dell`Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) istitutivo del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE). Con tali disposizioni, in particolare, si stabiliva che il Comitato doveva riunirsi almeno una volta al mese e, in ogni caso, prima di ogni seduta del Consiglio europeo e che, al fine di potenziare la partecipazione del Governo italiano alla fase di formazione degli atti normativi dell`Unione europea, il CIACE poteva avvalersi di un ulteriore contingente massimo di 80 unità.
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Articolo 17
Viene modificata la norma che attribuisce al Governo la delega per l`attuazione di tre direttive (2009/28/CE sulla promozione dell`uso dell`energia da fonti rinnovabili, 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell`energia elettrica e 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale) e vengono integrati ed in parte modificati i principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a seguire nella predisposizione dei relativi decreti legislativi di attuazione. In particolare, per quanto concerne la direttiva 2009/28/CE il Governo dovrà seguire, tra l`altro, i seguenti principi:
– nel definire il Piano di azione nazionale, da adottare entro il 30 giugno 2010, che fissa gli obiettivi nazionali per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell`elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, avere riguardo all`esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento di detti obiettivi in base a criteri che tengano conto del rapporto costi-benefìci;
– semplificare, anche con riguardo alle procedure di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze, compresa la pianificazione del territorio, i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all`esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo l`assoggettamento alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del Dpr 380/2001 (Testo unico dell`edilizia) per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico di cui all`articolo 2, comma 1, lettera e), del Dlgs 387/2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell`energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell`elettricità), alimentati dalle fonti di cui alla lettera a), prevedendo inoltre che, in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento.
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Art. 21
è stata stralciata la norma, inserita dal Senato, attuativa della direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti che costituirà, pertanto, oggetto di un apposito disegno di legge. La stessa, in particolare, modifica l`art. 183 del Dlgs 152/2006 (Norme in materia ambientale) con l`introduzione di una nuova definizione di “sottoprodotto””. Al riguardo si stabilisce che una sostanza od oggetto, derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo, può non essere considerato rifiuto bensì sottoprodotto, soltanto se sono soddisfatte le condizioni esplicitamente descritte dalla norma medesima. Viene, inoltre, modificato l`art. 186 del suddetto decreto e, in particolare, viene stabilito che, in materia di terre e rocce da scavo e di residui di lavorazione della pietra, i residui provenienti dalla lavorazione della pietra con agenti o reagenti non naturali, quando vengono utilizzati per un`operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisisti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, previsti nell`allegato 5 alla parte IV del medesimo decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull`ambiente e derivanti dall`utilizzo della sostanza o dell`oggetto.
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Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 37/2009, 4/2010, 5/2010, 15/2010.
Il provvedimento, che disciplina annualmente il recepimento nell`ordinamento interno degli atti comunitari attraverso la ricognizione degli adempimenti e degli obblighi che derivano all`Italia dall`appartenenza alle Comunità europee, prevede, analogamente al disegno di legge comunitaria 2008, l`allineamento del termine per l`esercizio della delega legislativa al termine di recepimento fissato dalle singole direttive e la delega al Governo per l`attuazione delle decisioni-quadro adottate nell`ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia.
In particolare, con apposita norma viene disciplinata la delega al Governo per l`attuazione di direttive comunitarie, elencate in appositi allegati A e B, che richiedono l`introduzione di normative organiche e complesse, con l`illustrazione dei relativi principi e criteri direttivi generali. Tale disposizione prevede che per le direttive indicate dall`allegato B, il relativo schema di provvedimento attuativo deve essere trasmesso, dopo l`acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari, mentre, per le direttive di cui all`allegato A, il suddetto parere è prescritto soltanto nel caso in cui sia contemplato il ricorso a sanzioni penali. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del suddetto parere. Al riguardo, viene inoltre specificatamente indicato il termine entro cui il Governo dovrà esercitare la delega, il quale coincide, in via generale, con la scadenza del termine di recepimento della direttiva altresì indicato negli Allegati A e B, ovvero, qualora esso sia scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dall`entrata in vigore della stessa legge comunitaria. Per quanto riguarda le direttive il cui termine di recepimento non è previsto, la delega dovrà esercitarsi entro dodici mesi dall`entrata in vigore del provvedimento.
Viene prevista, altresì, la “clausola di cedevolezza”” (come nelle ultime leggi comunitarie) in virtù della quale lo Stato, in via sostitutiva e, se necessario, anticipata, adotta i decreti legislativi nelle materie riservate alla competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall`articolo 117, quinto comma, della Costituzione. I suddetti decreti legislativi entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l`attuazione della normativa comunitaria e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale.
Con altra norma vengono dettati i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l`esercizio della delega legislativa diretta all`attuazione della normativa comunitaria, che si aggiungono a quelli contenuti nelle direttive da attuare e tra cui si evidenziano, in particolare, i seguenti:
– le amministrazioni direttamente interessate provvedono all`attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
– ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
– al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l`osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi;
– all`attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
– nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell`esercizio della delega;
– quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l`unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l`efficacia e l`economicità nell`azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
– quando non sono di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;
– nella predisposizione dei decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la cui revisione è assicurato il coinvolgimento delle parti sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali, specifici, avvisi comuni e dell`acquisizione, ove richiesto dalla complessità della materia, di un parere delle stesse parti sociali sui relativi schemi di decreti legislativi.
Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell`ordinamento nazionale, con apposita disposizione viene attribuita una delega al Governo, da esercitarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge e fatte salve le norme penali vigenti, per l`adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore del disegno di legge comunitaria, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
Per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie, inoltre, il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle de leghe conferite dal provvedimento per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.
Vengono, altresì, introdotte norme di modifica alla L.11/2005 recante norme generali sulla partecipazione dell`Italia al processo normativo dell`Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. Al riguardo, si prevede l`istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) al fine di concordare le linee politiche del Governo e di coordinarle con i pareri espressi dal Parlamento nelle medesime materie, nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell`Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla medesima Legge 11/2005.
Inoltre, viene riformulato l`art. 15 relativo alla relazione annuale presentata dal Governo al Parlamento. Al riguardo, la nuova norma prevede la presentazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione che indica:
– gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell`anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e ciascuna politica dell`Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea, e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle Istituzioni dell`UE. Nell`ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell`Unione europea;
– gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell`Unione europea, documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l`anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;
– le strategie di comunicazione del Governo in merito all`attività dell`Unione europea e alla partecipazione italiana all`Unione europea.
Inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell`anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri dell`Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell`Unione europea, nonchè alle relazioni esterne dell`Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell`Unione. La relazione reca altresì l`elenco dei Consigli europei e dei Consigli dei ministri dell`Unione europea tenutisi nell`anno di riferimento, con l`indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l`Italia e dei temi trattati;
b) la partecipazione dell`Italia al processo normativo dell`Unione europea con l`esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell`emanazione degli atti legislativi dell`Unione. La Relazione reca altresì l`elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell`anno di riferimento e non definiti entro l`anno medesimo;
c) la partecipazione dell`Italia all`attività delle istituzioni dell`Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e per la pesca; politica per i trasporti e le reti transeuropee; politica per la società dell`informazione e le nuove tecnologie; politica per la ricerca e l`innovazione; politica per lo spazio; politica energetica; politica per l`ambiente; politica fiscale; politiche per l`inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica per la salute; politica per l`istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. La relazione reca altresì i dati consuntivi, nonche´ una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell`attività svolta in relazione ai risultati conseguiti;
d) l`attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l`andamento dei flussi finanziari verso l`Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell`Unione europea per ciò che concerne l`Italia. La relazione reca altresì una valutazione di merito sull`efficacia delle predette politiche di coesione;
e) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonche´ alle osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell`Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome;
f) l`elenco e i motivi delle impugnazioni, deliberate dal Consiglio dei Ministri, aventi ad oggetto le decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla Repubblica italiana.
Viene previsto, inoltre, che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono le relazioni suddette anche alla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti dell`Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.
Sempre con riferimento alla Legge 11/2005 è stata inserita una specifica disciplina della partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà. Al riguardo, si prevede che al fine di permettere un efficace esame parlamentare, nell`ambito delle procedure previste dai trattati dell`Unione europea, in merito alla vigilanza del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dell`Unione europea, il Governo, tramite il Ministro per le politiche europee, fornisce, entro tre settimane dall`inizio del suddetto esame, un`adeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori relativi alle singole proposte, nonchè sugli orientamenti che lo stesso Governo ha assunto o intende assumere in merito. Tale informazione, curata dall`Amministrazione con competenza istituzionale prevalente per materia, può essere fornita in forma scritta e dovrà, in particolare, avere ad oggetto:
a) una valutazione complessiva del progetto con l`evidenziazione dei punti ritenuti conformi all`interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengano necessarie o opportune modifiche;
b) l`impatto sull`ordinamento interno, anche in riferimento agli effetti dell`intervento europeo sulle realtà regionali e territoriali, sull`organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese;
c) una tavola di concordanza tra la proposta di atto legislativo dell`Unione europea e le corrispondenti disposizioni del diritto interno.
Il Governo può raccomandare l`uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.
Viene, altresì, modificato l`art. 15 bis della suddetta L.11/2005, relativo all`informazione del Governo al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l`Italia.
Al riguardo, viene previsto che l`elenco, articolato per settore e per materia, concernente le sentenze della Corte di giustizia e degli altri organi giurisdizionali dell`unione europea, i rinvii pregiudiziali, le procedure d`infrazione e i procedimenti d`indagine formale avviate dalla Commissione, nonchè l`informazione informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure suddette vengano trasmessi ogni tre mesi, anzichè sei.
Viene disposto, inoltre, che nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell`articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell`Unione Europea, le informazioni siano trasmesse ogni mese.
Con apposita norma viene prevista l`attuazione della direttiva 2008/46/CE, che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all`esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici, integrando, al riguardo, l`articolo 306, comma 3 del DLgs. 81/08 (recante attuazione dell`articolo 1 della L. 123/07, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).
è, inoltre, prevista una norma che modifica la disciplina relativa ai requisiti acustici degli edifici e dei loro componenti di cui all`art. 3, comma 1, lettera e) della Legge 447/1995 prevista dall`art.11 della Legge 88/2009 (comunitaria 2008). La disposizione prevede che, in attesa dell`emanazione dei decreti legislativi, il suddetto articolo 3, comma 1, lettera e), si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d`arte asseverata da un tecnico abilitato.
è stato, inoltre, esteso da sei a dodici mesi dall`entrata in vigore della legge 88/09 il periodo della delega al Governo per l`adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell`ambiente esterno e dell`ambiente abitativo, dell`inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale. Al riguardo, è stato modificato uno dei criteri direttivi sulla base dei quali il Governo è delegato ad adottare i suddetti decreti di attuazione, eliminando il riferimento alla progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti. Conseguentemente, è stata introdotta una modifica alla Legge 447/1995 (Legge quadro sull`inquinamento acustico) prevedendo l`attribuzione alla competenza dello Stato, ai sensi dell`art. 3 della suddetta legge quadro, della indicazione, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri per la progettazione, l`esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall`inquinamento acustico.
Con riferimento al settore dell`energia elettrica, viene attribuita al Governo la delega per l`attuazione di tre direttive (2009/28/CE sulla promozione dell`uso dell`energia da fonti rinnovabili, 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell`energia elettrica e 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale) e, conseguentemente, vengono indicati i principi e i criteri direttivi che il Governo è tenuto a seguire nella predisposizione dei relativi decreti legislativi di attuazione (norma modificata in corso d`esame).
è stata introdotta una disposizione recante delega al Governo per l`adozione di uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell`ambiente nonchè della direttiva 2009/123/CE relativa all`inquinamento provocato dalle navi e all`introduzione di sanzioni per violazioni. Tali decreti sono adottati, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta dei Ministri dell`Ambiente, delle Politiche per l`Unione europea e di Giustizia, di concerto con gli altri Ministri competenti, tenendo conto di principi e criteri direttivi specifici. Trattasi della introduzione tra i reati puniti con sanzioni amministrative di cui al Dlgs 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), delle fattispecie criminose indicate nelle direttive sopra citate nonchè dell`applicazione, nei confronti degli enti nell`interesse o a vantaggio dei quali viene commesso uno dei reati previsti dalle direttive, di adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nel rispetto dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili.
In materia di rifiuti, è stata introdotta una nuova definizione di rifiuto inerte di cui all`art. 3, comma 1, lett. c) del DLgs. 117/2008, secondo la quale i rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i criteri stabiliti nell`allegato III-bis, nonchè quando rientrano in una o più delle tipologie elencate in una apposita lista approvata con decreto del Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata. Conseguentemente viene introdotto un nuovo allegato III-bis recante i criteri per la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione inerti (tra cui, in particolare, viene previsto che i rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando, nel breve e nel lungo termine, non subiscono alcuna disintegrazione o dissoluzione significativa o altri cambiamenti significativi che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per l`ambiente o danni alla salute umana), e le modalità per considerarli inerti (i rifiuti di estrazione possono essere considerati inerti senza dover procedere a prove specifiche se può essere dimostrato dall`autorità competente che i criteri prefissati sono stati adeguatamente tenuti in considerazione e soddisfatti sulla base delle informazioni esistenti o di piani e procedure validi).
Vengono, poi, modificate le disposizioni contenute al capo II del DLgs. 286/2005 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri in attuazione della direttiva 2003/59/CE. In particolare, viene aggiunto che i conducenti muniti della carta di qualificazione del conducente devono aver compiuto 21 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato di cui all`articolo 19, comma 2-bis del medesimo decreto legislativo.
Introdotti, altresì, obblighi di monitoraggio in materia di Servizi di interesse economico generale, disciplinando la relativa procedura. In particolare, viene previsto che il Ministro per le politiche europee assicuri l`adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea, derivanti da disposizioni dell`Unione europea in materia di Servizi di interesse economico generale, ivi inclusa la predisposizione delle relazioni periodiche triennali di cui all`articolo 8 della decisione 2005/842/CE della Commissione Infatti, l`articolo 8, riguardante l`applicazione del`art. 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, dispone che ogni Stato membro presenti periodiche relazioni triennali sull`attuazione della decisione stessa.
Il provvedimento contiene, infine, disposizioni per l`attuazione di decisioni quadro adottate nell`ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (il c.d. “terzo pilastro”” dell`Unione europea), con la previsione di un`apposita delega da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge.
In particolare, si tratta delle seguenti decisioni quadro:
– decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;
– decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell`ingresso, del transito e del soggiorno illegali;
– decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.
Tra i principi e criteri direttivi da osservare nell`attuazione delle suddette decisioni quadro, oltre a quelli di carattere generale per l`esercizio della delega legislativa diretta all`attuazione della normativa comunitaria, sopra menzionati, è prevista l`introduzione, tra i reati di cui alla Sezione III del Capo I del D.Lgs. 231/01 (sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), di fattispecie criminose indicate nelle stesse decisioni quadro, con la previsione di adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti degli enti nell`interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso il reato.
Tra le direttive da recepire e, in particolare, tra quelle contenute nell`allegato B, si segnalano le seguenti:
– 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali – termine di recepimento: 19 dicembre 2010;
– 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell`ambiente- termine di recepimento: 26 dicembre 2010 (inserita in corso d`esame);
– 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale- termine di recepimento: 5 dicembre 2011;
– 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonchè modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio- termine di recepimento: 13 luglio 2010;
– 2008/110/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie- termine di recepimento: 13 luglio 2010;
– 2009/5/CE direttiva della Commissione del 30 gennaio 2009 che modifica l`allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l`applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada- termine di recepimento: 31 dicembre 2009;
– 2009/44/CE che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;
– 2009/49/CE che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l`obbligo di redigere conti consolidati;
– 2009/69/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d`imposta sul valore aggiunto in relazione all`evasione fiscale connessa all`importazione;
– 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;
– 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell`energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
– 2009/81/CE relativa al coordinamento delle procedure per l`aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
Il disegno di legge torna ora all`esame del Senato.