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DDL Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche (DDL 3209-bis/C).

Archivio

Sintesi parlamentare n. 20 della settimana dal 10 maggio al 14 maggio 2010

10 Maggio 2010
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CAMERA DEI DEPUTATI
________________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “ Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l`emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione”” (DDL 3209-bis/C).
La Commissione Affari Costituzionali ha approvato, in sede referente, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con numerose modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo aggiuntivo
Vengono introdotte norme sulla certificazione e documentazione d`impresa.
Al riguardo, si prevede, in particolare, che i soggetti interessati trasmettono allo sportello unico per le attività produttive di cui all`art.38 (impresa in un giorno), del DL 112/2008, convertito dalla L.133/2008, le certificazioni di qualità o ambientali necessarie per l`istruttoria del procedimento.
Lo sportello unico trasmette alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente gli estremi delle certificazioni suddette ai fini dell`inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
Viene previsto, altresì, che lo sportello raccoglie e conserva in un fascicolo informatico per ciascuna impresa i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, nonchè gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall`impresa o dalle agenzie per le imprese.
Lo sportello comunica, inoltre, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente gli estremi dei documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, nonchè degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati, ai fini del loro inserimento nel REA.
è, altresì, tenuto a trasmettere per via telematica i dati e i documenti necessari all`istruttoria di competenza delle altre amministrazioni pubbliche interessate dai procedimenti.
Le comunicazioni tra i soggetti coinvolti avvengono esclusivamente con modalità telematica, secondo le regole tecniche individuate dai regolamenti previsti dall`art.38 (impresa in un giorno) del DL 112/2008 sopra menzionato.
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Viene modificato l`art. 5 della legge 99/2009 (Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia) estendendo, da un anno a 36 mesi, il termine per l`esercizio dellaDelega da parte del Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese. Viene, altresì, prevista la possibilità di adottare, entro due anni dall`emanazione dei decreti oggetto di delega, ulteriori decreti correttivi ed integrativi. Con apposite disposizioni viene anche modificata la procedura per l`adozione dei suddetti decreti legislativi (con particolare riferimento agli organi compenti, all`espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari e alla definizione di accordi ed intese in sede di Conferenza Stato-Regioni).
Emendamento delle Relatore
Articolo 5
è stato soppresso l`articolo del testo sulla liberalizzazione di una seria di attività edilizie, eseguibili senza alcun titolo abilitativo, essendo lo stesso previsto nel DL 40/2010 “Incentivi””, all`esame del Senato in seconda lettura (DDL 2165/S).
Identici emendamenti a firma di parlamentari e del Relatore
Articolo aggiuntivo
Vengono introdotte numerose norme di modifica della L.241/90 (sul procedimento amministrativo), in materia di conferenza di servizi.
In particolare, si prevede che qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l`amministrazione procedente può indire (anzichè “indice di regola””) una conferenza di servizi.
La conferenza può essere altresì indetta nei casi in cui è consentito all`amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.
Sui lavori della conferenza (art.14 ter della L.241/90) viene disposto, tra l`altro, che in caso di opera o di attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza, ivi compresa la verifica di legittimità dell`autorizzazione prevista dagli art. 159 e 167 del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Inoltre, per assicurare il rispetto dei tempi, l`amministrazione procedente può far eseguire, anche da uffici tecnici di altre amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tutte le attività tecnico-istruttorie di cui all`art. 25, comma 1, del D.Lgs 152/2006.
Si prevede, altresì, che nei casi in cui l`intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui all`art.10, commi 4 e 5, del D.Lgs 152/2006, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA.
Con norma sostitutiva dell`art.14 ter, comma 6 bis viene disposto che, all`esito dei lavori della conferenza di servizi, e in ogni caso scaduti i termini previsti per i lavori, l`amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonchè ai fini dell`attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento.
Viene disposto, altresì, a modifica dell`art.14 ter, comma 7, che quando il rappresentante dell`amministrazione interessata non ne abbia espresso definitivamente la volontà, l`assenso dell`amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si considera acquisito.
Viene, inoltre, soppressa la norma dell`art.14 ter, comma 9, con cui si prevede che il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
Vengono, altresì, modificate le norme sugli effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi (art.14 quater L.241/90). In particolare, anche qui viene inserito il riferimento alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, etc (come sopra), prevedendo che il dissenso espresso dalle stesse deve essere manifestato, a pena di inammissibilità, nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell`assenso.
Viene, inoltre, disposto che al di fuori dei casi di cui all`art. 117, ottavo comma, della Costituzione, e dei casi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), ove sia espresso dissenso motivato da parte di un`amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della salute e della pubblica incolumità, la questione è rimessa dall`amministrazione procedente alla deliberazione d el Consiglio dei ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di dissenso tra un`amministrazione statale e un`amministrazione regionale o tra più amministrazioni regionali, o in sede di Conferenza unificata, in caso di dissenso tra un`amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro cinque giorni, promuove l`intesa in sede di Conferenza competente. Se l`intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, a decorrere dalla data di iscrizione all`ordine del giorno della Conferenza, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il dissenso motivato motivato è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei ministri delibera con la partecipazione dei presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.
Identici emendamenti a firma di parlamentari e del Relatore
Articolo aggiuntivo
Vengono previste norme di semplificazione in materia ambientale e paesaggistica.
In particolare, si dispone che ferma restando l`osservanza della normativa statale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all`art. 2, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al DPR 509/1997, compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale, concessione demaniale marittima o lacuale, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale.
Viene, altresì, modificato l`articolo 16, della L.1150/42 (Legge urbanistica), sull`approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione del Piano regolatore generale, disponendo che lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica nè a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l`assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie disciplinata dalla norma.
In materia di istanza di autorizzazione paesaggistica, viene, inoltre, modificato l`art.146, comma 5, del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), con la previsione che, fatto salvo quanto disposto dall`art.143, comma 3 – in cui si prevede che, approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell`ambito di alcune tipologie di beni paesaggistici specificatamente elencate dalla norma – non è richiesto il parere del Soprintendente in caso di approvazione delle prescrizioni d`uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli artt. 140, comma 2, 141, comma 1, e 141-bis, nonchè di positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell`avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici.
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Viene modificato l`art.140, comma 1 del D.Lgs 163/2006, sulle procedure di affidamento in caso di fallimento dell`esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell`esecutore.
Al riguardo, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell`appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, interpellano (anzichè, come previsto nella formulazione attuale della norma, potranno interpellare) progressivamente i soggetti che hanno partecipato all`originaria procedura di gara.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo 7, comma aggiuntivo
Viene prevista l`abolizione, dall`entrata in vigore del provvedimento, dell`obbligo di tenuta del registro degli infortuni di cui all`art.403, del DPR 547/1955.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene modificato l`art.53 del D.Lgs 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori), sulla tenuta della documentazione prevista dal D.Lgs stesso.
Al riguardo, viene previsto che, ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per la semplificazione degli adempimenti, ivi compresa l`eventuale eliminazione ovvero la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo precedente, saranno definite, entro il 31 dicembre 2010, previa consultazione delle parti sociali e sentita la Conferenza Stato-Regioni, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute, con il Ministro per la pubblica Amministrazione e l`Innovazione e con il Ministro per la Semplificazione normativa.
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Viene modificato l`art. 10 (“Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità“) del Codice della strada, di cui al D.Lgs 285/1992, con la previsione che per i trasporti della medesima tipologia di beni ripetuti nel tempo, l`autorizzazione periodica prevista dall`articolo 13 del regolamento di cui al DPR 195/1992 è rilasciata con le modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell`economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene modificato l`art. 2556 (“Imprese soggette a registrazione””) del codice civile prevedendo che i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell`azienda e che siano sottoscritti con firma digitale ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l`iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura dell`intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all`articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (e quindi da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali) ovvero a cura del notaio rogante o autenticante.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo 9
Viene modificata la disposizione volta ad intervenire sull`art. 25 (“Tagli oneri amministrativi””) del DL 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, e relativa alla riduzione degli oneri derivanti da obblighi informativi. In particolare, viene specificata la composizione del Comitato paritetico che deve essere istituito presso la Conferenza unificata (il Comitato sarà formato da 12 membri di cui sei designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l`innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, quattro tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e uno tra quelli dei comuni).
Viene, anche, previsto che la realizzazione delle attività di misurazione degli oneri è coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l`Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2008 e con le amministrazioni interessate per materia.
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Viene introdotta una disposizione volta a ridurre gli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e di imprese. A tal fine, viene previsto che i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonchè i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l`esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè l`accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefìci, devono recare in allegato l`elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, l`elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. Viene, altresì, previsto che nei casi in cui non è prevista la pubblicazione dell`atto nella Gazzetta Ufficiale, lo stesso viene pubblicato nel sito istituzionale di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definiti con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
La Presidenza del Consiglio dei ministri- dipartimento della funzione pubblica è tenuta a predisporre, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale nella quale verifica lo stato di attuazione delle suddette disposizioni valutando il loro impatto in termini di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e per le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati.
Con il regolamento di cui sopra sono, altresì, individuate le modalità di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione di tali disposizioni.
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Viene modificato l`art. 20, comma 3 della legge 59/1997 (“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa“) attraverso l`introduzione di un nuovo criterio direttivo per l`esercizio della delega da parte del Governo per la semplificazione normativa. Il suddetto criterio riguarda l`eliminazione degli obblighi informativi non necessari o sproporzionati, con specifico riferimento a quelli richiesti alle piccole imprese.
Emendamento del Relatore
Articolo 10
La norma recante disposizioni in materia anagrafica viene sostituita con una diversa norma che disciplina le comunicazioni tramite posta elettronica certificata.
Al riguardo, è stabilito che sono effettuate esclusivamente in modalità telematica tramite la posta elettronica certificata ai sensi dell`articolo 48 del D.Lgs 82/2005 (Codice dell`amministrazione digitale), tra l`altro:
a) le comunicazioni e le trasmissioni di atti e di documenti tra comuni previsti dai regolamenti di cui al DPR 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell`ordinamento dello stato civile, a norma dell`articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127) e al DPR 223/1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), nonchè dal testo unico delle leggi per la disciplina dell`elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al DPR 223/1967;
b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di cui al R.D. 635/1940 (Approvazione del regolamento per l`esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e al DPR 394/1999 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell`immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell`art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
è, inoltre, previsto che con uno o più decreti del Ministro dell`interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l`innovazione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sono disciplinati le modalità ed i termini per l`effettuazione delle suddette comunicazioni.
Viene, inoltre, modificato il comma 12 dell`articolo 20 del DL 112/2008 convertito dalla L. 133/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) laddove estende il compito dell`INPS di mettere a disposizione dei Comuni modalità telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell`evento anche alle comunicazioni relative alla nascita, al cambio di residenza e all`acquisto e alla perdita della cittadinanza.
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Viene integrato l`art. 14 della L. 246/2005 recante “Semplificazione e riassetto normativo per l`anno 2005“, in materia di semplificazione della legislazione, con ulteriori disposizioni. Al riguardo, viene previsto, tra l`altro, che le amministrazioni proponenti allegano agli schemi di atti normativi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri l`elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti normativi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. Inoltre, l`amministrazione proponente non può introdurre nuovi oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese senza dimostrare di averne ridotti o eliminati altri, anche mediante un nuovo atto normativo, per un pari importo stimato. Gli schemi di atti normativi che non rispettano le suddette disposizioni non possono essere sottoposti all`approvazione del Consiglio dei ministri.
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Viene introdotta una disposizione recante semplificazioni in materia di pubblicazione di informazioni fiscali. In particolare, viene modificato l`art. 50 del D.Lgs 446/1997 recante “Istituzione dell`imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell`Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali””, in materia di istituzione dell`addizionale regionale all`imposta sul reddito delle persone fisiche, laddove prevede che il provvedimento con cui ciascuna Regione può maggiorare l`aliquota di compartecipazione dell`addizionale regionale fino all`1,4 per cento rispetto allo 0,9 per cento iniziale, debba essere pubblicato, non oltre il 31 dicembre dell`anno precedente a quello cui l`addizionale si riferisce, nel sito individuato con decreto del Capo del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell`economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2002 anzichè nella G.U.
Viene, inoltre, spostato dal 1° gennaio al 31 dicembre la data entro la quale l`addizionale comunale e provinciale all`IRPEF è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale, ai sensi dell`articolo 1, comma 4 del D.Lgs 360/1998 recante “Istituzione di una addizionale comunale all`IRPEF“ .
Emendamento del Relatore
Articolo 13
Viene previsto che la Corte dei conti a sezioni riunite, giudichi, con sentenza definitiva di accertamento, sui ricorsi proposti dagli organi di vertice delle amministrazioni interessate avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni di particolare rilevanza per la finanza pubblica. I ricorsi sono proposti nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione e la Corte provvede entro i successivi 60.
La Corte dei conti, sempre a sezioni unite, provvede, altresì, con i propri regolamenti a razionalizzare gli strumenti organizzativi e le metodologie di lavoro per lo svolgimento ottimale delle funzioni giurisdizionali, di controllo, consultive e di referto al Parlamento. Con apposita disposizione viene, quindi, abrogata la disposizione di cui all`articolo 3, comma 62, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) contenente disposizioni di “riorganizzazione”” della Corte dei Conti.
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Viene introdotta una norma relativa alle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le P.A. Tra le disposizioni ivi contenute, viene prevista la soppressione dell`art. 6 del D.Lgs 82/2005 (Codice dell`amministrazione digitale) in materia di posta elettronica certificata, nella parte in cui prevede che le P.A. regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale.
Viene, inoltre, previsto che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Governo emana, un regolamento recante le modifiche necessarie al regolamento di cui al DPR 68/2005 recante “Regolamento recante disposizioni per l`utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell`articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3“ e, conseguentemente, prevede l`abrogazione dell`analoga disposizione contenuta nell`art. 35 della L. 69/2009 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile””.
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Vengono introdotte disposizioni aggiuntive all`art. 2209 del Codice Civile in materia di procuratori delle imprese.
In particolare, viene previsto che il conferimento da parte di un imprenditore ad un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della P.A., ivi compresi quelli inerenti alla partecipazione alle procedure di appalto, può essere effettuato mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale del rappresentato, da comunicare alla pubblica amministrazione interessata in via telematica o su supporto informatico. La P.A. è tenuta ad accertare, per qualsiasi procedura o attività, che il conferimento del potere di rappresentanza sia effettuato nelle suddette forme.
Quando il potere di compiere gli atti pertinenti all`esercizio dell`impresa è conferito al procuratore con deliberazione di un organo collegiale, la pubblicità è attuata mediante deposito di copia del verbale della deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell`impresa, presso il competente ufficio del registro delle imprese. Il conferimento del potere di rappresentanza di cui sopra, può essere effettuato nei primi due anni di applicazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, anche mediante una procura in forma scritta con sottoscrizione non autenticata, accompagnata da una copia fotostatica di un documento di identità valido del rappresentato sottoscritta dal medesimo.
Emendamenti a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene modificato l`articolo 34 (“Trattamenti con strumenti elettronici“) del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs 196/2003).
In particolare, viene previsto che per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, ovvero ai loro parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall`obbligo di autocertificazione – resa dal titolare del trattamento ai sensi dell`articolo 47 del DPR 445/2000 (Testo unico delle in materia di documentazione amministrativa) – di trattare soltanto tali dati, in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal Codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell`Allegato B. In relazione a tali trattamenti, nonchè a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili – in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani – il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l`innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato Allegato B).
Con apposita norma, viene, inoltre, chiarito che i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività funzionali all`adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all`applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.
Emendamento delle Relatore
Articolo 29
Viene modificata la norma che fissa i criteri di d elega per l`emanazione, da parte del Governo, della “Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche””, con l`inserimento di ulteriori principi di delega. In particolare, viene previsto che le amministrazioni pubbliche favoriscano la partecipazione dei cittadini e dei soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi al procedimento amministrativo, assicurando la ragionevole durata dello stesso e valorizzando le tecnologie dell`informazione. Le pubbliche amministrazioni, secondo il suddetto criterio di delega, individuano gli obblighi che devono essere osservati con riferimento, in particolare, alle seguenti tipologie procedimentali: piani e programmi adottati per disciplinare l`attività dei privati o la realizzazione di interventi pubblici, predisposizione e adozione delle regole e programmazione, localizzazione e progettazione delle opere pubbliche di particolare rilevanza.
Con l`introduzione di un ulteriore criterio di delega viene previsto che, in caso di provvedimento amministrativo sfavorevole, l`amministrazione pubblica, ove non ricorrano ragioni ostative relative a discipline
imperative, deve indicare, oltre alla motivazione di cui all`articolo 3, della legge 241/1990 (sul procedimento amministrativo), i presupposti di fatto e le condizioni giuridiche per conseguire una decisione favorevole. In tale ipotesi, il destinatario dell`atto può presentare una nuova istanza all`amministrazione pubblica competente che dovrà nuovamente esprimersi entro un termine congruo, comunque non superiore a trenta giorni.
Viene, altresì, previsto l`obbligo dell`amministrazione pubblica di rispettare i termini di pagamento nei confronti dei privati, stabilendo il principio generale della loro inderogabilità in via convenzionale; nonchè la necessità di prevedere sia nell`ambito delle amministrazioni pubbliche che dei servizi pubblici locali, adeguate forme di pubblicità dei reclami, delle segnalazioni, delle osservazioni e delle proposte provenienti dai cittadini in merito all`azione delle amministrazioni pubbliche e all`utenza dei servizi pubblici.
Emendamenti a firma di parlamentari
Articolo 30
Viene modificata la norma di delega al Governo ad adottare, entro 24 mesi dall`entrata in vigore del provvedimento, un unico codice contenente le disposizioni vigenti in materia amministrativa. Al riguardo, viene prevista l`adozione di uno o più decreti legislativi per provvedere alla semplificazione e al riassetto complessivo delle norme generali vigenti concernenti l`attività amministrativa, i procedimenti, i poteri e i doveri delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti, raccogliendole in appositi codici o testi unici, nelle materie espressamente indicate. Vengono, inoltre, dettati i criteri e principi direttivi cui il Governo è tenuto ad attenersi nell`esercizio di tale delega relativi, in particolare, alla ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonchè di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete.
Emendamento del Relatore
Il disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica, prevede, in particolare, l`adozione, entro novanta giorni dall`entrata in vigore del provvedimento, di norme regolamentari di modifica dell`art.5 del DPR 380/2001 (Testo unico sull`edilizia) sopra citato, nel senso di prevedere che lo sportello unico per l`edilizia è tenuto ad accettare inmodalità telematica le domande, le dichiarazioni e le comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente in modalità telematica ed a provvedere all`inoltro telematico della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione. L`invio e la trasmissione telematica avvengono con le modalità tecniche individuate dall`art. 34-quinquies del DL 4/2006, convertito con L. 80/2006 (in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), che prevede l`istituzione di un modello unico digitale per l`edilizia da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attività, di domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia. Tali modalità tecniche assicurano l`interoperabilità con quelle previste dal regolamento per il riordino e la semplificazione dello sportello unico delle attività produttive (SUAP) di cui all`art.38, comma 3, del DL 112/2008, convertito dalla L.133/2008 (norma modificata in corso d`esame).
Con altra norma viene semplificato l`obbligo della comunicazione della cessione di fabbricati di cui all`art.12 del DL 59/78, convertito dalla L. 191/78, prevedendo che la stessa avvenga con modalità telematica e possa essere effettuata direttamente dal notaio che ha stipulato l`atto.
Vengono dettate, inoltre norme di modifica dell`art.25, del DL 112/2008, convertito dalla L.133/2008, in materia di riduzione degli oneri amministrativi, con cui si prevede, in particolare, l`approvazione, su proposta del Ministro per la pubblica Amministrazione e l`Innovazione e del Ministro per la Semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, entro sessanta giorni dall`entrata in vigore del provvedimento, di un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi, con l`obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione degli stessi per una quota complessiva del 25 per cento. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale si provvede mediante accordi ed intese, in particolare in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell`art.20-ter della L.59/97 (Bassanini), con la finalità di definire adempimenti uniformi e un livello massimo di oneri amministrativi per tutto il territorio nazionale.
Per il coordinamento delle metodologie e della misurazione della riduzione degli oneri, viene disposta, altresì, la costituzione di un comitato paritetico, presso la Conferenza Unificata, composto da sei membri designati rispettivamente 2 dal Ministro della Pubblica amministrazione e dell`Innovazione, 2 dal Ministro della Semplificazione normativa e 2 dal Ministro per i Rapporti con le Regioni nonchè di seimembri designati dalla Conferenza Unificata, di cui quattro tra i rappresentanti delle Regioni, uno tra i rappresentanti delle Province e uno tra quelli dei Comuni Anche le Regioni le Province e i Comuni adottano nell`ambito della propria competenza programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo, organizzativo, volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi fino al raggiungimento del 25 per cento.
Viene, inoltre, disposto che, nel perseguimento dell`obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede comunitaria e con le risorse disponibili a legislazione vigente, le Autorità amministrative indipendenti con funzioni di regolazione generale effettuano, nell`ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l`obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012. I risultati della misurazione saranno comunicati al Parlamento e ai Ministri per la pubblica Amministrazione e l`Innovazione e per la Semplificazione normativa (norma modificata dall`emendamento di cui sopra).
Sulla denuncia di infortunio o malattia professionale viene modificata la disciplina dettata dal DPR 1124/65 sull`obbligo del datore di lavoro di effettuare, in caso di infortunio sul lavoro, doppia denuncia, sia all`Inail, sia all`autorità di Pubblica Sicurezza, prevedendo invece un`unica comunicazione all`Ente assicuratore che provvederà a darne notizia alla Direzione provinciale (norma integrata dall`emendamento di cui sopra).
Nel testo viene prevista, altresì, la delega al Governo per l`adozione, entro sei mesi dall`entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi recanti la “Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche””, volti a definire i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti, nei confronti dei cittadini.
I provvedimenti delegati individueranno le disposizioni che costituiscono principi generali dell`ordinamento ai quali le Regioni e gli Enti locali, compresi gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, si adeguano negli ambiti di rispettiva competenza e quellecheattengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell`articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Gli Schemi saranno adottati, come specificato in corso d`esame, previa intesa in Conferenza Unificata limitatamente all`individuazione dei principi generali suddetti e previo parere per le restanti disposizioni e saranno, altresì, inviati alle Commissioni parlamentari competenti per il parere. Entro dodici mesi dall`entrata in vigore dei decreti delegati, potranno essere adottate, altresì, disposizioni integrative e correttive con le medesime modalità di consultazione.
Tra i criteri di delega (modificati ed integrati dall`emendamento di cui sopra) viene previsto, in particolare:
– stabilire che i rapporti tra i cittadini e le imprese e le amministrazioni pubbliche sono improntati ai principi della leale collaborazione e della buona fede e che l`azione amministrativa deve svolgersi con il minor aggravio possibile di obblighi, oneri e adempimenti a carico dei cittadini, anche fornendo aiuto agli interessati per individuare l`ufficio competente;
– prevedere l`obbligo per le amministrazioni pubbliche di provvedere al periodico adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti previa individuazione di specifici obiettivi di riduzione progressiva dei tempi nell`ambito dei piani di performance di cui all`art.10 del D.Lgs150/2009(in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);
– al fine di garantire agli utenti l`accesso più facile e rapido alle informazioni e ai servizi, assicurare, definendone tempi e modalità di realizzazione, l`effettività dell`obbligo delle amministrazioni pubbliche di utilizzo, nelle comunicazioni con i cittadini e con le imprese, delle tecnologie telematiche di cui al D.Lgs 82/2005 (Codice dell`amministrazione digitale);
– al fine di assicurare effettività all`obbligo per le amministrazioni pubbliche di non richiedere a cittadini e imprese dati, informazioni e documenti in possesso della stessa o di altre amministrazioni, e di provvedere d`ufficio alla loro acquisizione ovvero richiedere le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), individuare le modalità per l`effettuazione degli accertamenti d`ufficio e dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive assicurando alle amministrazioni procedenti l`accesso per via telematica e senza oneri alle banche dati delle amministrazioni certificanti, garantendo l`interoperabilità dei sistemi informativi, come previsto dall`articolo 78, comma 1, del D.Lgs 82/2005 (Codice dell`amministrazione digitale).
Entro ventiquattro mesi dall`entrata in vigore dei provvedimenti delegati suddetti, viene, inoltre delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l`Innovazione, di concerto con il Ministro per la Semplificazione normativa, previo parere in Conferenza Unificata, volti a riunire in un unico codice tutte le norme vigenti nelle materie di cui alla L.241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al DPR 445/2000, al D.Lgs 165/2001 (Norme generali sull`ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al D.Lgs 82/2005, al D.Lgs 150/2009, nonchè ai decreti legislativi previsti dal testo (norma modificata dall`emendamento di cui sopra).
Altre norme riguardano, infine: la semplificazione della tenuta dei libri sociali, in caso di tenuta con strumenti informatici (art.2215 bis c.c.), con la previsione dell`apposizione della marcatura temporale e della firma digitale una volta l`anno e non più ogni tre mesi; disposizioni di delega in materia di anagrafe volte a consentire il cambio di residenza per via telematica; la possibilità del ricorso, per le amministrazioni e gli enti interessati, avverso le deliberazioni delle sezioni di controllo della Corte dei conti innanzi alla Corte stessa a sezioni riunite; la formazione e l`utilizzo della base unitaria di dati statistici (di cui all`art.11, comma 1, del D.L. 78/2009) che devono avvenire nel rispetto delle norme e delle procedure che regolano il sistema statistico nazionale e dei principi in materia di protezione dei dati personali; modifiche in materia di recupero e riscossione delle spese di giustizia; disposizioni in materia di personale pubblico.
In corso d`esame è stata soppressa la norma di modifica dell`art.6 del DPR 380/2001 (Testo unico sull`edilizia), con cui venivano rese libere una serie di attività edilizie (vedi emendamento di cui sopra), inoltre, sono stati stralciati gli articoli 14, 25 e 27, relativi a disposizioni concernenti l`Istituto diplomatico, l`ordinamento della carriera diplomatica e gli uffici all`estero del Ministero degli Affari esteri, confluiti in un autonomo disegno di legge (DDL 3209-ter/C).
Il disegno di legge passato l`esame dell`Aula è stato dalla stessa rinviato in Commissione per un ulteriore approfondimento.
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DDL Legge comunitaria 2009 (DDL 1781-B/S).

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Sintesi parlamentare n. 20 della settimana dal 10 maggio al 14 maggio 2010

10 Maggio 2010
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SENATO DELLA REPUBBLICA
_____________________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– DDL su “Disposizioni per l`adempimento di obblighi derivanti dall`appartenenza dell`Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009“ (DDL 1781-B/S).
L`Aula ha approvato, in quarta lettura, il provvedimento in oggetto nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 37/2009, 4/2010, 5/2010 e 16/2010.
Il provvedimento, che disciplina annualmente il recepimento nell`ordinamento interno degli atti comunitari attraverso la ricognizione degli adempimenti e degli obblighi che derivano all`Italia dall`appartenenza alle Comunità europee, prevede, analogamente al disegno di legge comunitaria 2008, l`allineamento del termine per l`esercizio della delega legislativa al termine di recepimento fissato dalle singole direttive e la delega al Governo per l`attuazione delle decisioni-quadro adottate nell`ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia.
In particolare, con apposita norma viene disciplinata la delega al Governo per l`attuazione di direttive comunitarie, elencate in appositi allegati A e B, che richiedono l`introduzione di normative organiche e complesse, con l`illustrazione dei relativi principi e criteri direttivi generali. Tale disposizione prevede che per le direttive indicate dall`allegato B, il relativo schema di provvedimento attuativo deve essere trasmesso, dopo l`acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari, mentre, per le direttive di cui all`allegato A, il suddetto parere è prescritto soltanto nel caso in cui sia contemplato il ricorso a sanzioni penali. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del suddetto parere. Al riguardo, viene inoltre specificatamente indicato il termine entro cui il Governo dovrà esercitare la delega, il quale coincide, in via generale, con la scadenza del termine di recepimento della direttiva altresì indicato negli Allegati A e B, ovvero, qualora esso sia scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dall`entrata in vigore della stessa legge comunitaria. Per quanto riguarda le direttive il cui termine di recepimento non è previsto, la delega dovrà esercitarsi entro dodici mesi dall`entrata in vigore del provvedimento.
Viene prevista, altresì, la “clausola di cedevolezza”” (come nelle ultime leggi comunitarie) in virtù della quale lo Stato, in via sostitutiva e, se necessario, anticipata, adotta i decreti legislativi nelle materie riservate alla competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall`articolo 117, quinto comma, della Costituzione. I suddetti decreti legislativi entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l`attuazione della normativa comunitaria e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale.
Con altra norma vengono dettati i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l`esercizio della delega legislativa diretta all`attuazione della normativa comunitaria, che si aggiungono a quelli contenuti nelle direttive da attuare e tra cui si evidenziano, in particolare, i seguenti:
– le amministrazioni direttamente interessate provvedono all`attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
– ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
– al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l`osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi;
– all`attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
– nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell`esercizio della delega;
– quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l`unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l`efficacia e l`economicità nell`azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
– quando non sono di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;
– nella predisposizione dei decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la cui revisione è assicurato il coinvolgimento delle parti sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali, specifici, avvisi comuni e dell`acquisizione, ove richiesto dalla complessità della materia, di un parere delle stesse parti sociali sui relativi schemi di decreti legislativi.
Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell`ordinamento nazionale, con apposita disposizione viene attribuita una delega al Governo, da esercitarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge e fatte salve le norme penali vigenti, per l`adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore del disegno di legge comunitaria, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
Per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie, inoltre, il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle de leghe conferite dal provvedimento per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.
Vengono, altresì, introdotte norme di modifica alla L.11/2005 recante norme generali sulla partecipazione dell`Italia al processo normativo dell`Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. Al riguardo, si prevede l`istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) al fine di concordare le linee politiche del Governo e di coordinarle con i pareri espressi dal Parlamento nelle medesime materie, nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell`Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla medesima Legge 11/2005.
Inoltre, viene riformulato l`art. 15 relativo alla relazione annuale presentata dal Governo al Parlamento. Al riguardo, la nuova norma prevede la presentazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione che indica:
– gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell`anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e ciascuna pol itica dell`Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea, e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle Istituzioni dell`UE. Nell`ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell`Unione europea;
– gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell`Unione europea, documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l`anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;
– le strategie di comunicazione del Governo in merito all`attività dell`Unione europea e alla partecipazione italiana all`Unione europea.
Inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell`anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri dell`Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell`Unione europea, nonchè alle relazioni esterne dell`Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell`Unione. La relazione reca altresì l`elenco dei Consigli europei e dei Consigli dei ministri dell`Unione europea tenutisi nell`anno di riferimento, con l`indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l`Italia e dei temi trattati;
b) la partecipazione dell`Italia al processo normativo dell`Unione europea con l`esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell`emanazione degli atti legislativi dell`Unione. La Relazione reca altresì l`elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell`anno di riferimento e non definiti entro l`anno medesimo;
c) la partecipazione dell`Italia all`attività delle istituzioni dell`Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e per la pesca; politica per i trasporti e le reti transeuropee; politica per la società dell`informazione e le nuove tecnologie; politica per la ricerca e l`innovazione; politica per lo spazio; politica energetica; politica per l`ambiente; politica fiscale; politiche per l`inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica per la salute; politica per l`istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. La relazione reca altresì i dati consuntivi, nonche´ una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell`attività svolta in relazione ai risultati conseguiti;
d) l`attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l`andamento dei flussi finanziari verso l`Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell`Unione europea per ciò che concerne l`Italia. La relazione reca altresì una valutazione di merito sull`efficacia delle predette politiche di coesione;
e) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonche´ alle osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell`Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome;
f) l`elenco e i motivi delle impugnazioni, deliberate dal Consiglio dei Ministri, aventi ad oggetto le decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla Repubblica italiana.
Viene previsto, inoltre, che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono le relazioni suddette anche alla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti dell`Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.
Sempre con riferimento alla Legge 11/2005 è stata inserita una specifica disciplina della partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà. Al riguardo, si prevede che al fine di permettere un efficace esame parlamentare, nell`ambito delle procedure previste dai trattati dell`Unione europea, in merito alla vigilanza del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dell`Unione europea, il Governo, tramite il Ministro per le politiche europee, fornisce, entro tre settimane dall`inizio del suddetto esame, un`adeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori relativi alle singole proposte, nonchè sugli orientamenti che lo stesso Governo ha assunto o intende assumere in merito. Tale informazione, curata dall`Amministrazione con competenza istituzionale prevalente per materia, può essere fornita in forma scritta e dovrà, in particolare, avere ad oggetto:
a) una valutazione complessiva del progetto con l`evidenziazione dei punti ritenuti conformi all`interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengano necessarie o opportune modifiche;
b) l`impatto sull`ordinamento interno, anche in riferimento agli effetti dell`intervento europeo sulle realtà regionali e territoriali, sull`organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese;
c) una tavola di concordanza tra la proposta di atto legislativo dell`Unione europea e le corrispondenti disposizioni del diritto interno.
Il Governo può raccomandare l`uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.
Viene, altresì, modificato l`art. 15 bis della suddetta L.11/2005, relativo all`informazione del Governo al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l`Italia.
Al riguardo, viene previsto che l`elenco, articolato per settore e per materia, concernente le sentenze della Corte di giustizia e degli altri organi giurisdizionali dell`unione europea, i rinvii pregiudiziali, le procedure d`infrazione e i procedimenti d`indagine formale avviate dalla Commissione, nonchè l`informazione informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure suddette vengano trasmessi ogni tre mesi, anzichè sei.
Viene disposto, inoltre, che nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell`articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell`Unione Europea, le informazioni siano trasmesse ogni mese.
Con apposita norma viene prevista l`attuazione della direttiva 2008/46/CE, che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all`esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici, integrando, al riguardo, l`articolo 306, comma 3 del D.Lgs 81/08 (recante attuazione dell`articolo 1 della L. 123/07, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).
è, inoltre, prevista una norma che modifica la disciplina relativa ai requisiti acustici degli edifici e dei loro componenti di cui all`art. 3, comma 1, lettera e) della Legge 447/1995 prevista dall`art.11 della Legge 88/2009 (comunitaria 2008). La disposizione prevede che, in attesa dell`emanazione dei decreti legislativi, il suddetto articolo 3, comma 1, lettera e), si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d`arte asseverata da un tecnico abilitato.
è stato, inoltre , esteso da sei a dodici mesi dall`entrata in vigore della legge 88/09 il periodo della delega al Governo per l`adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell`ambiente esterno e dell`ambiente abitativo, dell`inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale. Al riguardo, è stato modificato uno dei criteri direttivi sulla base dei quali il Governo è delegato ad adottare i suddetti decreti di attuazione, eliminando il riferimento alla progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti. Conseguentemente, è stata introdotta una modifica alla Legge 447/1995 (Legge quadro sull`inquinamento acustico) prevedendo l`attribuzione alla competenza dello Stato, ai sensi dell`art. 3 della suddetta legge quadro, della indicazione, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri per la progettazione, l`esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall`inquinamento acustico.
Con riferimento al settore dell`energia elettrica, viene attribuita al Governo la delega per l`attuazione di tre direttive (2009/28/CE sulla promozione dell`uso dell`energia da fonti rinnovabili, 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell`energia elettrica e 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale) e, conseguentemente, vengono indicati i principi e i criteri direttivi che il Governo è tenuto a seguire nella predisposizione dei relativi decreti legislativi di attuazione. In particolare, per quanto concerne la direttiva 2009/28/CE, il Governo dovrà seguire, tra l`altro, i seguenti principi:
– nel definire il Piano di azione nazionale, da adottare entro il 30 giugno 2010, che fissa gli obiettivi nazionali per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell`elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, avere riguardo all`esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento di detti obiettivi in base a criteri che tengano conto del rapporto costi-benefici;
– semplificare, anche con riguardo alle procedure di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze, compresa la pianificazione del territorio, i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all`esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo l`assoggettamento alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del Dpr 380/2001 (Testo unico dell`edilizia) per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico di cui all`articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs 387/2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell`energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell`elettricità), alimentati dalle fonti di cui alla lettera a), prevedendo inoltre che, in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento (ulteriori principi inseriti dalla Camera dei Deputati).
è stata introdotta una disposizione recante delega al Governo per l`adozione di uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell`ambiente nonchè della direttiva 2009/123/CE relativa all`inquinamento provocato dalle navi e all`introduzione di sanzioni per violazioni. Tali decreti sono adottati, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta dei Ministri dell`Ambiente, delle Politiche per l`Unione europea e di Giustizia, di concerto con gli altri Ministri competenti, tenendo conto di principi e criteri direttivi specifici. Trattasi della introduzione tra i reati puniti con sanzioni amministrative di cui al D.Lgs 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), delle fattispecie criminose indicate nelle direttive sopra citate nonchè dell`applicazione, nei confronti degli enti nell`interesse o a vantaggio dei quali viene commesso uno dei reati previsti dalle direttive, di adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nel rispetto dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili.
In materia di rifiuti, è stata introdotta una nuova definizione di rifiuto inerte di cui all`art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 117/2008, secondo la quale i rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i criteri stabiliti nell`allegato III-bis, nonchè quando rientrano in una o più delle tipologie elencate in una apposita lista approvata con decreto del Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata. Conseguentemente viene introdotto un nuovo allegato III-bis recante i criteri per la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione inerti (tra cui, in particolare, viene previsto che i rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando, nel breve e nel lungo termine, non subiscono alcuna disintegrazione o dissoluzione significativa o altri cambiamenti significativi che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per l`ambiente o danni alla salute umana), e le modalità per considerarli inerti (i rifiuti di estrazione possono essere considerati inerti senza dover procedere a prove specifiche se può essere dimostrato dall`autorità competente che i criteri prefissati sono stati adeguatamente tenuti in considerazione e soddisfatti sulla base delle informazioni esistenti o di piani e procedure validi).
Sempre in materia di rifiuti, è stata stralciata la norma attuativa della direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti che costituirà, pertanto, oggetto di un apposito disegno di legge. La stessa, in particolare, modifica l`art. 183 del D.Lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale) con l`introduzione di una nuova definizione di “sottoprodotto”” (stralcio deliberato in corso d`esame della Camera dei Deputati).
Vengono, poi, modificate le disposizioni contenute al capo II del D.Lgs. 286/2005 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri in attuazione della direttiva 2003/59/CE. In particolare, viene aggiunto che i conducenti muniti della carta di qualificazione del conducente devono aver compiuto 21 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato di cui all`articolo 19, comma 2-bis del medesimo decreto legislativo.
Introdotti, altresì, obblighi di monitoraggio in materia di Servizi di interesse economico generale, disciplinando la relativa procedura. In particolare, viene previsto che il Ministro per le politiche europee assicuri l`adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea, derivanti da disposizioni dell`Unione europea in materia di Servizi di interesse economico generale, ivi inclusa la predisposizione delle relazioni periodiche triennali di cui all`articolo 8 della decisione 2005/842/CE della Commissione Infatti, l`articolo 8, riguardante l`applicazione del`art. 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, dispone che ogni Stato membro presenti periodiche relazioni triennali sull`attuazione della decisione stessa.
Il provvedimento contiene, infine, disposizioni per l`attuazione di decisioni quadro adottate nell`ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (il c.d. “terzo pilastro”” dell`Unione europea), con la previsione di un`apposita delega da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge.
In particolare, si tratta delle seguenti decisioni quadro:
– decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;
– decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell`ingresso, del transito e del soggiorno illegali;
– decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.
Tra i principi e criteri direttivi da osservare nell`attuazione delle suddette decisioni quadro, oltre a quelli di carattere generale per l`esercizio della delega legislativa diretta all`attuazione della normativa comunitaria, sopra menzionati, è prevista l`introduzione, tra i reati di cui alla Sezione III del Capo I del D.Lgs. 231/01 (sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), di fattispecie criminose indicate nelle stesse decisioni quadro, con la previsione di adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti degli enti nell`interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso il reato.
Tra le direttive da recepire e, in particolare, tra quelle contenute nell`allegato B, si segnalano le seguenti:
– 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali – termine di recepimento: 19 dicembre 2010;
– 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell`ambiente- termine di recepimento: 26 dicembre 2010 (reinserita dalla Camera dei Deputati);
– 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale- termine di recepimento: 5 dicembre 2011;
– 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonchè modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio- termine di recepimento: 13 luglio 2010;
– 2008/110/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie- termine di recepimento: 13 luglio 2010;
– 2009/5/CE direttiva della Commissione del 30 gennaio 2009 che modifica l`allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l`applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada- termine di recepimento: 31 dicembre 2009;
– 2009/44/CE che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;
– 2009/49/CE che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l`obbligo di redigere conti consolidati;
– 2009/69/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d`imposta sul valore aggiunto in relazione all`evasione fiscale connessa all`importazione;
– 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;
– 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell`energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
– 2009/81/CE relativa al coordinamento delle procedure per l`aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
Il provvedimento in oggetto, nella settimana di riferimento, è stato approvato dalla Commissione Politiche dell`Unione europea.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Disposizioni per l`adempimento di obblighi derivanti dall`appartenenza dell`Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009“ (DDL 1781-B/S).
La Commissione Politiche dell`Unione Europea del Senato ha approvato, in quarta lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto, nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.

Il provvedimento in oggetto, nella settimana di riferimento, è stato approvato definitivamente dall`Aula.

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