Vengono introdotte norme sulla certificazione e documentazione d`impresa.
Al riguardo, si prevede, in particolare, che i soggetti interessati trasmettono allo sportello unico per le attività produttive di cui all`art.38 (impresa in un giorno), del DL 112/2008, convertito dalla L.133/2008, le certificazioni di qualità o ambientali necessarie per l`istruttoria del procedimento.
Lo sportello unico trasmette alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente gli estremi delle certificazioni suddette ai fini dell`inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
Viene previsto, altresì, che lo sportello raccoglie e conserva in un fascicolo informatico per ciascuna impresa i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, nonchè gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall`impresa o dalle agenzie per le imprese.
Lo sportello comunica, inoltre, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente gli estremi dei documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, nonchè degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati, ai fini del loro inserimento nel REA.
è, altresì, tenuto a trasmettere per via telematica i dati e i documenti necessari all`istruttoria di competenza delle altre amministrazioni pubbliche interessate dai procedimenti.
Le comunicazioni tra i soggetti coinvolti avvengono esclusivamente con modalità telematica, secondo le regole tecniche individuate dai regolamenti previsti dall`art.38 (impresa in un giorno) del DL 112/2008 sopra menzionato.
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Emendamento del Relatore
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Viene modificato l`art. 5 della legge 99/2009 (Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia) estendendo, da un anno a 36 mesi, il termine per l`esercizio dellaDelega da parte del Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese. Viene, altresì, prevista la possibilità di adottare, entro due anni dall`emanazione dei decreti oggetto di delega, ulteriori decreti correttivi ed integrativi. Con apposite disposizioni viene anche modificata la procedura per l`adozione dei suddetti decreti legislativi (con particolare riferimento agli organi compenti, all`espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari e alla definizione di accordi ed intese in sede di Conferenza Stato-Regioni).
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Emendamento delle Relatore
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è stato soppresso l`articolo del testo sulla liberalizzazione di una seria di attività edilizie, eseguibili senza alcun titolo abilitativo, essendo lo stesso previsto nel DL 40/2010 “Incentivi””, all`esame del Senato in seconda lettura (DDL 2165/S).
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Identici emendamenti a firma di parlamentari e del Relatore
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Vengono introdotte numerose norme di modifica della L.241/90 (sul procedimento amministrativo), in materia di conferenza di servizi.
In particolare, si prevede che qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l`amministrazione procedente può indire (anzichè “indice di regola””) una conferenza di servizi.
La conferenza può essere altresì indetta nei casi in cui è consentito all`amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.
Sui lavori della conferenza (art.14 ter della L.241/90) viene disposto, tra l`altro, che in caso di opera o di attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza, ivi compresa la verifica di legittimità dell`autorizzazione prevista dagli art. 159 e 167 del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Inoltre, per assicurare il rispetto dei tempi, l`amministrazione procedente può far eseguire, anche da uffici tecnici di altre amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tutte le attività tecnico-istruttorie di cui all`art. 25, comma 1, del D.Lgs 152/2006.
Si prevede, altresì, che nei casi in cui l`intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui all`art.10, commi 4 e 5, del D.Lgs 152/2006, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA.
Con norma sostitutiva dell`art.14 ter, comma 6 bis viene disposto che, all`esito dei lavori della conferenza di servizi, e in ogni caso scaduti i termini previsti per i lavori, l`amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonchè ai fini dell`attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento.
Viene disposto, altresì, a modifica dell`art.14 ter, comma 7, che quando il rappresentante dell`amministrazione interessata non ne abbia espresso definitivamente la volontà, l`assenso dell`amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si considera acquisito.
Viene, inoltre, soppressa la norma dell`art.14 ter, comma 9, con cui si prevede che il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
Vengono, altresì, modificate le norme sugli effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi (art.14 quater L.241/90). In particolare, anche qui viene inserito il riferimento alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, etc (come sopra), prevedendo che il dissenso espresso dalle stesse deve essere manifestato, a pena di inammissibilità, nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell`assenso.
Viene, inoltre, disposto che al di fuori dei casi di cui all`art. 117, ottavo comma, della Costituzione, e dei casi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), ove sia espresso dissenso motivato da parte di un`amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della salute e della pubblica incolumità, la questione è rimessa dall`amministrazione procedente alla deliberazione d el Consiglio dei ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di dissenso tra un`amministrazione statale e un`amministrazione regionale o tra più amministrazioni regionali, o in sede di Conferenza unificata, in caso di dissenso tra un`amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro cinque giorni, promuove l`intesa in sede di Conferenza competente. Se l`intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, a decorrere dalla data di iscrizione all`ordine del giorno della Conferenza, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il dissenso motivato motivato è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei ministri delibera con la partecipazione dei presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.
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Identici emendamenti a firma di parlamentari e del Relatore
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Vengono previste norme di semplificazione in materia ambientale e paesaggistica.
In particolare, si dispone che ferma restando l`osservanza della normativa statale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all`art. 2, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al DPR 509/1997, compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale, concessione demaniale marittima o lacuale, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale.
Viene, altresì, modificato l`articolo 16, della L.1150/42 (Legge urbanistica), sull`approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione del Piano regolatore generale, disponendo che lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica nè a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l`assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie disciplinata dalla norma.
In materia di istanza di autorizzazione paesaggistica, viene, inoltre, modificato l`art.146, comma 5, del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), con la previsione che, fatto salvo quanto disposto dall`art.143, comma 3 – in cui si prevede che, approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell`ambito di alcune tipologie di beni paesaggistici specificatamente elencate dalla norma – non è richiesto il parere del Soprintendente in caso di approvazione delle prescrizioni d`uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli artt. 140, comma 2, 141, comma 1, e 141-bis, nonchè di positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell`avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici.
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Emendamento del Relatore
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Viene modificato l`art.140, comma 1 del D.Lgs 163/2006, sulle procedure di affidamento in caso di fallimento dell`esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell`esecutore.
Al riguardo, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell`appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, interpellano (anzichè, come previsto nella formulazione attuale della norma, potranno interpellare) progressivamente i soggetti che hanno partecipato all`originaria procedura di gara.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Viene prevista l`abolizione, dall`entrata in vigore del provvedimento, dell`obbligo di tenuta del registro degli infortuni di cui all`art.403, del DPR 547/1955.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Viene modificato l`art.53 del D.Lgs 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori), sulla tenuta della documentazione prevista dal D.Lgs stesso.
Al riguardo, viene previsto che, ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per la semplificazione degli adempimenti, ivi compresa l`eventuale eliminazione ovvero la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo precedente, saranno definite, entro il 31 dicembre 2010, previa consultazione delle parti sociali e sentita la Conferenza Stato-Regioni, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute, con il Ministro per la pubblica Amministrazione e l`Innovazione e con il Ministro per la Semplificazione normativa.
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Emendamento del Relatore
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Viene modificato l`art. 10 (“Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità“) del Codice della strada, di cui al D.Lgs 285/1992, con la previsione che per i trasporti della medesima tipologia di beni ripetuti nel tempo, l`autorizzazione periodica prevista dall`articolo 13 del regolamento di cui al DPR 195/1992 è rilasciata con le modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell`economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Viene modificato l`art. 2556 (“Imprese soggette a registrazione””) del codice civile prevedendo che i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell`azienda e che siano sottoscritti con firma digitale ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l`iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura dell`intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all`articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (e quindi da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali) ovvero a cura del notaio rogante o autenticante.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Viene modificata la disposizione volta ad intervenire sull`art. 25 (“Tagli oneri amministrativi””) del DL 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, e relativa alla riduzione degli oneri derivanti da obblighi informativi. In particolare, viene specificata la composizione del Comitato paritetico che deve essere istituito presso la Conferenza unificata (il Comitato sarà formato da 12 membri di cui sei designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l`innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, quattro tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e uno tra quelli dei comuni).
Viene, anche, previsto che la realizzazione delle attività di misurazione degli oneri è coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l`Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2008 e con le amministrazioni interessate per materia.
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Emendamento del Relatore
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Viene introdotta una disposizione volta a ridurre gli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e di imprese. A tal fine, viene previsto che i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonchè i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l`esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè l`accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefìci, devono recare in allegato l`elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, l`elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. Viene, altresì, previsto che nei casi in cui non è prevista la pubblicazione dell`atto nella Gazzetta Ufficiale, lo stesso viene pubblicato nel sito istituzionale di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definiti con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
La Presidenza del Consiglio dei ministri- dipartimento della funzione pubblica è tenuta a predisporre, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale nella quale verifica lo stato di attuazione delle suddette disposizioni valutando il loro impatto in termini di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e per le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati.
Con il regolamento di cui sopra sono, altresì, individuate le modalità di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione di tali disposizioni.
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Emendamento del Relatore
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Viene modificato l`art. 20, comma 3 della legge 59/1997 (“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa“) attraverso l`introduzione di un nuovo criterio direttivo per l`esercizio della delega da parte del Governo per la semplificazione normativa. Il suddetto criterio riguarda l`eliminazione degli obblighi informativi non necessari o sproporzionati, con specifico riferimento a quelli richiesti alle piccole imprese.
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Emendamento del Relatore
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La norma recante disposizioni in materia anagrafica viene sostituita con una diversa norma che disciplina le comunicazioni tramite posta elettronica certificata.
Al riguardo, è stabilito che sono effettuate esclusivamente in modalità telematica tramite la posta elettronica certificata ai sensi dell`articolo 48 del D.Lgs 82/2005 (Codice dell`amministrazione digitale), tra l`altro:
a) le comunicazioni e le trasmissioni di atti e di documenti tra comuni previsti dai regolamenti di cui al DPR 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell`ordinamento dello stato civile, a norma dell`articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127) e al DPR 223/1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), nonchè dal testo unico delle leggi per la disciplina dell`elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al DPR 223/1967;
b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di cui al R.D. 635/1940 (Approvazione del regolamento per l`esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e al DPR 394/1999 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell`immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell`art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
è, inoltre, previsto che con uno o più decreti del Ministro dell`interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l`innovazione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sono disciplinati le modalità ed i termini per l`effettuazione delle suddette comunicazioni.
Viene, inoltre, modificato il comma 12 dell`articolo 20 del DL 112/2008 convertito dalla L. 133/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) laddove estende il compito dell`INPS di mettere a disposizione dei Comuni modalità telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell`evento anche alle comunicazioni relative alla nascita, al cambio di residenza e all`acquisto e alla perdita della cittadinanza.
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Emendamento del Relatore
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Viene integrato l`art. 14 della L. 246/2005 recante “Semplificazione e riassetto normativo per l`anno 2005“, in materia di semplificazione della legislazione, con ulteriori disposizioni. Al riguardo, viene previsto, tra l`altro, che le amministrazioni proponenti allegano agli schemi di atti normativi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri l`elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti normativi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. Inoltre, l`amministrazione proponente non può introdurre nuovi oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese senza dimostrare di averne ridotti o eliminati altri, anche mediante un nuovo atto normativo, per un pari importo stimato. Gli schemi di atti normativi che non rispettano le suddette disposizioni non possono essere sottoposti all`approvazione del Consiglio dei ministri.
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Emendamento del Relatore
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Viene introdotta una disposizione recante semplificazioni in materia di pubblicazione di informazioni fiscali. In particolare, viene modificato l`art. 50 del D.Lgs 446/1997 recante “Istituzione dell`imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell`Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali””, in materia di istituzione dell`addizionale regionale all`imposta sul reddito delle persone fisiche, laddove prevede che il provvedimento con cui ciascuna Regione può maggiorare l`aliquota di compartecipazione dell`addizionale regionale fino all`1,4 per cento rispetto allo 0,9 per cento iniziale, debba essere pubblicato, non oltre il 31 dicembre dell`anno precedente a quello cui l`addizionale si riferisce, nel sito individuato con decreto del Capo del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell`economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2002 anzichè nella G.U.
Viene, inoltre, spostato dal 1° gennaio al 31 dicembre la data entro la quale l`addizionale comunale e provinciale all`IRPEF è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale, ai sensi dell`articolo 1, comma 4 del D.Lgs 360/1998 recante “Istituzione di una addizionale comunale all`IRPEF“ .
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Emendamento del Relatore
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Viene previsto che la Corte dei conti a sezioni riunite, giudichi, con sentenza definitiva di accertamento, sui ricorsi proposti dagli organi di vertice delle amministrazioni interessate avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni di particolare rilevanza per la finanza pubblica. I ricorsi sono proposti nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione e la Corte provvede entro i successivi 60.
La Corte dei conti, sempre a sezioni unite, provvede, altresì, con i propri regolamenti a razionalizzare gli strumenti organizzativi e le metodologie di lavoro per lo svolgimento ottimale delle funzioni giurisdizionali, di controllo, consultive e di referto al Parlamento. Con apposita disposizione viene, quindi, abrogata la disposizione di cui all`articolo 3, comma 62, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) contenente disposizioni di “riorganizzazione”” della Corte dei Conti.
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Emendamento del Relatore
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Viene introdotta una norma relativa alle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le P.A. Tra le disposizioni ivi contenute, viene prevista la soppressione dell`art. 6 del D.Lgs 82/2005 (Codice dell`amministrazione digitale) in materia di posta elettronica certificata, nella parte in cui prevede che le P.A. regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale.
Viene, inoltre, previsto che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Governo emana, un regolamento recante le modifiche necessarie al regolamento di cui al DPR 68/2005 recante “Regolamento recante disposizioni per l`utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell`articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3“ e, conseguentemente, prevede l`abrogazione dell`analoga disposizione contenuta nell`art. 35 della L. 69/2009 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile””.
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Emendamento del Relatore
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Vengono introdotte disposizioni aggiuntive all`art. 2209 del Codice Civile in materia di procuratori delle imprese.
In particolare, viene previsto che il conferimento da parte di un imprenditore ad un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della P.A., ivi compresi quelli inerenti alla partecipazione alle procedure di appalto, può essere effettuato mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale del rappresentato, da comunicare alla pubblica amministrazione interessata in via telematica o su supporto informatico. La P.A. è tenuta ad accertare, per qualsiasi procedura o attività, che il conferimento del potere di rappresentanza sia effettuato nelle suddette forme.
Quando il potere di compiere gli atti pertinenti all`esercizio dell`impresa è conferito al procuratore con deliberazione di un organo collegiale, la pubblicità è attuata mediante deposito di copia del verbale della deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell`impresa, presso il competente ufficio del registro delle imprese. Il conferimento del potere di rappresentanza di cui sopra, può essere effettuato nei primi due anni di applicazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, anche mediante una procura in forma scritta con sottoscrizione non autenticata, accompagnata da una copia fotostatica di un documento di identità valido del rappresentato sottoscritta dal medesimo.
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Emendamenti a firma di parlamentari
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Viene modificato l`articolo 34 (“Trattamenti con strumenti elettronici“) del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs 196/2003).
In particolare, viene previsto che per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, ovvero ai loro parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall`obbligo di autocertificazione – resa dal titolare del trattamento ai sensi dell`articolo 47 del DPR 445/2000 (Testo unico delle in materia di documentazione amministrativa) – di trattare soltanto tali dati, in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal Codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell`Allegato B. In relazione a tali trattamenti, nonchè a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili – in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani – il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l`innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato Allegato B).
Con apposita norma, viene, inoltre, chiarito che i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività funzionali all`adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all`applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.
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Emendamento delle Relatore
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Viene modificata la norma che fissa i criteri di d elega per l`emanazione, da parte del Governo, della “Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche””, con l`inserimento di ulteriori principi di delega. In particolare, viene previsto che le amministrazioni pubbliche favoriscano la partecipazione dei cittadini e dei soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi al procedimento amministrativo, assicurando la ragionevole durata dello stesso e valorizzando le tecnologie dell`informazione. Le pubbliche amministrazioni, secondo il suddetto criterio di delega, individuano gli obblighi che devono essere osservati con riferimento, in particolare, alle seguenti tipologie procedimentali: piani e programmi adottati per disciplinare l`attività dei privati o la realizzazione di interventi pubblici, predisposizione e adozione delle regole e programmazione, localizzazione e progettazione delle opere pubbliche di particolare rilevanza.
Con l`introduzione di un ulteriore criterio di delega viene previsto che, in caso di provvedimento amministrativo sfavorevole, l`amministrazione pubblica, ove non ricorrano ragioni ostative relative a discipline
imperative, deve indicare, oltre alla motivazione di cui all`articolo 3, della legge 241/1990 (sul procedimento amministrativo), i presupposti di fatto e le condizioni giuridiche per conseguire una decisione favorevole. In tale ipotesi, il destinatario dell`atto può presentare una nuova istanza all`amministrazione pubblica competente che dovrà nuovamente esprimersi entro un termine congruo, comunque non superiore a trenta giorni.
Viene, altresì, previsto l`obbligo dell`amministrazione pubblica di rispettare i termini di pagamento nei confronti dei privati, stabilendo il principio generale della loro inderogabilità in via convenzionale; nonchè la necessità di prevedere sia nell`ambito delle amministrazioni pubbliche che dei servizi pubblici locali, adeguate forme di pubblicità dei reclami, delle segnalazioni, delle osservazioni e delle proposte provenienti dai cittadini in merito all`azione delle amministrazioni pubbliche e all`utenza dei servizi pubblici.
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Emendamenti a firma di parlamentari
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Viene modificata la norma di delega al Governo ad adottare, entro 24 mesi dall`entrata in vigore del provvedimento, un unico codice contenente le disposizioni vigenti in materia amministrativa. Al riguardo, viene prevista l`adozione di uno o più decreti legislativi per provvedere alla semplificazione e al riassetto complessivo delle norme generali vigenti concernenti l`attività amministrativa, i procedimenti, i poteri e i doveri delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti, raccogliendole in appositi codici o testi unici, nelle materie espressamente indicate. Vengono, inoltre, dettati i criteri e principi direttivi cui il Governo è tenuto ad attenersi nell`esercizio di tale delega relativi, in particolare, alla ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonchè di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete.
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Emendamento del Relatore
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Il provvedimento in oggetto, nella settimana di riferimento, è stato approvato definitivamente dall`Aula.
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