Con una circolare il Ministero dell`interno ha fornito indicazioni per l`applicazione delle nuove norme introdotte dalla Legge 160/2007
Superamento dei limiti di velocità
In particolare si segnala che, in tema di sanzioni accessorie per il superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h ma non oltre i 60 km/h (art. 142, comma 9 Codice della strada), il provvedimento di sospensione della patente di giuda, disposto a seguito dell`accertamento di tale illecito, dovrà contenere:
– la durata della sospensione della patente (ora prevista per un periodo ricompreso da 1 a 3 mesi);
– l`indicazione che, trascorso tale periodo e per i 3 mesi successivi decorrenti dal momento della restituzione della patente, la guida sarà interdetta nell`orario notturno sopraindicato.
La mancata osservanza di tali limitazioni alla guida comporterà l`applicazione della sanzione di cui all`art. 218, comma 6 del Codice della strada, e cioè il pagamento di una somma da Euro 1.754 a Euro 7.018, unitamente alla revoca della patente e al fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 3 mesi.
Qualora l`eccesso di velocità venga compiuto nelle ore notturne (tra le 20 e le 7 del mattino) sarà applicata una sanzione aggiuntiva di Euro 200, da destinarsi al fondo contro l`incidentalità notturna, istituito dall`art. 6 bis del DL 117/2007 e disciplinato da un regolamento da adottarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della L. 160/2007.
Anche il provvedimento di inibizione parziale notturna, come accade già per quello di sospensione completa della patente di guida, sarà annotato nell`archivio nazionale degli abilitati alla guida gestito dal Ministero dei trasporti ai sensi degli articoli 225 e 226 del Codice della strada.
Sosta e fermata del veicolo
La circolare precisa che il divieto di tenere acceso il motore di un veicolo durante la sosta o la fermata al fine di mantenere in funzione l`impianto di climatizzazione (introdotto dall`art. 3 bis del DL 117/2007 che modifica l`art. 157 del Codice della strada) rappresenta una norma speciale rispetto al generale divieto di tenere acceso il motore durante la sosta contenuto nell`art. 157, comma 2 del Codice della strada.
Pertanto, quando il funzionamento del motore durante la sosta abbia le richiamate finalità, adeguatamente attestate nel verbale di accertamento dell`illecito, trova applicazione la nuova sanzione specifica per tale ipotesi (pagamento di una somma da 200 Euro a 400 Euro).
Tale divieto comunque non si applica nei casi di arresto della marcia per code dovute a traffico o incidenti.
Guida in stato di ebbrezza
Dopo aver ricordato le nuove sanzioni per tale illecito (art. 5, DL 117/2007 di modifica degli artt. 186 e 187 del Codice della strada), la circolare precisa che, quando la guida in stato di ebbrezza venga accertata nelle ore notturne (tra le 20 e le 7 del mattino), sarà applicata una sanzione aggiuntiva di Euro 200, da destinarsi al fondo contro l`incidentalità notturna (art. 6 bis, comma 2 del DL 117/2007).
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