Pubblicata la legge di conversione del DL 262/06 che prevede una sanatoria automatica dei punti patente illegittimamente decurtati. In caso di mancata identificazione del responsabile dell`infrazione l`obbligo di comunicarne i dati grava non più solo sul proprietario ma su ogni altro obbligato in solido
L`articolo 2 comma 164 della Legge 286 del 24 novembre 2006 (GU 277 del 28 novembre 2006) di conversione del Decreto Legge 262/06 ha modificato l`art. 126-bis del Codice della strada per la parte relativa all`obbligo di comunicazione alle autorità di polizia dei dati relativi al soggetto che ha commesso l`infrazione nel caso in cui non si sia potuto procedere alla sua identificazione diretta.
Il comma 2 dell`art. 126-bis come riformulato prevede infatti che oltre al proprietario anche l`obbligato in solido con questi (ossia l`usufruttuario, l`acquirente con patto di riservato dominio o l`utilizzatore a titolo di locazione finanziaria) sia tenuto a fornire agli organi di polizia, entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente dell`effettivo conducente del veicolo al momento in cui è stata commessa l`infrazione.
In caso di omessa comunicazione, senza giustificato e documentato motivo sarà applicata una sanzione da 250 a 1000 euro oltre ovviamente a quella dovuta per la specifica infrazione stradale.
Si prevede, infine, che siano riattribuiti automaticamente i punti tolti alle patenti di quei proprietari di veicoli che, in base all`originaria formulazione dell`art. 126-bis (dichiarata illegittima con la sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 24/1/2005), non avevano comunicato i dati dell`effettivo colpevole dell`infrazione e pertanto la decurtazione dei punti era stata effettuata nei loro confronti.
In Allegato: articolo 126-bis Codice della Strada
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