è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2006 il Decreto del Ministro delle infrastrutture 1° febbraio 2006, recante norme in materia di gestione delle aviosuperfici, che sono aree, pubbliche o private, idonee alla partenza e all`atterraggio di particolari aeromobili che per le loro caratteristiche tecniche non impongono in maniera esclusiva l`uso degli aeroporti.
Per quanto di interesse del settore, il provvedimento contiene alcune norme che incidono sulla pianificazione urbanistica e in particolare sull`uso delle aree limitrofe alle aviosuperfici (che comprendono anche le elisuperfici, destinate all`approdo esclusivo degli elicotteri).
Occorre prima di tutto ricordare che, di recente, il Decreto Legislativo 151/2006, recante correzioni e integrazioni alla parte aeronautica del Codice della navigazione (come rivisto dal D.Lgs. 96/2005), in tema di aviosuperfici ha specificato che i comuni, nell`esercizio dei poteri di pianificazione urbanistica, devono tenere in considerazione le finalità aeronautiche delle aree adibite ad aviosuperfici situate nel proprio territorio. Ciò significa che anche nelle direttrici di decollo e approdo delle aviosuperfici e delle elisuperfici dovrà essere garantita la sicurezza attraverso l`inserimento di apposite disposizioni negli strumenti urbanistici.
Il Decreto fornisce ulteriori indicazioni in materia, stabilendo che la scelta di un`aviosuperficie è subordinata al rispetto delle zone proibite, pericolose e regolamentate, indicate nelle apposite pubblicazioni aeronautiche nazionali ed è soggetta alle restrizioni stabilite dalle competenti autorità civili e militari (art. 10). Pertanto, non tutte le aree sono idonee ad essere utilizzate per l`approdo o il decollo, ma dovranno ricorrere una serie di condizioni, urbanistico-edilizie e non, atte a garantire la sicurezza della navigazione aerea, nonchè quella delle persone e delle attività ubicate nelle traiettorie di volo.
Per questo, intorno alle aviosuperfici deve esserci sufficiente spazio libero da ostacoli (ad esempio, costruzioni, tralicci, ecc.) ai fini dell`effettuazione delle manovre di decollo e approdo. Gli ostacoli eventualmente presenti, ai fini della loro compatibilità con le esigenze di sicurezza, devono essere tali da non interferire con le operazioni di volo (art. 20).
Il gestore dell`aviosuperficie dovrà trasmettere all`ENAC il rilievo degli eventuali ostacoli compatibili con le esigenze di sicurezza, presenti nelle traiettorie di decollo ed atterraggio (art. 22).
1551-DM 1 febbraio 2006.pdfApri