è giunto all`esame del Parlamento, assegnato, in prima lettura, in sede referente, alla Commissione Industria del Senato il disegno di legge del Governo su “Legge quadro sulla qualità architettonica”” (DDL 1264/S, relatore Sen. Franco Asciutti del Gruppo parlamentare PdL).
Il provvedimento, come espressamente indicato nel testo, è volto a promuovere e tutelare la qualità dell`ideazione e della realizzazione architettonica, cui viene riconosciuta particolare rilevanza pubblica, anche ai fini della salvaguardia del paesaggio, dello sviluppo sostenibile, nonchè del miglioramento della vivibilità dell`ambiente urbano e della qualità della vita.
A tal fine, alle Amministrazioni pubbliche è demandato il compito di perseguire, tra l`altro, i seguenti obiettivi:
–promuovere la qualità del progetto e dell`opera architettonica;
–sostenere lo strumento del concorso di architettura, nelle forme del concorso di idee e di progettazione per la realizzazione degli interventi;
–incentivare l`ideazione e la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico;
–promuovere la continuità del processo progettuale.
Con apposita norma viene precisato, inoltre, che le Regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia nell`ambito dei principi formulati nel provvedimento.
Il testo comprende nel suo ambito di applicazione i progetti di trasformazione del territorio ed in particolare “ogni atto che riguarda l`inserimento di nuove opere nei diversi contesti naturali ed urbani, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali, la realizzazione e l`ammodernamento delle infrastrutture””.
Una apposita norma riguarda la definizione e aggiornamento, da parte del Ministro per i Beni e le Attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, di un piano per la qualità architettonica delle costruzioni pubbliche statali, redatto con previsione triennale e volto ad individuare le linee di intervento per il conseguimento degli obiettivi individuati nel testo, indicando per ciascun anno, i settori e gli interventi prioritari.
Le indicazioni del Piano vengono recepite dalle singole amministrazioni aggiudicatici e coordinate con il programma triennale redatto ai sensi dell`art.128 del DLgs 163/2004 (Codice dei contratti pubblici). All`attuazione del Piano medesimo, relativamente agli interventi statali, vengono destinate, con ripartizione annuale, risorse nell`ambito di quelle previste al comma 4, art.60 della L.289/2002 (Legge finanziaria 2003).
Con altra disposizione viene previsto, tra l`altro, di destinare all`inserimento di opere d`arte dei nuovi edifici pubblici una quota non inferiore al 2% della spesa totale prevista per i lavori di costruzione degli stessi nonchè di ristrutturazione edilizia ed urbanistica di quelli esistenti, secondo apposite linee guida emanante con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività culturali, sentita la Conferenza Unificata.
La norma non si applica agli interventi che hanno un costo complessivo, risultante dal computo metrico estimativo, inferiore ad un milione di euro. Non si applica, altresì, alle opere di edilizia penitenziaria e di edilizia residenziale pubblica, nonchè agli interventi di deindustrializzazione e di recupero di immobili a destinazione industriale dismessi realizzati con partecipazione finanziaria dello Stato o di altri enti pubblici e agli immobili destinati alla difesa nazionale diversi dalle caserme.
Viene, inoltre, dettata l`attivazione di procedure di riconoscimento delle opere di architettura contemporanea attraverso lo strumento della dichiarazione di particolare valore artistico di cui all`art. 20 della L. 633/1941 sul diritto d`autore. Viene previsto, altresì, che le opere per le quali sia intervenuto tale riconoscimento possano accedere ai contributi di cui agli artt.35 e 37 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 42/2004).
Altri articoli concernono la promozione dei concorsi di architettura; la previsione di premi e riconoscimenti ai progetti ed alle opere di architettura destinati a quegli enti pubblici e soggetti privati che si siano distinti nel commissionare progetti di particolare valore architettonico e urbanistico; la conoscenza e promozione delle opere di architettura di particolare valore artistico; la promozione dell`alta formazione destinata alla conoscenza e alla diffusione della cultura architettonica; il ruolo del Centro nazionale per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee, con riguardo al settore dell`architettura.
Il provvedimento in sede d`esame in Commissione Istruzione è stato abbinato ad altri due disegni di legge di iniziativa parlamentare vertenti sulla stessa tematica (DDL 327/S “Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163“ e DDL 1062/S “Legge quadro sulla qualità architettonica””).