Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti emana una circolare per definire i carichi dei trasporti eccezionali ed in particolare degli elementi prefabbricati
La Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6 settembre 2005 n. 189 (Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2005 n. 213) a distanza di circa otto anni dalla Circolare n. 2811del 17 novembre 1997 del Ministero dei lavori pubblici, sempre relativa ai generi merceologici oggetto dei trasporti eccezionali, è finalizzata a chiarire alcuni aspetti importanti nel carico di un trasporto eccezionale per evitare che con l`impiego di un veicolo eccezionale ed in particolare della sua capacità tecnica di avere una capacità di carico superiore rispetto a quella di un veicolo normale, possano essere trasportati prodotti in quantità maggiore rispetto i normali limiti di carico.
In via preliminare si ricorda che l`art. 10 comma 2 lett. b) del nuovo codice della strada consente il trasporto di carichi eccedenti sia i limiti di massa che dimensionali degli artt. 61 e 62 e tra questi gli elementi prefabbricati e le apparecchiature industriali complesse per l`edilizia. Il carico potrà essere integrato, sino alla massa complessiva autorizzata per il veicolo, con altri generi merceologici simili sino a completare la superficie di carico del veicolo che, nel caso delle merci sopra richiamate, non potrà essere superiore a sei unità.
La Circolare interviene sulla possibilità di integrare il carico chiarendo, anche in modo opinabile, il significato di tale azione.
Se il trasporto eccede sia i limiti di massa che dimensionali del codice della strada il completamento del carico potrà avvenire solo alle seguenti condizioni:
– impiego di un veicolo eccezionale
– eccezionalità di almeno un elemento trasportato
– integrazione del carico con al massimo sei elementi fino al completamento della massa complessiva del veicolo
Se il trasporto eccede solo i limiti di massa il completamento del carico potrà avvenire solo alle seguenti condizioni:
– impiego di un veicolo eccezionale
– sistemazione del carico in condizioni di sicurezza
– eccezionalità di almeno un elemento trasportato
– integrazione del carico con al massimo sei elementi per i prefabbricati e le macchine per l`edilizia
– occupazione della superficie utile di carico senza sovrapposizione degli elementi trasportati
Quanto ai generi merceologici ammessi per il completamento del carico la Circolare precisa che nel caso di elementi prefabbricati essi dovranno essere tutti del medesimo materiale (es. calcestruzzo e ferro) e della medesima tipologia (es. solo travi/pilastri; pannelli/lastre). Per le macchine per l`edilizia il completamento del carico potrà avvenire solo con altre macchine.
Le indicazioni della Circolare, pur se comprensibili al fine di reprimere i fenomeni di abusivismo, non sono condivisibili relativamente agli elementi prefabbricati per i quali la distinzione tra prodotti lunghi e prodotti piani è destinata a creare aggravi nei costi di trasporto, nella logistica e non tiene conto nè della realtà produttiva delle aziende produttrici, nè delle esigenze delle imprese edili che li utilizzano.
Ulteriore elemento di segno negativo destinato a ridurre la flessibilità operativa, è l`obbligo, previsto dalla Circolare, di indicare nella richiesta di autorizzazione al trasporto gli elementi con i quali si intende completare il carico.
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