è stato pubblicato il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (GU n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n. 24) contenente “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale””.
Le modifiche, che comunque entreranno in vigore il 13 febbraio 2008, interessano i seguenti aspetti:
Via – Vas
Sono escluse dall`ambito di applicazione delle nuove disposizioni le procedure di VAS e VIA avviate precedentemente all`entrata in vigore del decreto che pertanto dovranno essere concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell`avvio del procedimento.
Le norme del decreto correttivo sostituiscono integralmente la precedente disciplina anche se non si registra una radicale variazione. Piuttosto si deve dare atto dell`inserimento di una serie di disposizioni volte ad assicurare il coordinamento tra la diverse autorizzazioni ambientali nonchè la semplificazione dei procedimenti prevedendo anche la possibilità che le amministrazioni procedenti stipulino a tal fine appositi accordi.
Per quanto riguarda i piani, programmi e progetti di competenza regionale è previsto che le regioni debbano adeguare le proprie normative entro 12 mesi dall`entrata in vigore del suddetto decreto. Ad esse è in ogni caso riconosciuta un`ampia discrezionalità nel definire: ulteriori modalità, rispetto a quelle previste nel decreto: per l`individuazione di piani, programmi e progetti da sottoporre a VIA o VAS o anche per la determinazione di criteri di esclusione dalla VIA per specifiche categorie progettuali; per lo svolgimento delle consultazioni; per le modalità di partecipazione delle regioni confinanti eventualmente coinvolte dall`attuazione del piano; per l`individuazione dei soggetti competenti in materia.
Terre e Rocce da scavo
Si evidenzia in via preliminare che i progetti di riutilizzo in essere alla data del 13 febbraio 2008 dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro i successivi 90 giorni. In tale periodo le attività potranno continuare e le eventuali modifiche dovranno essere richieste dall`autorità nel termine di 60 giorni.
Vengono introdotte importanti modifiche alla disciplina relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo. In particolare, viene ammesso lo stoccaggio per tali materiali in caso di opere soggette a VIA sino a tre anni. Il nuovo articolo 186 consente inoltre il riutilizzo in altro ciclo produttivo, purchè in presenza di determinate condizioni.
Registro di carico e scarico
I soggetti tenuti alla compilazione del registro di carico e scarico in aggiunta a quanto sino ad oggi previsto dovranno farlo vidimare dalla camera di Commercio territorialmente competente.
Per un commento più dettagliato si rimanda alla circolare Ance di prossima pubblicazione.
In allegato il testo del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4