Con la sentenza 11 maggio 2006, n. 191 la Corte Costituzionale ha dichiarato l`illegittimità costituzionale dell`art. 53, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 (Testo unico espropri) nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati.
I giudici, richiamando peraltro quanto già affermato nella precedente sentenza n. 204/2004, hanno sottolineato che non ci si deve rivolgere al giudice amministrativo, bensì al giudice ordinario nel caso in cui i “comportamenti”” attuati dalla P.A., non siano espressione di un pubblico potere, quale quello espropriativo, ma, al contrario, si pongano esclusivamente quali comportamenti di diritto privato (ad esempio l`occupazione di un`area senza che sia stata dichiarata la pubblica utilità dell`opera da realizzare).
Pertanto, al fine di individuare il giudice effettivamente competente, in materia di espropriazione per pubblica utilità, si dovrà verificare di volta in volta la sussistenza o meno dell`esercizio di una funzione pubblica.