Il TAR Piemonte con la sentenza n. 1885/2006 è tornato sul tema della natura della denuncia di inizio attività, questa volta però qualificandola come vero e proprio “titolo abilitativo edilizio”” al pari del permesso di costruire.
Infatti, mentre nelle precedenti sentenze (Tar Piemonte n. 1359/2005 e n. 1367/2005) il tribunale amministrativo aveva aderito alla tesi che configura la Dia in materia urbanistica quale mero atto del privato e in quanto tale non soggetta ad impugnazione nè ad annullamento, in quest`ultima pronuncia ha ritenuto invece ammissibile un ricorso contro la Dia da parte di un terzo, in considerazione della sua natura provvedimentale.
Secondo i giudici, infatti, alla luce delle modifiche introdotte dapprima con la legge 15/2005 e poi con l`art. 3 del D.L. 35/2005, si deve ritenere che la Dia in materia urbanistica sia oggi ricompresa nella disciplina generale prevista dall`art. 19 della legge 241/1990 in materia di denuncia di inizio attività, in quanto la nuova formulazione della norma non esclude più tale fattispecie dal suo ambito operativo.
Sulla base di ciò, i giudici hanno dedotto che alla Dia urbanistica sono applicabili anche le previsioni contenute nel comma 3 del medesimo art. 19 della l. 241/1990, in base alle quali l`amministrazione competente può sempre assumere determinazioni in via di autotutela, come ad esempio l`annullamento del provvedimento illegittimo.
Proprio l`applicazione alla denuncia di inizio attività degli istituti di autotutela, secondo i giudici piemontesi, induce a ritenere che il legislatore abbia voluto in tal modo risolvere una volta per tutte la questione relativa alla natura della Dia, qualificandola come titolo abilitativo edilizio, vale a dire come vero e proprio atto autorizzatorio proveniente dalla pubblica amministrazione.
Infatti, secondo il Tribunale, è possibile adottare provvedimenti di autotutela da parte della pubblica amministrazione solo laddove si intenda la denuncia di inizio attività quale provvedimento amministrativo, vale a dire titolo abilitativo tacito, formatosi a seguito della denuncia da parte del privato e del conseguente comportamento inerte dell`amministrazione.
Si consolida quell`orientamento giurisprudenziale che, in linea con quanto l`Ance ha da sempre sostenuto, sostiene che la domanda del privato, in presenza di tutti i requisiti formali e sostanziali prescritti dalla legge, abbia valore di provvedimento tacito della pubblica amministrazione.