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Pubblicata la Circolare del Ministero delle Attività Produttive sulle modalità applicative del decreto legislativo 192/2005

Archivio

Norme sul risparmio energetico: primi chiarimenti del Ministero

31 Maggio 2006
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Con la circolare n. 8895 del 23/5/2006 il Ministero ha ritenuto opportuno chiarire e precisare le modalità applicative di alcune disposizioni del decreto di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell`edilizia.
La circolare si propone di aiutare gli operatori ed i soggetti interessati ad interpretare la norma emanata ai fini di un` applicazione uniforme.
In essa vengono infatti sottolineati alcuni aspetti, che hanno portato a difformità di interpretazione, tra i quali le disposizioni previste nel regime transitorio e la certificazione energetica.
Nell`ambito del regime transitorio (Allegato I del d. lgs. 192/2005) per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, il decreto prevede, per gli edifici di nuova costruzione e nel caso di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2, demolizione e ricostruzione, in manutenzione straordinaria, di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2 ed ampliamento (tale che risulti volumetricamente superiore al 20% dell`edificio esistente), la possibilità di adottare due modalità di verifica alternative basate sul calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria e quello del calcolo della trasmittanza termica degli elementi costituenti l`edificio unitamente al rendimento energetico globale medio stagionale.
Nel decreto è anche evidenziato che, se si rispettano i limiti di trasmittanza termica e si garantisce un rendimento medio stagionale dell`impianto termico, il calcolo dettagliato del fabbisogno può essere omesso, attribuendo all`edificio, o porzione interessata, in termini di fabbisogno di energia primaria, il valore massimo ammesso dalla norma.
A tale proposito, la Circolare, a conferma dell`interpretazione già fornita dall`Ance (news n. 170 del 16/1/2006), chiarisce che la verifica del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale non deve essere accompagnata dalle verifiche della trasmittanza termica previste ai commi 6, 7 e 8 dell`Allegato I, che rappresentano, per tutte le categorie di edifici, una opzione alternativa da applicare in specifici casi di limitata entità.
La Circolare inoltre precisa, come evidenziato dai risultati della ricerca effettuata dall`Ance (vedere news n. 1844 del 14/4/2006 e n. 1777 dell`11/4/2006), che la determinazione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e la verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori riportati nella tabella 1, punto 1, dell`allegato C, è la scelta progettuale ottimale.
è comunque lasciata al progettista ampia libertà di scelta, tra tutte le possibili soluzioni realizzative, per il raggiungimento delle prestazioni energetiche minime da raggiungere.
Un altro fondamentale chiarimento, fornito dalla circolare, riguarda l`applicazione della norma agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili, precisando che tali edifici sono esentati dall`obbligo di rispetto dei limiti delle trasmittanze termiche in caso di intervento parziale.
è inoltre previsto che per tale tipologia di edifici venga adottato il metodo del fabbisogno annuo di energia primaria e, in alternativa a questo, possa essere applicato volontariamente il metodo delle trasmittanze termiche.
Per ciò che riguarda la certificazione energetica degli edifici è prevista una graduale applicazione: obbligatoria per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni complete di edifici di notevole dimensione, e volontaria in tutti gli altri casi.
Il decreto infatti intende promuovere una certificazione energetica su base volontaria, da realizzare attraverso metodi semplificati a basso costo che saranno definiti nelle Linee guida nazionali in corso di predisposizione.
Finchè non verranno emanati i suddetti provvedimenti, inerenti la certificazione energetica degli edifici, la norma per tale aspetto non sarà pienamente applicabile ed esecutiva, in quanto non compiutamente definita dal decreto legislativo 192/05 nè da altra legislazione vigente.
Tuttavia nel momento in cui le regioni e le province autonome adotteranno delle proprie norme attuative su tale tematica, per la clausola di cedevolezza si applicherà quanto da esse previsto.
Per quanto concerne gli altri aspetti è opportuno evidenziare come, nel caso di ristrutturazioni totali su edifici esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 1000 m2, o ristrutturazioni parziali e manutenzione straordinaria dell`involucro edilizio, l`applicazione del decreto sia facoltativa. Pertanto si deve porre attenzione anche al risparmio energetico, che si può conseguire rispettando degli specifici parametri ricadenti nel metodo delle trasmittanze termiche.
Considerando inoltre che lo spirito della norma è quello di imporre una corretta progettazione e realizzazione delle nuove opere, senza tuttavia aggravare gli operatori ed i cittadini, costringendoli a rimettere mano a cose già completate o in corso di completamento, e che per edifici di nuova costruzione si intende un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto (8 ottobre 2005), una sostanziale variante in corso d`opera può essere considerata una ristrutturazione, totale o parziale, o un intervento di manutenzione straordinaria su un edificio esistente. In tal caso la relazione tecnica dovrà essere coerente con le nuove norme, ma solo relativamente a quanto sostanzialmente modificato.

Vedere argomenti collegati:

– Recepimento della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia del 16/06/2006

– Attività di ricerca sulle prestazioni acustiche e termiche degli edifici del 14/04/2006

1766-Allegati D.Lgs 192-2005.pdfApri

1766-D.Lgs 192-2005.pdfApri

1766-Circolare Ministeriale del 23.05.2006.pdfApri
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