Nella riunione della Conferenza Unificata straordinaria del 25 marzo u.s., convocata in seduta straordinaria per esaminare iniziative legislative finalizzate ad un rilancio dell`attività edilizia e del tessuto urbanistico, è stata decisa la costituzione di un apposito Tavolo di lavoro tecnico-politico.
A seguito dei lavori del Tavolo, nella seduta straordinaria del 1° aprile scorso, il Governo, Regioni ed Enti locali hanno raggiunto un`apposita Intesa con la quale: “per favorire iniziative volte al rilancio dell`economia, rispondere ai bisogni abitativi delle famiglie e per introdurre incisive misure di semplificazione procedurali dell`attività edilizia, lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali definiscono il seguente Accordo””.
Nel testo viene previsto, in particolare, l`impegno delle Regioni ad approvare entro e non oltre 90 giorni proprie leggi ispirate ai seguenti obiettivi:
a) “regolamentare interventi – che possono realizzarsi attraverso piani/programmi definiti tra Regioni e Comuni – al fine di migliorare anche la qualità architettonica e/o energetica degli edifici entro il limite del 20% della volumetria esistente di edifici residenziali uni-bi familiari o comunque di volumetria non superiore ai 1000 metri cubi, per un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi, fatte salve diverse determinazioni regionali che possono promuovere ulteriori forme di incentivazione volumetrica;
b) disciplinare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35% della volumetria esistente, con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell`efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale, ferma restando l`autonomia legislativa regionale in riferimento ad altre tipologie di intervento;
c) introdurre forme semplificate e celeri per l`attuazione degli interventi edilizi di cui alla lettera a) e b) in coerenza con i principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della pianificazione comunale””.
Tali interventi edilizi non possono riferirsi ad edifici abusivi o nei centri storici o in aree di inedificabilità assoluta.
Le leggi regionali potranno, altresì, “individuare gli ambiti nei quali gli interventi di cui alle lettere a) e b) sono sono esclusi o limitati, con particolare riferimento ai beni culturali e alle aree di pregio ambientale e paesaggistico, nonchè gli ambiti nei quali i medesimi interventi sono favoriti con opportune incentivazioni e premialità finalizzate alla riqualificazione di aree urbane degradate””.
Governo e Regioni hanno, altresì, ribadito: “la necessita assoluta del pieno rispetto della vigente disciplina in materia di rapporto di lavoro, anche per gli aspetti previdenziali e assistenziali e di sicurezza nei cantieri e la necessità di mettere a punto una procedura che garantisca trasparenza come, per esempio, quella utilizzata per lo sgravio Irpef del 36%“.
Nel testo viene previsto, inoltre, che “entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, il Governo emanerà un decreto-legge i cui contenuti, saranno concordati con le Regioni e il sistema delle autonomie con l`obiettivo precipuo di semplificare alcune procedure di competenza esclusiva dello Stato, al fine di rendere più rapida ed efficace l`azione amministrativa di disciplina dell`attività edilizia””.
Nell`Accordo il Governo si impegna, infine: “confermando integralmente gli impegni assunti con l`Accordo sottoscritto con le Regioni in merito al sostegno dell`edilizia residenziale pubblica, ad avviare congiuntamente con le Regioni e le autonomie locali uno studio di fattibilità per un nuovo piano casa che individui, in aggiunta alle risorse dell`Accordo sopra indicato, e compatibilmente con le condizioni di finanza pubblica, risorse pubbliche e private per soddisfare il fabbisogno abitativo delle famiglie o particolari categorie, che si trovano nella condizione di più alto disagio sociale e che hanno difficoltà ad accedere al libero mercato della locazione””.
Viene fatta salva ogni prerogativa costituzionale delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.
Si vedano precedenti del 24 marzo 2009 e del 1° aprile 2009.