Il Consiglio di Stato ribadisce lo stretto legame fra l'effettiva edificazione e l'onere concessorio
In una recente sentenza il Consiglio di Stato (Sezione V, 23 giugno 2003, n.3714, nonchè in precedenza 12 giugno 1995, n.894) è tornato sul tema del contributo di costruzione, ribadendo lo stretto legame fra l`effettivo esercizio della facoltà di edificare e la corresponsione di tale onere all`ente locale, disposta ora dall`art.16 del Testo Unico sull`edilizia.
Questo significa pertanto che il contributo di costruzione non è dovuto al comune in caso di rinuncia o di mancato utilizzo del permesso di costruire.
è dunque possibile argomentare che nel caso in cui venga realizzata una volumetria inferiore a quella concessa si ha diritto alla restituzione del contributo relativo a tale parte.
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