Con il Decreto 29 luglio 2004, n. 248 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2004) recante “Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto””, il Ministero dell`ambiente torna nuovamente sul tema della bonifica dall`amianto per fornire istruzioni circa la gestione dei rifiuti derivanti da tale attività.
Il Decreto che dà attuazione agli articoli 5 e 6 dalla Legge 257/1992 e 18 del Decreto Ronchi 22/1997- detta le regole che gli operatori del settore devono seguire durante le fasi successive alla rimozione dell`amianto, dal deposito temporaneo fino allo smaltimento in discarica o al recupero.
Integrando l`allegato 1 del D.M. 13 marzo 2003 sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica attuativo del D.Lgs. 36/2003, il Decreto fornisce istruzioni, tra l`altro, circa le operazioni di pre-trattamento (in particolare il deposito temporaneo), circa il trasposto, il trattamento, lo smaltimento ed il recupero.
Deposito temporaneo
Il Decreto prevede che subito dopo la rimozione dell`amianto, i rifiuti dovranno essere raccolti e depositati separatamente da altri rifiuti di diversa natura. La stessa regola vale anche in presenza di differenti tipologie di rifiuti contenenti amianto.
Trattamento
Le procedure di trattamento dell`amianto sono distinte in due categorie:
– trattamenti che riducono il rilascio di fibre e polveri nocive senza modificare la struttura chimica dell`amianto (stabilizzazione, solidificazione in matrice stabile non reattiva, incapsulamento, ecc.): la destinazione finale dei rifiuti è lo smaltimento in discarica.
– trattamenti che modificano completamente la struttura chimica dell`amianto annullandone la pericolosità (litificazione, vetrificazione, ceramizzazione, ecc.): la destinazione finale in questo caso è di norma il riutilizzo.
Trasporto
Il trasporto dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti in materia di trasporto dei rifiuti, vale a dire con il formulario di accompagno e previa iscrizione all`Albo gestori rifiuti (in questo caso categoria 5) se i materiali residuali sono trasportati in conto terzi.
Discariche
I rifiuti che dopo il trattamento presentino un indice di rilascio superiore o uguale a 0,6, se non sottoposti ad ulteriore trattamento, vanno avviati in discariche per rifiuti pericolosi (paragrafo 6 e allegati). I materiali contenenti amianto che dopo il trattamento hanno un indice di rilascio inferiore a 0,6 potranno essere smaltiti in discarica ai sensi del D.Lgs. 36/03 (coltivazione a trincee, copertura giornaliera, ecc.).
Recupero
Il Decreto per la prima volta consente il recupero di rifiuti derivanti da bonifiche dell`amianto a condizione che venga eliminata la pericolosità del materiale attraverso apposito trattamento.
Allegato Decreto