Con la sentenza 29 luglio 2004 nella causa promossa da un privato contro lo Stato italiano, la Corte Europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell`uomo è intervenuta in tema di espropriazione, dichiarando, tra l`altro, la contrarietà dell`attuale sistema di calcolo dell`indennità per le aree edificabili – introdotto dall`art. 5 bis del Decreto Legge 333/1992, convertito dalla Legge 359/1992, ed ora contenuto nell`art. 37 del Testo Unico Espropri (D.P.R. 327/2001) – con gli artt. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell`uomo e 1 del Protocollo Addizionale (diritto al libero godimento della proprietà privata).
La vicenda alla base del giudizio ha avuto origine dall`espropriazione, nel 1983, di un terreno di circa 1.800 mq per la realizzazione di un piano per l`edilizia economica e popolare, in seguito alla quale il Comune aveva corrisposto nel 1989 al proprietario un indennizzo calcolato sulla base non della L. 2359/1865 (valore venale) a quel tempo applicabile, ma della L. 865/1971 (all`incirca la metà del valore venale) relativa ai soli espropri di aree agricole.
In seguito al ricorso del proprietario, i giudici italiani avevano ritenuto di applicare il criterio di calcolo previsto dall`art. 5 bis della L. 359/1992 (metà della somma del valore venale del bene e del reddito dominicale netto, ridotta ulteriormente del 40%) entrato in vigore durante la pendenza del processo ed espressamente applicabile ai giudizi in corso.
La Corte di Strasburgo ha, prima di tutto, rilevato la violazione dell`art. 6 della Convenzione europea a causa dell`eccessiva durata del processo (8 anni) nonchè della mancata applicazione del principio di equità (per l`intromissione del legislatore nel potere del giudice attraverso la previsione della applicazione retroattiva dell`art. 5 bis alle controversie pendenti) e, successivamente, ha criticato il sistema di calcolo dell`indennità in quanto contrastante con i principi della ragionevolezza dell`indennizzo e del rispetto del giusto equilibrio fra le esigenze dell`interesse privato e quelle dell`interesse pubblico.
è stato affermato, infatti, che, sebbene l`indennità non debba corrispondere al valore di mercato del bene espropriato, essa deve comunque rappresentare un ragionevole ristoro alla privazione del diritto di proprietà (art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione).
La sentenza rappresenta un precedente importante, che potrebbe portare ad una revisione dell`attuale sistema di quantificazione dell`indennizzo per le aree edificabili, nonostante esso sia stato in passato più volte dichiarato legittimo dalla Corte Costituzionale ed ora recepito nel T.U..