Varato dal Governo il primo dei due provvedimenti per il rilancio dello sviluppo economico, sociale e territoriale che contiene, tra l`altro, una norma in materia di DIA
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2005 il Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35 contenente “Disposizioni urgenti nell`ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale””.
Si tratta del primo dei due provvedimenti – un decreto legge ed un disegno di legge – varati dal Governo e contenenti disposizioni di varia natura tutte finalizzate a conferire nuovo slancio e maggiore competitività al Paese.
Fra le norme di interesse si segnala l`art. 3 in tema di semplificazione amministrativa, che apporta, tra l`altro, ulteriori modifiche alla L. 241/1990. In particolare, viene integralmente sostituito l`art. 19 della L. 241/1990 sulla DIA – Dichiarazione di inizio attività (in precedenza si parlava di Denuncia di inizio attività).
Si stabilisce ora che tutti gli atti di autorizzazione, (comprese le domande per l`iscrizione in albi e ruoli), richiesti per svolgere attività imprenditoriali, commerciali o artigianali e il cui rilascio dipenda esclusivamente dall`accertamento dei requisiti di legge sono sostituiti da una dichiarazione del soggetto interessato di inizio dell`attività all`amministrazione competente.
Non possono comunque essere sostituiti dalla dichiarazione dell`interessato gli atti rilasciati da pubbliche amministrazioni che operano, tra l`altro, nei settori dell`ambiente, del patrimonio culturale e paesaggistico (ad es. autorizzazione della soprintendenza in caso di lavori su immobili soggetti a vincolo culturale o autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs. 42/2004), della tutela della salute e della incolumità, della giustizia, della pubblica sicurezza.
Inoltre, poichè vengono fatte salve le altre norme vigenti sempre in tema di DIA, resta esclusa dall`ambito di applicazione della disposizione la disciplina speciale della DIA in edilizia. Peraltro occorre sottolineare che il nuovo art. 19 della L. 241/1990 ricalca nella sostanza la procedura dell`art. 23 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico edilizia).
L`attività imprenditoriale, infatti, potrà essere avviata decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, durante i quali l`amministrazione competente è chiamata ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge. In caso di esito negativo, la P.A. inibisce l`attività con un provvedimento motivato.
Una novità rispetto anche alla disciplina del Testo Unico edilizia è rappresentata dall`obbligo dell`interessato di dare comunicazione all`amministrazione competente dell`inizio dell`attività. è fatto comunque espressamente salvo il potere della P.A. di intervenire successivamente all`avvio dell`attività in via di autotutela, annullando o revocando il titolo autorizzatorio in base agli articoli 21 quinquies e 21 nonies della L. 241/1990.
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