Secondo il TAR Campania il termine annuale per l`avvio dei lavori decorre dal momento in cui il permesso di costruire diventa efficace
Nuova pronuncia della giurisprudenza sul tema dell`efficacia temporale del permesso di costruire ed in particolare sulla decorrenza del termine annuale per l`inizio dei lavori, fissato, a pena di decadenza, dall`art. 15 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico edilizia).
Con la sentenza 8 novembre 2004, n. 1978, il TAR Campania, Salerno, sez. II, ha stabilito che il termine di un anno entro il quale devono essere avviati i lavori non decorre necessariamente dalla data del rilascio del permesso di costruire, ma dal momento in cui si rende concreta la possibilità di dare inizio ai lavori stessi.
Nel caso di specie è stato annullato un provvedimento di decadenza del permesso di costruire, sulla base della considerazione che la mancanza della voltura ha reso inefficace il titolo abilitativo edilizio e conseguentemente non ha permesso al nuovo titolare dell`immobile di avviare i lavori.
In particolare, secondo il TAR il termine annuale rimane sospeso dal momento in cui si verifica l`impedimento a porre mano gli interventi autorizzati (trasferimento della proprietà dell`area su cui devono essere realizzati) fino alla data in cui questo viene meno (voltura).
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