Per il TAR Veneto è illegittimo il diniego di permesso di costruire motivato dal mancato rispetto dei valori limite dell`elettrosmog fissati a livello regionale
Con la sentenza della sez. II, 21 aprile 2005, n. 1735 il TAR Veneto è nuovamente intervenuto sul problema dei rapporti fra normativa statale e regionale in materia di tutela dall`inquinamento elettromagnetico, chiarendo diversi aspetti.
è stato infatti stabilito che, con l`entrata in vigore dei nuovi limiti di esposizione e valori di attenzione dettati dal DPCM 8 luglio 2003 in attuazione della Legge quadro nazionale 36/2001, le leggi regionali – come quella del Veneto (L.R. 27/1993) – che prevedono valori diversi da quelli statali devono ritenersi superate ed implicitamente abrogate.
Il TAR Veneto ha così applicato quanto già sostenuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza 307/2003, in base alla quale i nuovi valori statali, poichè rappresentano il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l`impatto delle emissioni elettromagnetiche e di realizzare impianti e reti necessari al paese e rispondenti a rilevanti interessi nazionali come quelli che fanno capo alla distribuzione di energia ed allo sviluppo dei sistemi di telecomunicazioni, non sono derogabili dalle regioni nemmeno in senso più restrittivo.
In applicazione di questo principio il TAR ha annullato un provvedimento di diniego di permesso di costruire motivato a suo tempo dal fatto che l`area per la quale era stato chiesto il rilascio del titolo edilizio risultava compresa nella fascia di rispetto di inedificabilità assoluta dall`elettrodotto, stabilita dalla L.R. Veneto 27/1993.
Poichè i valori delle emissioni elettromagnetiche nell`area, peraltro accertati dalla stessa ARPAV, risultavano comunque entro i limiti stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003, il provvedimento comunale di diniego è stato dichiarato illegittimo.
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