Accolto il ricorso del Collegio Costruttori di Ancona contro il vincolo culturale imposto non su singoli immobili ma sull`intero territorio di vari comuni
Il TAR Marche con la sentenza n. 578 dell`11 maggio 2005 ha annullato i decreti del 30 aprile 2004, con cui la Soprintendenza regionale delle Marche aveva imposto un vincolo culturale, diretto e indiretto, sull`intero territorio dei comuni di Ancona, Sirolo, Numana, Camerino e Porto Recanati.
è stato pertanto accolto il ricorso presentato dal Collegio dei costruttori edili di Ancona e di conseguenza i motivi di illegittimità dei decreti di vincolo ivi prospettati, evidenziati anche dall`ANCE nei primi pareri redatti su richiesta del Collegio stesso al momento dell`avvio del procedimento amministrativo (12 settembre 2003).
In particolare, il TAR Marche ha dichiarato l`illegittimità dei decreti per i seguenti motivi:
– la comunicazione di avvio del procedimenti amministrativi non è stata effettuata attraverso la notificazione “personale”” ai singoli proprietari dei beni che si intendevano vincolare;
– è stato violato il termine di 210 giorni entro cui devono concludersi i procedimenti e devono quindi essere adottati i provvedimenti di vincolo;
– il vincolo culturale non presenta carattere unitario e specifico: le aree interessate non sono state individuate con la necessaria precisione e risultano inoltre troppo vaste ed eterogenee;
– la Soprintendenza regionale delle Marche, violando il principio della leale collaborazione fra le amministrazioni, prima di avviare il procedimento non ha consultato i comuni interessati dal vincolo, che, proprio per la sua notevole estensione, avrebbe interferito con i loro compiti di pianificazione urbanistica.
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