L`art. 35 della legge 865/1971 prevede che le aree comprese nei piani per l`edilizia residenziale pubblica possano essere espropriate dai Comuni o loro consorzi e da questi concesse in diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico o popolare.
Il prezzo di concessione in diritto di superficie deve essere determinato in misura tale da assicurare la copertura integrale delle spese sostenute dal Comune o dal consorzio per l`acquisizione di dette aree.
Tuttavia, come ha rilevato il Tar Milano (sez. I, sentenza n.776 del 27 febbraio 2004) qualora la procedura espropriativa si risolva in una occupazione acquisitiva e quindi in un fatto illecito tale da determinare la richiesta di risarcimento del danno da parte dei proprietari espropriati, il principio dell`integrale copertura dei costi sostenuti per l`acquisto viene meno.
In altre parole l`ente espropriante non può far ricadere sui concessionari delle aree i maggiori costi determinatisi in forza di una acquisizione che non rispetti la procedura prevista dalla legge.
Allegato sentenza