Con un dossier l`ANCE fa il punto sulla disciplina in materia di bonifica dall`amianto
L`ANCE ripercorre i principali interventi legislativi in materia, fornendo un quadro generale degli adempimenti e delle metodologie tecniche che devono essere osservate da tutti coloro che intendono lavorare nella bonifica dell`amianto, indipendentemente dal fatto che si tratti di lavori privati o pubblici.
Unico è il filo conduttore che lega questi interventi: l`acquisita consapevolezza della pericolosità dell`amianto per la salute umana e la conseguente necessità di sottoporre le attività connesse all`amianto ad una serie di divieti, condizioni e controlli.
Il primo provvedimento in questa direzione è rappresentato dal D.Lgs. 277/1991, che dà attuazione ad una serie di direttive comunitarie in tema di protezione dei lavoratori esposti a piombo, amianto e rumore, prescrivendo al datore di lavoro l`adozione di misure per tutelarne la sicurezza e la salute.
In particolare, per quanto riguarda l`amianto, oltre a fissare precisi valori limite di concentrazione nei luoghi di lavoro, viene introdotto dall`art. 34 l`obbligo di predisporre un piano di lavoro prima dell`inizio dei lavori di demolizione o rimozione dell`amianto dagli edifici, strutture, apparecchi, impianti o dai mezzi di trasporto, in cui sono indicate le misure di sicurezza adottate.
Iniziano anche ad essere vietate alcune attività relative all`amianto, ma è con la L. 257/1992 che viene disposta in via definitiva la cessazione dell`uso dell`amianto. In particolare, è vietata l`estrazione, l`importazione, l`esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto o di prodotti che lo contengono. La bonifica dall`amianto già impiegato (insieme al trasporto e allo smaltimento dei relativi rifiuti) rimane in sostanza l`unica attività lecita.
Premesso che già la L. 257/1992 prevedeva l`iscrizione all`Albo smaltitori rifiuti, formalità rimasta senza attuazione, con il Decreto Ronchi (D.Lgs. 22/1997) viene istituito l`Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e, fra le imprese sulle quali grava il relativo obbligo d`iscrizione, vi sono espressamente elencate anche quelle che effettuano la bonifica dei beni contenenti amianto.
Proprio tale obbligo è divenuto ora operativo dal 15 aprile 2004 con l`entrata in vigore del Decreto del Ministero dell`ambiente 5 febbraio 2004 e delle due Delibere del Comitato nazionale dell`Albo 01 e 02 del 30 marzo 2004, che fissano, rispettivamente, le garanzie finanziarie a favore dello Stato, i requisiti e la modulistica per l`iscrizione.
Da ultimo, con il Decreto 29 luglio 2004, n. 248, il Ministero dell`ambiente – in attuazione agli articoli 5 e 6 dalla Legge 257/1992 e 18 del Decreto Ronchi 22/1997 – è tornato nuovamente sul tema della bonifica dall`amianto, dettando le regole che gli operatori del settore devono seguire durante le fasi successive alla rimozione dell`amianto, dal deposito temporaneo fino allo smaltimento in discarica o al recupero.
ALLEGATI:
Documenti ANCE
1. Circolare ANCE n. 26 del 23/04/2004
2. Slide Direzione Legislazione Mercato Privato
3. Slide Area Tecnologie, Qualità e Sicurezza
Riferimenti normativi generali
4. Art. 34 D.Lgs. 277/1991
5. Art. 9 L. 257/1992
6. Art. 10 D.P.R. 8 agosto 1994
7. Art. 30 D.Lgs. 22/1997
8. Artt. 8 – 14 D.M. Ambiente 406/1998
9. D.M. Ambiente 248/2004
Amianto: Albo gestori rifiuti
10. D.M. Ambiente 5 febbraio 2004
11. Delibera Comitato Nazionale Albo 01/CN/Albo 30 marzo 2004
12. Delibera Comitato Nazionale Albo 02/CN/Albo 30 marzo 2004
13. Nota Comitato Nazionale Albo 21 aprile 2004
14. Schemi dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà
15. Nota Comitato Nazionale Albo 1 giugno 2004
[Aggiornamento al 17-11-2004]
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