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è ormai opinione comune che i rifiuti sono una risorsa da non disperdere e da destinare il più possibile al recupero. Nel caso delle terre da scavo l`aspetto del riutilizzo diviene anche più significativo

Archivio, Edilizia e territorio

Evoluzione normativa della disciplina sui materiali da scavo

28 Febbraio 2002
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è ormai opinione comune che i rifiuti sono una risorsa da non disperdere e da destinare il più possibile al recupero.

Nel caso delle terre da scavo l`aspetto del riutilizzo diviene anche più significativo poichè questi materiali hanno le stesse caratteristiche dei materiali che vengono estratti dalle cave, come si evince dalla norma Uni 10006 che regolamenta la tecnica di impiego delle terre ai fini della costruzione e manutenzione delle strade.

I materiali che provengono dallo scavo preordinato alla costruzione ha sollevato un ampio dibattito fino dall`entrata in vigore del Decreto legislativo n. 22/97.

In un primo tempo la stessa normativa del `97 aveva previsto l`esclusione esplicita di questi materiali dal campo di applicazione del regime dei rifiuti poi, già dopo pochi mesi, in sede di revisione, l`esclusione era stata soppressa per conformarsi alle Direttive dell`U.E. che non consentivano esclusioni di alcun genere.

Per un certo periodo le terre da scavo hanno subito le alterne vicende del regime transitorio dei così detti mercuriali, ossia di quei residui della lavorazione individuati nelle Borse merci in quanto per la loro natura potevano essere utilizzati come materie prime. Una volta concluso il regime transitorio nel Decreto legislativo n. 22/97 è, comunque, rimasta in vigore la norma che prevede all`articolo 7, comma 3, che soltanto i materiali pericolosi provenienti dalla scavo sono rifiuti.

Da qui si trae la logica conseguenza che i materiali da scavo non pericolosi non sono ricompresi nel regime dei rifiuti.

Pertanto si è reso necessario trovare a monte un meccanismo per distinguere i materiali provenienti dallo scavo pericolosi da quelli non pericolosi.

Nell`intento di risolvere la questione ormai divenuta annosa del regime da applicare ai materiali da scavo, l`Ufficio legislativo del Ministero dell`Ambiente nell`agosto 2000 ha espresso un parere nel senso che debbano essere considerati rifiuti le terre da scavo che abbiano concentrazioni di inquinamento superiori ai limiti di accettabilità stabiliti dal D.M. 471/99 sulla bonifica dei siti inquinati, mentre le terre che presentano concentrazioni inquinanti inferiori sono fuori dal regime dei rifiuti quando sono riutilizzate e non sono conferite in discarica.

A questa interpretazione autentica si è quindi aggiunta la norma inserita nella Legge n. 93 del marzo scorso che da una parte è tornata al concetto di esclusione dall`altra ribadisce la distinzione fra terre provenienti da siti inquinati e terre che non hanno subito alcun processo di inquinamento e, di conseguenza, non sono considerati rifiuti.

Il quadro normativo si va, quindi, chiarendo: da una esclusione secca delle terre da scavo ad una esclusione che tiene conto di un fenomeno di contaminazione che può realizzarsi per cause diverse e spesso del tutto indipendenti dall`attività di chi effettua lo scavo.

Si arriva così alla legge n. 443 del 21 dicembre 2001 in materia di infrastrutture, che ha ulteriormente definito il regime delle terre e rocce da scavo disponendo che non costituiscono rifiuti e sono perciò escluse dall`ambito di applicazione del “Ronchi”” anche quando contaminate durante l`attività di escavazione, perforazione e costruzione a condizione che la composizione media dell`intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme sulla bonifica dei siti inquinati.

L`accertamento deve essere effettuato dai soggetti che riutilizzano i materiali da scavo.

Rispetto alla norma del marzo scorso vengono ampliate le possibilità di riutilizzo della terra, infatti, oltre ai reinterri, riempimenti, rilevati e macinati è stata prevista anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale e al riempimento delle cave.

In questo ultimo caso l`attività di riempimento della cava dovrà, comunque, essere autorizzata: solitamente l`utilizzo dei materiali da scavo è previsto dallo stesso piano di ripristino della cava.

Dal quadro normativo che si sta delineando emerge, quindi, che le imprese possono riutilizzare le terre e rocce da scavo a condizione che vengano rispettati i limiti individuati dal Decreto del Ministro dell`ambiente 471/99 per i siti destinati ad uso commerciale e industriale, salvo che la destinazione prevista sia a verde pubblico privato o residenziale perchè in questo caso i limiti massimi saranno inferiori così come previsto dallo stesso Decreto Ministeriale.

Il riferimento al D.M. 471/99 relativo alla bonifica dei siti inquinati chiarisce un altro aspetto rilevante ai fini dell`analisi chimica: non si richiede che venga condotta sulla lista completa delle sostanze indicate nell`allegato allo stesso Decreto ministeriale.

Per ogni sito, sulla base delle attività pregresse e di ogni altra fonte di informazione, l`autorità competente dovrà scegliere le “sostanze indicatrici”” che possano definire in modo esaustivo il rischio per la salute pubblica e l`ambiente.

Il quadro normativo si è consolidato, quindi, su alcuni principi: i materiali provenienti dallo scavo si possono riutilizzare a condizione che non superino alcuni valori di concentrazione limite rapportati alla composizione media dell`intera massa e soltanto alcune sostanze saranno prese in considerazione per valutare la pericolosità dei materiali, anche tenendo conto della “storia”” dell`area e delle trasformazioni subite nel tempo.

Da queste riflessioni acquista sempre maggiore rilievo la necessità che già nel contratto di appalto sia dato spazio adeguato alla gestione dei rifiuti ed, in particolare, dei materiali da scavo per evitare un loro utilizzo indiscriminato sul piano economico e ambientale.

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