Premesso che il Ministero dell`Ambiente non ha sino ad ora provveduto a pubblicare nè il decreto di rinvio al 30 aprile del pagamento del contributo (in origine fissato al 31 gennaio 2011) nè l`annunciato Testo Unico sul Sistri di coordinamento dell`intera normativa in materia, si segnala che è stata pubblicata sul sito internet del SISTRI (
www.sistri.it ) una nuova versione, aggiornata al 19 aprile 2011, del Manuale operativo per i produttori dei rifiuti, con il quale sono fornite alcune indicazioni relative al contributo dovuto per l`anno 2011, il termine per il cui pagamento scadrà il
30 aprile prossimo.
In particolare, il Manuale interviene in materia di:
A – Contributo di Iscrizione al Sistri:
Il capitolo 6.2.1 del Manuale disciplina in linea generale il contributo per l`iscrizione al sistema di tracciabilità, specificando che si tratta di un contributo annuale, che deve essere versato la prima volta all`atto di iscrizione e in seguito entro il 30 aprile dell`anno di riferimento. Viene chiarito anche che gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti ai sensi dell`art. 212 comma 8 devono versare sia il contributo della categoria di produttori sia quello relativo al numero dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti. Al riguardo, si ricorda che per i trasportatori in conto proprio dei rifiuti non pericolosi l`adesione al Sistri è su base volontaria e non obbligatoria. Infine, la norma prevede che in caso di versamento di somme maggiori rispetto al dovuto ai fini dell`ottenimento del conguaglio si deve inviare a Sistri, mediante posta elettronica o via fax, il modello apposito reperibile sul sito internet www.sistri.it.
B – Conguaglio dei contributi 2011-2012:
Il capitolo 6.2 disciplina una modalità particolare di compensazione nel pagamento dei contributi del 2011 e 2012 per alcune tipologie di soggetti. Sono infatti esonerati dal pagamento del contributo per l`anno 2011 i produttori di rifiuti pericolosi a condizione che:
– siano in regola con i versamenti relativi al 2010 (pagamento Euro 120,00);
– abbiano fino a 10 dipendenti ed una produzione di rifiuti pericolosi non superiore a 400 kg/anno.
Viene, in tal modo, data attuazione a quanto previsto dal decreto ministeriale 9 luglio 2010 che aveva disposto la riduzione dei contributi dovuti da parte dei produttori di modesti quantitativi annui di rifiuti pericolosi, nonchè la possibilità per quanti di loro avessero pagato per intero il contributo dovuto per il 2010 di ottenere il conguaglio sulle somme dovute per gli anni successivi.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione della richiesta è previsto che i soggetti interessati devono inoltrare apposita domanda al Sistri mediante posta elettronica all`indirizzo e-mail
conguagliosistri@sistri.it, via fax al numero verde
800050863 utilizzando il modello disponibile sul sito
www.sistri.it o attraverso l`applicazione
Gestione Aziende (a breve disponibile sul Portale Sistri). Viene anche specificato che nella sezione del modello dedicata alla “documentazione a supporto”” va inserita una dichiarazione relativa alla quantità di rifiuti pericolosi prodotti nel 2010.
Nello specifico, il quadro di riferimento dei conguagli per il 2011-2012 per gli enti e le imprese produttori di rifiuti pericolosi è il seguente:
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Numero addetti
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Produzione di rifiuti pericolosi
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Conguaglio
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Da 1 a 5
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Fino a 200 kg
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Nessun contributo per il 2011
Riduzione di Euro 10 del contributo per il 2012
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Da 1 a 5
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Da 200 a 400 kg
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Nessun contributo per il 2011
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Da 6 a 10
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Fino a 400 kg
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Nessun contributo per il 2011
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