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Fornite dall'Inps le istruzioni per accedere agli incentivi previsti dalla Legge finanziaria 2010

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Circolare Inps n. 22/11 – Incentivi all’occupazione previsti in via sperimentale dalla L. n. 191/09

4 Febbraio 2011
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Con la circolare n. 22/11, l’Inps ha fornito le istruzioni operative per fruire dei benefici contributivi introdotti in via sperimentale dalla Legge n. 191/09, art. 2, commi 134, 135 e 151, in favore delle imprese che assumono lavoratori disoccupati.

Le modalità di attuazione della suddetta normativa sono state richiamate nei decreti interministeriali n. 53343 e n. 53344 del 26 luglio 2010 e riguardano l’assunzione di lavoratori disoccupati ultracinquantenni titolari di indennità di disoccupazione non agricola; l’assunzione o il mantenimento in servizio di lavoratori che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato ed infine l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile.

La nota in oggetto chiarisce inizialmente che le richiamate modalità operative riguardano i benefici connessi alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2010, mentre per le assunzioni successive a tale data sarà necessario attendere, ai fini della proroga delle agevolazioni per l’anno 2011, l’emanazione di un apposito nuovo decreto interministeriale, cosi come previsto dall’art. 1, co. 33 della L. n. 220/10.

Le richieste di incentivo, ricorda l’Inps, possono essere accolte nei limiti delle risorse stanziate, ossia 120 milioni di euro in caso di assunzioni di lavoratori disoccupati ultracinquantenni ed in caso di assunzione o mantenimento in servizio di lavoratori che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva. Per le assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile, l’incentivo spetta nei limiti delle risorse stanziate, ossia 12 milioni di euro per l’anno 2010 e verrà erogato a conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali.

La fruizione delle agevolazioni è comunque subordinata al possesso della regolarità contributiva, ossia al rispetto delle disposizioni previste dall’art. 1, commi 1175 e 1176 della Legge n. 296/06 e dal D.M. 24 ottobre 2007 relative al Durc, nonché al rispetto delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ed infine all’applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalla organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Per accedere ai suddetti benefici, i datori di lavoro dovranno presentare la domanda, entro il 28 febbraio 2011, esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi dell’applicazione “DiResCo”, disponibile sul portale dell’Istituto nella sezione servizi on line.
Nel far rinvio alla nota in oggetto per ciò che concerne la descrizione delle condizioni stabilite per accedere alle tre diverse forme di incentivi, l’Inps ricorda che, relativamente alla misura agevolativa prevista dal comma 134 dell’art. 2 della Legge n. 191/09, questa è pari alla riduzione della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura prevista dalla normativa vigente per gli apprendisti ed interessa la durata del rapporto di lavoro e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Relativamente al secondo periodo del comma 134 dell’art. 2 della Legge n. 191/09, quando ricorrono le condizioni previste dalla norma, al datore di lavoro spetta il prolungamento della riduzione contributiva oltre la scadenza originaria e fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento del lavoratore, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

Le due forme agevolative sopra descritte, essendo riconosciute nei limiti di 120 milioni di euro complessivamente stanziati, impongono all’Istituto di formulare una graduatoria di ammissione al beneficio, che sarà pubblicata sul portale dell’Inps stesso. Nel caso in cui le risorse stanziate si dimostrassero insufficienti, l’incentivo verrà riconosciuto seguendo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione, della proroga a tempo determinato o della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro. In caso di continuazione del rapporto di lavoro, si terrà conto della data di scadenza dell’agevolazione originaria o, se più recente, la data di maturazione dei 35 anni di anzianità contributiva.

Con riferimento all’incentivo riconosciuto ai sensi del comma 151 dell’art. 2 della Legge n. 191/09, nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalla norma, al datore di lavoro spetterà, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un importo mensile pari all’indennità che sarebbe spettata al lavoratore assunto, per ogni mensilità o quota di mensilità residue rispetto a quelle già percepite, con esclusione di quanto sarebbe spettato a titolo di contribuzione figurativa.

Anche in questo caso, essendo l’agevolazione riconoscibile nei limiti delle risorse stanziate, pari a 12 milioni di euro, l’Inps, nella circostanza di superamento di tale limite, provvederà a formulare una graduatoria che terrà conto dell’ordine cronologico di lavoro, decorrenza dell’assunzione/trasformazione.

Per quanto non espressamente riportato nella presente nota, si fa rinvio alla circolare dell’Inps allegata.

2067-Circolare Inps n. 22-11.pdfApri
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