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Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i riferimenti di numerose norme europee armonizzate per i prodotti da costruzione. Sono interessate varie famiglie di prodotti quali geotessili, impianti e sistemi antincendio, isolanti termici, additivi per calcestruzzo, aggregati ed altre

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Direttiva europea 89/106 sui prodotti da costruzione

10 Maggio 2004
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Il Ministero delle Attività Produttive ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2004, un elenco di norme armonizzate europee sui prodotti da costruzione.
L`elenco comprende circa 90 norme riguardanti varie famiglie di prodotti: geotessili, impianti di sollevamento delle acque reflue, impianti e sistemi antincendio, isolanti termici, accessori per serramenti, additivi per calcestruzzo, aggregati, camini ed altri ancora (vedasi elenco allegato).
In via preliminare è opportuno ricordare che la direttiva 89/106, recepita in Italia con D.P.R. 21 aprile 1993, n° 246, è nata col fine di assicurare la libera circolazione dei prodotti da costruzione nell`Unione Europea, superando ostacoli e vincoli eventualmente posti dalle normative tecniche dei vari paesi membri, mediante l`armonizzazione delle legislazioni nazionali nel campo dei requisiti essenziali previsti per tali prodotti.
I prodotti da costruzione possono essere immessi sul mercato soltanto se idonei all`uso previsto, devono consentire la costruzione di opere che soddisfano, per una durata di vita economicamente accettabile, i requisiti essenziali in materia di resistenza meccanica e stabilità, di sicurezza in caso di incendio, d`igiene salute ed ambiente, di sicurezza nell`impiego, di protezione contro il rumore, di risparmio energetico.
Si presumono idonei all`uso i prodotti da costruzione muniti di marcatura CE, in conformità alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, emesse dal CEN (Comitato Europeo di Normazione) su mandato della Commissione Europea, i cui numeri siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
Ai sensi dell`art.1, comma 4, lettera b) del D.P.R. 21 aprile 1993, n° 246, “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione“, così come modificato dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n° 499, affinchè siano considerate norme “armonizzate””, è necessario che i numeri di riferimento delle stesse siano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a cura del Ministero delle Attività Produttive, sulla base di corrispondenti riferimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
Per una corretta entrata in vigore della direttiva, è previsto che le Autorità competenti nei diversi Paesi UE stabiliscano, attraverso provvedimenti nazionali di recepimento, quali caratteristiche essenziali contenute nell`appendice ZA delle singole norme armonizzate sono applicabili sul loro territorio (caratteristiche per le quali la marcatura CE deve essere accompagnata dal valore dichiarato dal produttore) e quali caratteristiche, invece, non lo sono, in quanto non contemplate da disposizioni legislative nazionali. In tali casi, infatti, la direttiva prevede la possibilità, da parte del produttore, di immettere sul mercato prodotti senza dover dichiarare le prestazioni per quella data caratteristica, ricorrendo all`opzione NPD (No Performance Determined).
Oltre ad indicare quali caratteristiche siano da ritenere applicabili in Italia (il DPR 246/93 specifica i compiti dei tre Ministeri interessati: il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è competente sul requisito relativo alla “resistenza e stabilità delle opere””; il Ministro degli Interni è competente sugli aspetti “fuoco””; il Ministero Attività Produttive è competente per i restanti requisiti), l`art.6 del DPR prevede che, sempre con decreto dei tre Ministeri interessati, sia anche stabilita quale procedura di attestazione deve essere seguita per il singolo prodotto.
Del centinaio di norme armonizzate citate sulla GUCE, fino al 23 aprile scorso solo di una era stato pubblicato il riferimento sulla GU italiana: si tratta della Uni En 197-1: 2001 sui cementi (D.M. 25 gennaio 2002).
Dall`elenco delle norme pubblicato in Gazzetta, so può notare che per alcune di esse è già terminato il “periodo di coesistenza””, per altre è prossimo, per altre ancora manca ancora più di un anno. Il periodo di coesistenza, previsto in sede europea, permette agli Stati membri di adoperare le proprie norme tecniche anche in presenza della norma europea armonizzata, per un periodo di tempo determinato (in genere un anno circa).
è opportuno che, in fase di approvvigionamento, le imprese di costruzione verifichino se il prodotto, oggetto dell`acquisto, sia tra quelli sottoposti a marcatura CE obbligatoria o meno.
Vedere argomenti collegati nel documento:
– Norma europea armonizzata EN 197-1: Cemento del 28/02/2002

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