L`iter legislativo dei decreti ministeriali sull`efficienza energetica del 24 aprile 2001, rivolti ai distributori di energia elettrica e di gas, è ormai in dirittura d`arrivo.
I testi dei decreti sono infatti, in questi giorni, all`esame della Conferenza unificata tecnica Stato-Regioni-Enti Locali e si prevede che possano essere già pubblicati a gennaio sulla Gazzetta Ufficiale nella loro versione definitiva, con efficacia operativa fin dall`inizio del prossimo anno.
In allegato vengono riportati i testi dei decreti del 24 aprile 2001[1]. Essi prevedono un sistema per la promozione delle tecnologie efficienti di energia, incluse alcune tecnologie che utilizzano fonti rinnovabili.
I decreti fissano obiettivi annuali obbligatori di riduzione dei consumi di energia primaria che potranno essere ottenuti mediante interventi finalizzati al miglioramento dell`efficienza energetica sia dal lato dell`offerta (dispositivi di combustione più efficienti, riduzione dei consumi in fase di distribuzione, ecc.) che della domanda (incrementando l`efficienza degli usi finali dell`energia, attraverso interventi negli edifici pubblici e privati, nelle strutture sportive, nell`illuminazione pubblica, negli edifici commerciali, nel sistema ospedaliero, nel settore industriale, ecc.).
I D.M. 24 aprile 2001 hanno demandato all`Autorità per l`Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) il compito di redigere delle linee guida per determinare nei dettagli il meccanismo di funzionamento del programma. L`Autorità ha quindi definito con Delibera 103/03, pubblicata il 1 ottobre 2003, le linee guida per la preparazione, l`esecuzione e la valutazione dei progetti e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica.
Un ulteriore provvedimento, emanato dall`Autorità, che regolamenta il meccanismo dei decreti è la Delibera 234/02 che individua 8 schede tecniche per la quantificazione dei risparmi energetici relativi agli interventi di cui all`articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001. Viene riportato in tabella 1 un quadro riassuntivo; per i dettagli si rimanda al documento allegato.
Tabella 1 – Delibera AEEG 234/02: quadro riassuntivo di valutazione dei risparmi energetici per alcuni interventi standardizzati
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Numero scheda
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Tecnologia
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Unità
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Risparmio
(10-3 tep/unità/anno)
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1
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lampade fluorescenti compatte
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1 lampada
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14,60
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2
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scaldacqua elettrico -> scaldacqua a gas
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1 sc.acqua
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107,00
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3
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caldaia 4 stelle
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riscaldamento
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1 caldaia
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11,00-80,00
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riscaldamento e ACS
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1 caldaia
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37,00-105,00
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4
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scaldacqua gas -> scaldacqua a gas più eff.
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1 sc.acqua
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63,00
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5
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vetri semplici -> vetri doppi
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abitazioni
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1 m2
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2,00-23,00
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uffici
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1 m2
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2,00-19,00
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ospedali
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1 m2
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4,00-27,00
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6
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isolamento pareti e coperture
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abitazioni
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1 m2
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0,30-12,00
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uffici
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1 m2
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0,30-9,60
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ospedali
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1 m2
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0,60-13,10
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7
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fotovoltaico
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1 kWp
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197,43-407,44
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8
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solare termico
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integrazione elettrica
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1 m2
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122,00-269,00
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integrazione a gas/gasolio
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1 m2
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61,00-134,00
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N.B. Gli intervalli presenti nella quarta colonna sono dovuti alla variazione del risparmio con la fascia climatica di appartenenza (A-F), con l`insolazione (5 fasce organizzate per province), con la tipologia della tecnologia o con le caratteristiche dell`installazione.
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[1] Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 24 Aprile 2001 “Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (G.U. 117 del 22-5-2001) e Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 24 Aprile 2001 “Individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (GU n. 117 del 22-5-2001- Suppl. Ordinario n.125).