Fornite dell'Inps alcune precisazioni in merito alla gestione delle rateazioni in fase amministrativa
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione dei crediti l’Inps, con la circolare n. 4/11, ha fornito alcune indicazioni in ordine agli effetti che derivano dal nuovo quadro normativo che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le nuove modalità di gestione delle rateizzazioni in fase amministrativa.
In particolare, nel ricordare che dal 3 agosto 2010 le rateizzazioni concesse dall’Inps possono avere ad oggetto solo crediti in fase amministrativa, ossia crediti non ancora oggetto di avviso di addebito da consegnare ad Equitalia, l’allegata nota evidenzia che i crediti contenuti nell’avviso di addebito potranno essere richiesti in dilazione esclusivamente al competente Agente della Riscossione.
In virtù di quanto sopra, il piano di ammortamento che regola l’estinzione in forma rateale del debito non verrà più trasferito ad Equitalia con le procedure adottate fino al 31 dicembre 2010 ed il contribuente non sarà più obbligato al versamento dell’aggio pari al 4,65% all’Agente delle Riscossioni.
In base alla precedente normativa, infatti, le rateizzazioni richieste dal contribuente su avviso bonario, su crediti in fase amministrativa o legale o su crediti iscritti a ruolo, ma non ancora notificati, andavano iscritte in un ruolo spontaneo, di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 46/99, con conseguente obbligo di versamento all’Agente della Riscossione di un aggio pari al 4,65% a carico del debitore. Sempre con la stessa circolare è stato chiarito che il versamento delle rate accordate nel suddetto piano di ammortamento deve avvenire con l’utilizzo del modello F24.
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