Inps: sgravio contributivo sui premi di risultato 2009, le risorse evonomiche avanzate incrementano al 2,50% la percentuale su cui applicare l'agevolazione
Relativamente alle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 67 e 68 della L. n. 247/07, in materia di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello l’Inps, con l’allegato messaggio n. 4792/11, ha reso noto che la percentuale pari al 2,25% dell’importo annuo complessivo delle erogazioni, corrisposte nel 2009, ammesse allo sgravio, è stata elevata al 2,50%.
Tale incremento, conseguente ad un avanzo dei 650 milioni stanziati, consentirà ai datori di lavoro, già autorizzati all’agevolazione per l’anno 2009, di recuperare l’ulteriore percentuale spettante, massimo 0,25%, in sede di conguaglio contributivo.
La nota in parola, nel riportare un apposito esempio a cui si fa esplicito rinvio per una maggiore comprensione, chiarisce che l’incremento pari allo 0,25% potrà essere fruito interamente solo nel caso in cui il premio si collochi nel limite del nuovo tetto massimo pari al 2,50%, oppure sia superiore a questo.
Conseguentemente, il maggior beneficio potrà essere applicato nei limiti del premio pagato, ossia sulla rimanente parte di premio assoggettata precedentemente alla contribuzione piena. Su tale parte, il datore di lavoro potrà fruire dell’agevolazione nella misura massima di 25 punti, oltre alla quota di beneficio totale spettante al lavoratore (9,19% o 9,49%), che lo stesso datore, all’atto di conguaglio, dovrà restituire al dipendente in quanto di sua spettanza.
In virtù di quanto sopra e senza dover attendere nuove autorizzazioni, essendo assegnato automaticamente il codice “9D”, i datori di lavoro, già ammessi allo sgravio per il 2009 ed in possesso dei requisiti di regolarità contributiva potranno, fino al 16 maggio 2011, effettuare le operazioni di recupero, secondo le modalità indicate nelle precedenti note Inps nn. 39/10 e 21389/10.
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