Con la pubblicazione del decreto ministeriale del 13 marzo 2003, di diretta derivazione dalla Decisione del Consiglio 2003/33/CE del 19 dicembre 2002, sono stati resi noti i “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica””, già richiamati dall`articolo 7, comma 5, decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36[1], con il quale unitamente al D.Lgs. 22/1997, viene completato il quadro legislativo italiano in materia di discariche.
Il quadro legislativo nazionale, in materia di discariche per i rifiuti, si adegua in questo modo alla normativa comunitaria (Direttiva 1999/31/CE[2] e Decisione del Consiglio 2003/33/CE).
A tale riguardo, la citata Decisione del Consiglio 2003/33/CE del 19 dicembre 2002 (G.U. delle Comunità Europee del 16 gennaio 2003), prevista ai sensi dell`articolo 16 e dell`allegato II della Direttiva 1999/31/CE, stabilisce:
– la procedura da seguire per determinare l`ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, attraverso la caratterizzazione di base, la verifica di conformità e le verifiche in loco;
– specifici criteri di ammissibilità dei rifiuti, in riferimento alle discariche per rifiuti inerti, non pericolosi e pericolosi, definendo le concentrazioni limite delle sostanze presenti nell`eluato e dei parametri organici;
– precisi “Metodi di campionamento ed analisi”” dei rifiuti, che devono essere effettuati da laboratori dotati di un “efficace sistema di controllo della qualita””` e con la predisposizione di un apposito piano di campionamento.
Al sopraccitato decreto del 13 marzo 2003, prevalentemente conformato a quanto riportato nella Decisione del Consiglio 2003/33/CE, sono state apportate favorevoli modifiche ed integrazioni proposte dall`ANCE, in sede di elaborazione della bozza dello stesso (si consultino l`Allegato 1 e 2).
Innanzitutto, tra le categorie di rifiuti ammessi senza obblighi di test nelle discariche dei rifiuti inerti, è stata richiesta l`introduzione del codice CER 170904 “Rifiuti misti dell`attività di costruzione e demolizione””.
Questa mancanza avrebbe penalizzato fortemente il nostro settore in quanto tali rifiuti non avrebbero trovato la loro naturale e diretta collocazione in discarica per rifiuti inerti nella eventualità questi non potessero essere utilmente reimpiegati[3]. L`esclusione dall`elenco dei rifiuti ammissibili nelle discariche per rifiuti inerti senza obblighi di test, avrebbe potuto indurre gli imprenditori a dover sostenere onerosi costi per l`effettuazione delle analisi.
Relativamente alle concentrazioni limite, per l`accettabilità in discariche per rifiuti inerti, dell`olio minerale (da C10 a C 40)[4] e dei PCB, sono state approvate le richieste di adottare i valori riportati nella tabella 1 (valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e sottosuolo, per i siti ad uso commerciale ed industriale), allegato 1 del decreto ministeriale (D.M.) n. 471/1999, fino al 16 luglio 2005[5].
Infine, per quanto riguarda gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)[6], è stata accolta la richiesta di adottare i corrispondenti valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e sottosuolo, riferiti ai siti ad uso commerciale ed industriale, riportati nella tabella 1, allegato 1 del D.M. 471/99.
[1] D.Lgs. di recepimento della direttiva 1999/31/CE, il quale stabilisce, all`articolo 17, che “le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto stesso possono continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate””; “fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l’ultimazione degli stessi, non oltre il 16 luglio 2009”.
[2]La normativa europea, relativamente alle discariche di rifiuti, si articola nell`ambito dei principi fissati dalla direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile del 1999.
[3] A tale riguardo, si rileva che i rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione (C & D) sono già ampiamente regolamentati ai fini di un loro reimpiego per la realizzazione di rilevati stradali (norma aggiornata UNI 10006).
[4] Composto organico riportato nel D.M. 471/99 come idrocarburi leggeri e pesanti.
[5] Periodo di transizione che permetterà di adeguarsi progressivamente ai limiti europei riportati nella Decisione del Consiglio 2003/33/CE.
[6] La Decisione del Consiglio 2003/33/CE stabilisce che “gli Stati membri fissino il valore limite”.